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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_138/2022  
 
 
Sentenza del 25 marzo 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Carlo Lombardini e Alain Macaluso, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; istanza di dissigillamento, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 febbraio 2022 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2021.5/ml). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha acquisito determinata documentazione presso la A.________ SA di Ginevra (in seguito: banca). Il 6 luglio 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha inoltrato alla FINMA una domanda di assistenza giudiziaria nazionale ai sensi degli art. 43 segg. CPP volta alla visione, rispettivamente all'acquisizione di tali atti nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti della citata banca per il sospettato reato di responsabilità d'impresa in relazione alla gestione di relazioni riconducibili a persone coinvolte nella vicenda B.________. La banca ha chiesto la messa sotto sigillo della documentazione acquisita dalla FINMA adducendo la tutela di suoi segreti protetti o di terzi. Il 9 giugno 2021 il MPC ha visionato gli atti presso la FINMA: la banca, opponendosi a questo modo di procedere, non vi ha partecipato. Il MPC ha postulato la trasmissione degli atti ritenuti pertinenti, che gli sono stati trasmessi sotto sigillo. 
 
B.  
Con istanza del 1° luglio 2021 il MPC ne ha chiesto il dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). La banca vi si è opposta, adducendo che i documenti conterrebbero informazioni potenzialmente coperte dal segreto commerciale, che occorrerebbe tutelare i suoi clienti e che non si potrebbe escludere che tra le carte potrebbero esserci anche contatti con avvocati. Con giudizio del 10 febbraio 2022 il GPC ha accolto l'istanza e deciso che la documentazione sigillata verrà riconsegnata, dopo la crescita in giudicato della sua decisione, al MPC per il seguito della procedura. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ SA presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via superprovvisionale e provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al gravame nel senso di mantenere i sigilli, in via principale, di accertare una violazione del suo diritto d'essere sentita e di annullare quindi la decisione impugnata, di rinviare la causa al GPC affinché gli conceda la facoltà di consultare gli atti trasmessi dalla FINMA al MPC e di pronunciarsi al riguardo; subordinatamente postula di rinviare la causa al GPC per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 393 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l'art. 248 cpv. 3 lett. a CPP; DTF 143 IV 462 consid. 1). La decisione impugnata non conclude il procedimento penale, ed è quindi incidentale. Sulla questione di sapere se nella fattispecie si sia o no in presenza di un pregiudizio irreparabile per la ricorrente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 462 consid. 1) si dirà in seguito. 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Questa norma è in relazione alle limitazioni del sequestro previste dall'art. 264 CPP (cfr. DTF 140 IV 28 consid. 2). Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP).  
 
2.2. Il GPC ha dapprima osservato che, dal profilo formale, in concreto non sarebbe necessario esaminare la questione della differenza tra sequestro e assistenza tra autorità, visto che la banca non è la detentrice dei documenti ch'erano già in possesso della FINMA (cfr. al riguardo sentenza 1B_49/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.5-5.9). Ha ritenuto che la fattispecie parrebbe più simile a quella oggetto della sentenza 1B_268/2019 del 25 novembre 2019 (consid. 2.1 e 2.2), ossia al suo dire quando all'autorità inquirente già prima dell'acquisizione della documentazione richiesta per il tramite dell'assistenza tra le autorità è già noto che la parte coinvolta (e non il detentore) ha chiesto l'apposizione dei sigilli. Ha stabilito che sarebbe comunque contrario al principio della buona fede negare la legittimazione alla banca perché si tratterebbe di assistenza tra autorità, e non di una perquisizione, dopo che il MPC stesso l'ha riconosciuta apponendovi i sigilli. Visto l'esito del ricorso questa questione, non litigiosa, non dev'essere esaminata oltre.  
 
2.3. La ricorrente non contesta l'esistenza di sufficienti indizi di reato o la mancanza di una loro rilevanza probatoria, né di per sé la pertinenza delle carte sigillate per la procedura in esame. In effetti, il GPC ha ritenuto che dagli atti istruttori presentati emergono sufficienti e concreti indizi di commissione di un reato, mentre che da quelli prodotti dinanzi al GPC si può ritenere che vi sono seri e concreti indizi di una non sufficiente attenzione alle relazioni con clienti esteri che risultano oggetto di sentenze di condanna in Brasile per atti corruttivi.  
 
3.  
 
3.1. Nella decisione impugnata si rileva che, nonostante la richiesta di apposizione dei sigilli da parte della banca e dell'opposizione della stessa a una visione preventiva dei documenti della FINMA da parte del MPC, quest'ultimo il 9 giugno 2021 ha nondimeno visionato gli atti senza farvi apporre i sigilli. Al riguardo il GPC ha ritenuto che la procedura adottata dal MPC potrebbe destare qualche perplessità. Ha nondimeno stabilito ch'egli non dovrebbe esaminare tale questione, poiché il quesito riguarderebbe piuttosto l'utilizzabilità delle prove acquisite e la maniera della loro assunzione, ma non la procedura di dissigillamento in quanto tale.  
 
La ricorrente, rilevato che nel caso in esame in relazione all'art. 247 cpv. 1 CPP il detentore delle carte che può esprimersi sul contenuto delle stesse sarebbe la FINMA, osserva che la cernita dev'essere effettuata da un giudice, e non dall'autorità inquirente, come in concreto il MPC. Non censura tuttavia che in concreto si tratterebbe piuttosto della questione dell'utilizzabilità delle prove. 
 
3.2. Il GPC ha osservato che per la parte inquirente sussiste la possibilità di procedere a una visione sommaria dei documenti (cd. "Grobtriage"). Ha stabilito che il 9 giugno 2021 non si sarebbe andati oltre una tale visione sommaria. Ha aggiunto che la banca, rifiutandosi di partecipare a tale atto, si è preclusa la possibilità di far valere dinanzi al GPC eventuali obiezioni sui singoli documenti, venendo meno ai suoi doveri di collaborazione in tale ambito. Ha rilevato che anche nelle osservazioni alla domanda di dissigillamento la banca ha disatteso tale obbligo; non si potrebbe sostenere in effetti ch'essa non poteva esprimersi compiutamente sui documenti sigillati, ritenuto che si tratta di atti di cui essa è autrice o destinataria. Ha ritenuto che un generico rinvio a eventuali e potenziali segreti commerciali e/o di terzi, o a possibili scambi tra persone e avvocati in ambito protetto non era quindi sufficiente al riguardo. Ne ha concluso che la banca non ha quindi fatto valere un segreto prima facie degno di protezione assoluta, limitandosi a indicare unicamente generici segreti commerciali o di terzi. Ha stabilito che la documentazione litigiosa presenta sicuramente una potenziale utilità nel procedimento penale dato che concerne la medesima fattispecie oggetto delle inchieste ordinate dalla FINMA sulla gestione della clientela della ricorrente legata a B.________, ciò che la banca non contesta. Ha ritenuto poi che la domanda di assistenza e la sua esecuzione rispettano il principio di proporzionalità, visto che il MPC ha proceduto soltanto a una visione sommaria, chiedendo poi la trasmissione di documentazione puntuale.  
 
3.3. La critica del GPC al modo di procedere del MPC è corretta. Certo, in applicazione del principio di proporzionalità può essere effettuata una cernita sommaria, che serve ad estromettere le carte manifestamente estranee e irrilevanti per il procedimento penale, ma da parte del giudice e non dell'autorità di istruzione; nemmeno un'importante quantità di carte e dati da esaminare può scardinare di massima la competenza della cernita fissata dal CPP (DTF 142 IV 372 consid. 3.1 e 3.2; 137 IV 189 consid. 5.1.1 e 5.1.2; sentenza 1B_155/2014 del 9 luglio 2014 consid. 4.2). Spetta tuttavia al GPC, e non al MPC eseguire la cernita, l'autorità inquirente non potendo notoriamente analizzare né utilizzare i documenti prima della crescita in giudicato della decisione di dissigillamento (art. 248 cpv. 1 CPP; DTF 141 IV 77 consid. 4.1). Il GPC ha accertato tuttavia che in concreto non si sarebbe andati oltre una visione sommaria degli atti. Ora, la ricorrente non critica tale conclusione né postula l'annullamento della decisione impugnata per questo motivo.  
 
4.  
 
4.1. Il GPC, dopo aver levato i sigilli in quanto di sua competenza, ha verificato e accertato che la documentazione sigillata corrisponde all'elenco di cui all'allegato 18 e che, soprattutto, la stessa è a conoscenza della banca, poiché oggetto dei rapporti ordinati dalla FINMA e sempre inviati in copia alla banca, rispettivamente perché si tratta di documentazione inviata dalla banca stessa. Ne ha concluso che quest'ultima non può pretendere di non conoscere la documentazione acquisita, come discrimine per una presa di posizione puntuale; conoscendo nel dettaglio la documentazione ch'essa ha trasmesso alla FINMA, le spettava di indicare precisamente eventuali segreti degni di tutela. Ha ricordato che il segreto bancario in quanto tale non lo è di principio, nella misura in cui non spetta alla banca tutelare eventuali interessi di terzi, clienti compresi, ma unicamente suoi interessi commerciali, che devono tuttavia essere sostanziati in maniera precisa. Ha stabilito che, pertanto, non si può nemmeno ritenere una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui quale avente diritto, a conoscenza del contenuto della documentazione sigillata, non ha ottemperato ai suoi doveri di partecipazione.  
 
4.2. La ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti riguardo alla constatazione del GPC secondo cui essa sarebbe a conoscenza di tutta la documentazione posta sotto sigillo. Afferma, in maniera generica, che l'allegato 18 permetterebbe di accertare che vi sarebbero documenti dei quali essa non sarebbe né l'autrice né la destinataria. Al riguardo si limita a rilevare che si tratterebbe dei documenti n. 2, 3, 22 a 25 indicati sull'allegato 1 "Correspondance liée à la BCC concernant la clientèle brésilienne/B.________", motivo per cui occorrerebbe rettificare gli accertamenti del GPC su questo punto.  
 
4.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Con il citato accenno, la ricorrente non dimostra che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti, a maggior ragione visto che si tratta di documenti in relazione a fatti ad essa noti.  
 
4.4. La ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita perché il GPC le ha rifiutato il diritto di consultare i documenti dei quali ha chiesto il sigillamento, allo scopo di potersi determinare in maniera più precisa sugli stessi, se del caso procedendo a una ricerca informatica con parole chiave nonché a una cernita in presenza della sola banca. Sostiene ch'essa non potrebbe adempiere al proprio obbligo di collaborazione senza poter consultare previamente la documentazione sigillata. Sostiene che il suo rifiuto di partecipare alla menzionata cernita sommaria nei locali della FINMA non potrebbe impedirle di consultare, successivamente, la documentazione litigiosa. Afferma, in maniera del tutto generica, che se poteva eventualmente conoscere una parte dei documenti che aveva trasmesso alla FINMA o che aveva ricevuto da quest'ultima nell'ambito dell'altra procedura, non potrebbe sapere cosa la FINMA avrebbe consegnato al MPC. Aggiunge che l'elenco degli atti consegnati al MPC conterrebbe anche documenti dei quali non sarebbe né l'autrice né la destinataria, che necessiterebbero quindi di un'analisi approfondita per potersi pronunciare al riguardo con piena conoscenza di causa.  
 
4.4.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3).  
 
Secondo la giurisprudenza, un diritto di consultare le carte sigillate, che richiede una motivazione specifica, non può tendere di massima a permettere all'avente diritto di cercare, eccezionalmente a posteriori, eventuali argomenti a sostegno di un altro segreto ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP o di un motivo da invocare oltre a quelli già sollevati al momento della domanda di apposizione di sigilli (sentenze 1B_279/2021 del 4 febbraio 2022 consid. 2.3.1 e 1B_28/2021 del 4 novembre 2021 consid. 1.3 e 1.6). Né in tale ambito si può fare astrazione del dovere accresciuto di collaborazione che compete all'avente diritto, che deve indicare al giudice i documenti che secondo lui sono soggetti al segreto o che non presentano alcuna connessione con l'inchiesta penale, in particolare laddove è chiesto il suggellamento di dati molto voluminosi e complessi (DTF 141 IV 77 consid. 4.3 e 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; sentenze 1B_386/2021 del 6 dicembre 2021 consid. 3.1, 1B_282/2021 del 23 novembre 2021 consid. 4.1 e 1B_394/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 6.1 non pubblicato in DTF 144 IV 74). 
 
Nella fattispecie il GPC non ha leso il diritto federale accertando che la ricorrente non aveva soddisfatto il suo obbligo processuale di sostanziare in maniera sufficiente i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli per lo meno verosimili, ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP, senza doverne già rilevare il contenuto (DTF 142 IV 207 consid. 11 pag. 228; sentenza 1B_464/2019 del 17 marzo 2020 consid. 2.1; sul diritto di non autoincriminarsi della banca vedi DTF 142 IV 207 consid. 8, 9.5 e 9.6, pag. 228 segg.). 
 
4.4.2. Giova rilevare che anche nell'atto di ricorso in esame, disattendendo la citata prassi e il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 I 99 consid. 1.7.1), la banca non rende minimamente verosimile l'esistenza degli accennati segreti, per nulla sostanziati, né essa indica quali altri elementi potrebbero entrare in considerazione (sentenze 1B_464/2019 del 17 marzo 2020 consid. 2.1 e 1B_10/2020 del 12 febbraio 2020 consid. 2.2.3). Né essa sostiene che nella fattispecie l'interesse al mantenimento del segreto prevarrebbe su quello dell'accertamento della verità, osservato che secondo la dottrina l'interesse al segreto su quello dell'accertamento della verità dovrebbe essere ammesso in modo restrittivo, in particolare quando si tratti soltanto di un interesse economico (DTF 145 IV 273 consid. 3.3). Accennando in maniera del tutto generica al segreto professionale dell'avvocato, essa disattende ch'esso copre unicamente la sua attività professionale specifica, da essa per nulla indicata, ma non quando egli agisca quale amministratore (DTF 143 IV 462 consid. 2.2 e 2.3; 142 IV 207 consid. 10 e consid. 11 pag. 227 segg. sul segreto bancario).  
La ricorrente parrebbe disattendere inoltre che quando chi è direttamente interessato dal provvedimento coercitivo sia esso stesso imputato, il suo segreto non costituisce di massima un impedimento al dissigillamento,e di per sé neppure il segreto bancario (cfr. art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 142 IV 207 consid. 9.3 pag. 224 e consid. 10 pag. 227; 141 IV 77 consid. 5.2; 138 IV 225 consid. 7.3; sentenza 1B_49/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3). Al riguardo non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; sentenze 1B_28/2021 del 4 novembre 2021, consid. 1.9 e 1B_196/2018 del 26 novembre 2018 consid. 1.2, 1.3 e 1.5). 
 
5.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che il GPC, accolta l'istanza di dissigillamento, ha ordinato che la documentazione potrà essere trasmessa al MPC soltanto dopo la crescita in giudicato della sua sentenza. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 marzo 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Crameri