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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_464/2020  
 
 
Sentenza del 4 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Frascini 6, 6501 Bellinzona, 
Cantone dei Grigioni, 7000 Coira, rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.40). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In relazione a un'esecuzione promossa dal Cantone dei Grigioni (ttt) e a sei esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino (uuu, vvv, www, xxx, yyy e zzz), il 5 marzo 2020 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha intimato all'escusso A.________ sette avvisi di pignoramento per il 22 aprile 2020. 
 
B.   
Mediante sentenza 15 maggio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato il 23 marzo 2020 da A.________ avverso l'operato dell'UE. 
 
C.   
Con ricorso datato 3 giugno 2020 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che sia "respinta". 
Gli altri partecipanti al procedimento sono stati invitatati a esprimersi sul ricorso. Con osservazioni 6 luglio 2020 l'autorità di vigilanza ha richiamato il contenuto di un suo precedente scritto tramesso al ricorrente in data 10 giugno 2020, mentre con lettera 9 luglio 2020 il Cantone dei Grigioni ha rinunciato a presentare osservazioni. Con scritto 14 ottobre 2020 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale alcuni documenti, peraltro già agli atti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) da una parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Il gravame all'esame può pertanto essere trattato quale ricorso in materia civile, in concreto ammissibile a prescindere dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2).  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. 
 
2.  
Secondo l'autorità di vigilanza, nulla osta in concreto all'esecuzione del pignoramento: l'escusso ha interposto opposizioni ai precetti esecutivi, tuttavia quattro di esse sono state rigettate in via definitiva con decisioni 20 (recte: 27) gennaio e 4 febbraio 2020 del Giudice di pace del circolo di Lugano Est (che l'escusso non pretende di aver impugnato mediante reclami ai quali sarebbe stato concesso l'effetto sospensivo) e le altre tre opposizioni sono state ritirate. 
 
3.   
Il ricorrente sostiene di non essere stato informato delle decisioni di rigetto definitivo delle quattro opposizioni e di non aver ritirato le altre tre opposizioni. Le sue allegazioni di fatto appaiono nuove, ma è l'argomentazione dell'autorità di vigilanza a giustificarne la presentazione per la prima volta in questa sede (v. art. 99 cpv. 1 LTF), per cui vanno ritenute ammissibili. 
 
3.1. In relazione alle esecuzioni uuu, vvv, www e ttt, il ricorrente afferma, più precisamente, di non aver "ricevuto nessun documento a proposito dell'inizio del procedimento dal Giudice di pace" e di non aver "ricevuto nessuna decisione dal Giudice di pace". Egli sostiene di essere venuto a conoscenza delle decisioni 20 (recte: 27) gennaio e 4 febbraio 2020 di rigetto definitivo delle quattro opposizioni soltanto con la sentenza qui impugnata e di essere intenzionato a chiedere tali decisioni al Giudice di pace per poterle impugnare.  
 
3.1.1. Secondo giurisprudenza costante, gli organi di esecuzione devono rifiutare di continuare l'esecuzione quando l'escusso non ha ricevuto né la convocazione all'udienza di rigetto dell'opposizione né la decisione di rigetto dell'opposizione. L'ufficio di esecuzione non può effettuare degli atti se vi è un'opposizione (ancora) efficace; essi sarebbero nulli (DTF 142 III 599 consid. 2.1; 130 III 396 consid. 1.2.2; 102 III 133 consid. 3; sentenze 5A_646/2015 del 4 luglio 2016 consid. 2.1; 5A_859/2011 del 21 maggio 2012 consid. 3.2).  
La finzione di notificazione al settimo giorno di giacenza di un invio postale raccomandato non ritirato non è applicabile al debitore che ha fatto opposizione a un precetto esecutivo, poiché egli non deve aspettarsi notificazioni concernenti una procedura di rigetto dell'opposizione, trattandosi infatti di una nuova procedura (v. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC [RS 272]; DTF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze 5A_646/2015 del 4 luglio 2016 consid. 2.2.1). 
 
3.1.2. Ora, la decisione 27 gennaio 2020 e le tre decisioni 4 febbraio 2020 del Giudice di pace del circolo di Lugano Est, agli atti, indicano che il ricorrente non ha ritirato le lettere raccomandate con cui gli si concedeva la possibilità di presentare delle osservazioni alle istanze di rigetto definitivo delle opposizioni e dispongono l'intimazione delle decisioni "alle parti a norma di legge". Queste sole indicazioni, e tenuto conto che la finzione di notificazione al settimo giorno di giacenza non poteva trovare applicazione, non permettono di determinare se, alla luce della predetta giurisprudenza costante (v. supra consid. 3.1.1), l'UE poteva o meno continuare l'esecuzione.  
La causa va pertanto rinviata all'autorità di vigilanza affinché pronunci una nuova decisione (v. art. 107 cpv. 2 LTF) dopo aver accertato se le opposizioni interposte dal ricorrente nelle esecuzioni uuu, vvv, www e ttt erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l'UE ha emesso gli avvisi di pignoramento. In caso affermativo, tali avvisi di pignoramento andranno dichiarati nulli. In caso negativo, l'operato dell'UE andrà confermato. 
 
3.2. In relazione invece alle esecuzioni xxx, yyy e zzz, il ricorrente sostiene di non aver ritirato le opposizioni.  
Nel già menzionato scritto 10 giugno 2020 dell'autorità di vigilanza, quest'ultima ha osservato che il 16 luglio, 6 agosto e 3 settembre 2019 il ricorrente aveva pagato i relativi importi in capitale (gli interessi non erano stati chiesti), ciò che equivaleva a un ritiro tacito delle opposizioni, e che - siccome l'escusso non è abilitato a contestare mediante opposizione l'obbligo legale di pagare le spese esecutive relative a esecuzioni legittime - le tre esecuzioni potevano proseguire limitatamente a tali spese. 
Tale argomentazione risulta conforme alla giurisprudenza (v. DTF 85 III 124 pag. 128; 77 III 5 pag. 6 seg.; già ricordate nello scritto 10 giugno 2020). È quindi a ragione che l'autorità di vigilanza ha tutelato l'emanazione da parte dell'UE degli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni xxx, yyy e zzz (avvisi che, come risulta dagli atti, concernono in effetti unicamente le spese esecutive). 
 
4.  
 
4.1. Per i motivi esposti il ricorso va parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata con riferimento agli avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni uuu, vvv, www e ttt e la causa è rinviata all'autorità di vigilanza per nuova decisione (v. supra consid. 3.1.2). Per il resto, il ricorso è respinto.  
 
4.2. Dato l'esito del ricorso, il ricorrente va considerato vincente in ragione di 4/7 per aver ottenuto il rinvio della causa per nuova decisione dall'esito ancora aperto in relazione a quattro esecuzioni (v. DTF 141 V 281 consid. 11.1). Le spese giudiziarie (pari a complessivi fr. 1'500.--) vanno quindi poste a suo carico in misura di 3/7 (art. 66 cpv. 1 LTF). Le rimanenti spese giudiziarie non possono per contro essere addossate ai Cantoni (art. 66 cpv. 4 LTF).  
Non si giustifica assegnare ripetibili ridotte al ricorrente, dato che non è patrocinato da un avvocato (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata con riferimento agli avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni uuu, vvv, www e ttt e la causa è rinviata all'autorità di vigilanza per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 645.--. Non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 4 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini