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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.295/2004 /viz 
 
Sentenza del 27 gennaio 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
M.________ Ltd., e per essa E.________ SA 
ora Banca E.________, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 10 novembre 2004 dal Ministero pubblico 
della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004). 
B. 
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione di numerosi conti bancari, tra i quali figura la relazione n. xxx della M.________ Ltd. presso la Banca O.________. 
Con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 10 novembre 2004 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti del citato conto. 
C. 
La M.________ Ltd., e per essa la E.________ SA ora Banca E.________, impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di assegnarle un termine di 10 giorni dalla ricezione di una copia completa della domanda integrativa del 22 giugno 2004 per poter completare il gravame e, in via principale, di annullare la decisione impugnata. 
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), senza formulare osservazioni, propone di respingere il gravame in quanto ammissibile. Il MPC chiede, in via principale di dichiararlo inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo in quanto ammissibile. Con replica dell'11 gennaio 2005, la ricorrente ribadisce le proprie conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
2. 
2.1 Nel gravame la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), rileva, in maniera del tutto generica e senza produrre alcun documento a sostegno della sua tesi tranne il cosiddetto formulario A, relativo al beneficiario economico della relazione bancaria, che il conto litigioso, di cui era titolare, è stato estinto il 20 dicembre 1996. Aggiunge che, nel frattempo, essa sarebbe stata liquidata ed estinta e sostiene, accennando alla DTF 123 II 153, che la Banca E.________ (già E.________ SA), quale beneficiaria economica del conto, le sarebbe quindi subentrata e sarebbe pertanto legittimata a ricorrere. 
2.2 Certo, in materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed essa, pertanto, non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d). Spetta tuttavia all'avente diritto dimostrare l'avvenuto scioglimento della società, e che in tale atto egli sia indicato chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000, del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999, del 26agosto 1999, consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag.352). Per di più, lo scioglimento della società non può servire quale semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni, in particolare di carattere economico, plausibili, dopo aver avuto conoscenza della procedura penale in corso (sentenze citate). 
2.3 Nelle osservazioni al ricorso, il MPC rileva che da una lettera del 19 dicembre 1996, firmata da Z.________, risulta che al momento della chiusura del conto, il 20 dicembre 1996, l'azionista unica della ricorrente era la società T.________, alla quale è stato versato il saldo della relazione bancaria. L'Autorità federale solleva quindi dubbi sulla circostanza che la E.________ SA o la Banca E.________ possa essere l'avente diritto economico della ricorrente; quest'ultima non ha d'altra parte prodotto l'atto di dissoluzione indicante chiaramente l'identità del beneficiario economico. Il MPC si chiede inoltre se non sia in presenza di un abuso di diritto. 
In replica la ricorrente ribadisce che la Banca E.________ sarebbe la beneficiaria economica del conto, limitandosi a richiamare al riguardo il citato formulario A del 1992. Adduce poi, senza tuttavia produrre alcun documento ufficiale, ch'essa sarebbe stata radiata il 18 dicembre 1998, producendo un fax del 16 novembre 1998 indirizzato a Z.________ da una società inglese, della quale non è spiegata del tutto la funzione che svolgeva. Infine, la ricorrente sostiene semplicemente che il fatto che il suo azionista unico abbia ricevuto il saldo del conto estinto non escluderebbe la possibilità che il beneficiario della relazione bancaria sia una terza persona. 
2.4 Queste semplici asserzioni, per di più espresse soltanto nella replica, non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere, eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere dell'avente diritto economico. La ricorrente non dimostra infatti né lo scioglimento della società né le circostanze in cui sarebbe avvenuto; non dimostra nemmeno, perché l'avente diritto economico indicato nel formulario A del 1992 non sarebbe nel frattempo mutato, visto che il saldo del conto estinto è stato versato, nel 1998, a un'altra società. Di conseguenza alla Banca E.________ non può essere riconosciuta, riguardo alla M.________ Ltd., la legittimazione a ricorrere e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Esso sarebbe comunque stato manifestamente infondato anche nel merito. 
3. 
3.1 La ricorrente rileva che il testo della domanda integrativa del 22giugno 2004 è stato in gran parte cancellato, concernendo verosimilmente informazioni riguardanti terzi: né è possibile leggere la parte contenente le richieste dello Stato estero; ciò non le permetterebbe di valutare compiutamente il contenuto della rogatoria. Per questo motivo essa chiede di concederle la facoltà di completare il ricorso. Ora, dopo aver esposto i fatti sui quali essa fonda i propri sospetti, l'Autorità richiedente indica, a pagina 13 della rogatoria, il conto della ricorrente. Nella decisione impugnata il MPC, riassunto l'esposto dei fatti, ha espressamente indicato, riprendendole, le richieste dell'Autorità italiana (pag. 3, consid. I n. 2). La conclusione ricorsuale in via preliminare avrebbe dovuto quindi essere respinta. 
3.2 Priva di fondamento sarebbe stata la censura concernente l'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata, ritenuto che la ricorrente disconosce ch'essa va esaminata alla luce delle precedenti numerose sentenze emanate nell'ambito del procedimento penale interessante, in gran misura direttamente notificate allo studio legale che patrocina la ricorrente. 
Anche la critica di carenza di motivazione, in particolare riguardo all'assenza di considerazioni per quanto attiene l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio e di quello che gli deve stare a monte, sarebbe priva di consistenza. La ricorrente misconosce in effetti che, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 367). Per di più, la doppia punibilità dei sospettati reati è stata più volte ribadita dal Tribunale federale. 
3.3 Priva di consistenza sarebbe pure la censura concernente l'asserita lesione del principio di proporzionalità per avere il MPC ordinato la trasmissione dell'intera documentazione del conto, senza indicare l'utilità di tali documenti per l'inchiesta estera. Ora, con questa obiezione, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.), essa non ha del tutto indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero. L'accenno secondo cui essa non avrebbe potuto annunciarsi in tempo per partecipare alla cernita degli atti da trasmettere non è decisivo (v.al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4). Infatti, l'assunto secondo cui la banca, alla quale devono essere notificate le decisioni di entrata nel merito e di chiusura anche quando i documenti da trasmettere concernono un conto estinto (DTF 130 II 505 consid. 2), avrebbe dovuto effettuare una breve ricerca, richiedente un certo tempo, per risalite all'avente economico del conto, non è determinante, visto che eventuali manchevolezze del titolare del conto, nell'informare l'istituto di credito riguardo all'avente diritto economico al momento della chiusura della relazione bancaria, non sono imputabili al MPC. 
Inoltre, sempre riguardo alla contestata trasmissione, occorre ricordare che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 478-1). 
3.4 Infine, pure l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove sarebbe infondato. Il conto litigioso è infatti espressamente indicato nella domanda estera. Nella decisione impugnata si precisa inoltre che la ricorrente è menzionata come una società sconosciuta sul mercato, sprovvista di ogni organizzazione e che ha ricevuto denaro da un conto di una società coinvolta a più riprese nell'inchiesta estera. La domanda integrativa italiana non costituisce pertanto un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"), ritenuto che tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). 
4. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95 799). 
Losanna, 27 gennaio 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: