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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 659/01 
 
Sentenza del 3 settembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
M._______, ricorrente, rappresentata dall'avv. dott. Carla Speziali, Via Marcacci 6, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 settembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
M.________, nata nel 1956, casalinga e mamma diurna, affetta da miopia per magna di 22.5 diottrie all'occhio destro e di 18.5 diottrie all'occhio sinistro, in data 7 ottobre 1999 ha presentato una richiesta di provvedimenti sanitari di reintegrazione all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), invocando, tramite il proprio medico curante, dott. S.________, la necessità di un intervento di "impianto di una lentina fachica bilaterale". 
 
Mediante decisione 27 dicembre 1999 l'UAI ha respinto la domanda non ritenendo essere dati i requisiti di legge. 
B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adito dall'interessata con il patrocinio dell'avv. dott. Carla Speziali, ne ha rigettato, con pronuncia 7 settembre 2001, il gravame, rilevando in particolare che l'intervento prospettato non era indicato secondo le conoscenze mediche esperimentate. 
C. 
M.________, sempre assistita dall'avv. dott. Speziali, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale postula l'annullamento della pronunzia cantonale nonché il riconoscimento che le spese per l'intervento in oggetto, nel frattempo realizzato con successo, vengano assunte dall'assicurazione per l'invalidità. 
L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono la reiezione dell'impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'assicurazione per l'invalidità debba assumere i costi per l'intervento di innesto di una lentina fachica bilaterale, cui si è sottoposta l'assicurata per la correzione di una miopia per magna. 
2. 
I giudici cantonali hanno compiutamente esposto le norme disciplinanti il diritto a provvedimenti d'integrazione in genere (art. 8 cpv. 1 LAI) e a provvedimenti sanitari in particolare (art. 12 LAI), come pure hanno correttamente riprodotto la giurisprudenza in materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2.1 Giova tuttavia rammentare che giusta l'art. 12 cpv. 1 LAI l'assicurato ha il diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 12 cpv. 2 LAI, il Consiglio federale ha circoscritto la natura e l'estensione di questi provvedimenti stabilendo, tra l'altro, che i medesimi devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice ed adeguato (art. 2 cpv. 1 seconda frase OAI). 
2.2 Secondo la giurisprudenza, un trattamento è da considerarsi come indicato secondo la scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se è largamente ammesso dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito, risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in questione (DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi citati). Questa definizione, sviluppata vigente la LAMI e ripresa nell'ambito di applicazione della LAMal (cfr. sentenza del 25 ottobre 2001 in re S., I 120/01, consid. 2a), è di principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 195 seg. consid. 4b). Di conseguenza, se una determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica, non fa parte delle prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e riferimenti). 
3. 
I primi giudici, tutelando il provvedimento dell'amministrazione hanno ritenuto che l'operazione in oggetto non adempie le necessarie condizioni per essere annoverata fra i provvedimenti scientificamente riconosciuti. Quest'opinione merita di essere confermata. 
3.1 L'applicazione di lenti per la miopia (secondo la versione tedesca: "Implantation von Myopie-Linsen") non rientra nelle prestazioni obbligatorie a carico degli assicuratori malattia (allegato 1 all'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [OPre; RS 832.112.31], nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000), bensì viene attualmente qualificata - conformemente a quanto suggerito dalla Commissione federale delle prestazioni generali, competente per consigliare in materia il Dipartimento federale dell'interno - come prestazione, nuova o contestata, in fase di valutazione ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 33 lett. c OAMal (RS 832.102) e 1 lett. c OPre. Questa catalogazione scaturisce, secondo il parere della predetta Commissione, tra l'altro dalla mancanza di chiare e consolidate esperienze raccolte in quest'ambito (cfr. sentenza citata del 25 ottobre 2001, consid. 2b; per quanto concerne interventi analoghi, vedansi pure le sentenze inedite 22 gennaio 1999 in re J., I 466/97, 6 ottobre 1997 in re D., I 216/97, 14 agosto 1997 in re A., I 73/97, e 29 aprile 1994 in re M., I 82/93). 
3.2 Anche se i pareri della commissione delle prestazioni non vincolano di principio il giudice, va osservato che quest'ultimo non è tuttavia in grado, generalmente, di giudicare la validità delle conclusioni degli specialisti, allorquando si tratta di verificarne le considerazioni di natura prettamente medica. Ne consegue pertanto che il giudice si deve attenere alla loro valutazione nella misura in cui questa non appaia insostenibile (DTF 125 V 27 consid. 4b, 123 V 59 consid. 2b/aa, 120 V 123 consid. 1a e riferimenti). 
 
Già solo per questo motivo, il giudizio della precedente istanza, che - dopo ulteriore interpellazione dell'UFAS e conferma che le misure in esame non hanno ancora fatto prova di efficacità in quanto non ancora osservate su lunga scadenza - ha seguito il parere espresso dalla predetta Commissione federale, non può essere seriamente messo in discussione, ritenuto che siffatta valutazione discende da una analisi continua e specifica della situazione. 
 
Ma vi è di più. Anche l'assunto ricorsuale per il quale la tecnica di implantazione di lentine fachiche avrebbe conosciuto un'evoluzione lunga ben cinquant'anni, di modo che l'intervento, praticato da diversi decenni, offrirebbe garanzie a lungo termine, a ben vedere, non trova conferma negli atti di causa. Dalla documentazione messa a disposizione dall'insorgente risulta infatti, contrariamente a quanto potrebbero lasciare intendere le affermazioni estrapolate ad hoc da un più ampio contesto, che se da un lato è vero che i primi tentativi di applicazione della tecnica di implantazione di lenti intraoculari per correggere la miopia risalgono agli anni 1950, dall'altro, l'incidenza di complicazioni cliniche (cfr. documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare Journal of Refractive Surgery, volume 14, maggio/giugno 1998, pag. 292: "the incidence of halos/glare and iris retraction with pupillary ovalization were relatively high") ha fatto sì che le stesse lenti dovessero sempre essere rielaborate e sostituite con nuovi modelli di seconda e terza generazione. Orbene, anche allo stato attuale - secondo il parere degli autori citati dall'assicurata - l'insorgenza di (eventuali) complicazioni a lungo termine continua a destare preoccupazioni (cfr. articolo N. Allemann ed altri autori, Myopic angle-supported intraocular lenses: two year follow-up, agosto 2000, prodotto dalla ricorrente in sede cantonale: "Conclusions: ...Long-term complications (safety) such as iris retraction and endothelial cell loss remain a concern"), mentre i buoni risultati finora riscontrati si limiterebbero a un periodo di osservazione di breve durata, che varia dai due ai cinque anni (cfr. medesimo articolo "This report demonstrates good efficacy for correction of high myopia ...during the two years of follow-up"; vedasi anche Journal of Refractive Surgery, volume 14, maggio/giugno 1998, pag. 291 seg.: "The results described were derived from an interim analysis of a study that was designed to provide 5 year follow-up data..."). 
 
Alla luce di queste considerazioni, le dichiarazioni del dott. Marco B.________ - il quale, nella sua presa di posizione, sollecitata dal medico curante dell'assicurata, aveva in particolare evidenziato che a lunga scadenza si teme l'insorgenza di serie complicazioni ("Insbesondere befürchtet man auf lange Zeit die Dekompensation des Endothels und das auftreten eines Glaukoms...") -, oltre a confermare le valutazioni espresse dalla Commissione federale delle prestazioni generali e dall'UFAS, non si pongono, a ben vedere, nemmeno in contrasto con quelle emergenti dai contributi dottrinali prodotti agli atti dalla ricorrente stessa. 
3.3 Per quanto precede, il fatto che gli effetti a lungo termine non siano ancora conosciuti fa sì che l'operazione in lite non presenta ancora i requisiti necessari dai quali la citata giurisprudenza fa dipendere il riconoscimento scientifico dell'intervento. Ne consegue pertanto che a ragione l'UAI e i primi giudici hanno rifiutato la copertura nel quadro delle misure previste dall'art. 12 LAI, senza con ciò incorrere, come pretenderebbe la ricorrente, in alcuna contraddizione sostanziale. 
 
In tali condizioni, non mette conto di verificare ulteriormente se la richiedente fosse invalida o direttamente minacciata d'invalidità o se l'operazione fosse atta a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 settembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: