Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 170/02 
 
Sentenza del 12 febbraio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Rosangela Locatelli, 6512 Giubiasco, 
 
contro 
 
Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni, 3001 Berna, opponente, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 23 aprile 2002) 
 
Fatti: 
A. 
S.________, nato nel 1939, all'epoca dei fatti alle dipendenze del T.________ in qualità d'ispettore e, come tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni, in data 14 aprile 1992, perdendo il controllo del proprio veicolo ed andando ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, a seguito del quale è stato ricoverato presso l'Ospedale distrettuale di M.________, dove, posta la diagnosi di commotio cerebri, contusione al fianco, leggera contusione al rene destro, sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro, è rimasto degente fino al 20 aprile successivo. Il caso è stato assunto dalla Mobiliare Svizzera, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Dopo essere stato dichiarato abile al lavoro in misura parziale, al 50%, dall'11 maggio 1992 e in maniera completa dal 24 maggio 1992, l'assicurato ha nuovamente fatto stato di una piena incapacità lavorativa dal 12 gennaio 1993 a causa della presenza di disturbi del sonno, incubi, disturbi della concentrazione e della memoria, stato di ansietà come pure di un senso generale di insicurezza psichica, prima di recuperarla al 50% dal 1° ottobre 1993, al 75% dal 7 settembre 1994 e al 90% dal 1° gennaio 1995. Trasferitosi nel 1998 in Ticino per assumere la gerenza di un'osteria a P.________, l'interessato, in cura presso il dott. F.________ per disturbo psico-organico dopo trauma cranio cerebrale e disturbo ansiodepressivo reattivo, è di nuovo stato dichiarato inabile nella misura del 40% dal 13 luglio 1998 e del 60% dal 1° gennaio 1999 in poi. 
 
Ordinata una perizia psichiatrica a cura dell'Instituto X.________, l'assicuratore infortuni, preso atto delle relative conclusioni, ha negato, mediante decisione del 21 luglio 1999, confermata in sostanza il 2 dicembre successivo in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ogni obbligo prestativo a fare tempo dal 1° giugno 1999 per carenza del necessario nesso di causalità tra l'infortunio in esame e le conseguenze lamentate dall'interessato. 
B. 
S.________, patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 40% dal 13 luglio al 31 dicembre 1998, del 60% dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 e del 100% dal 1° aprile 1999 in poi. 
 
La Corte cantonale, preso atto delle conclusioni della perizia giudiziaria affidata al dott. A._________ come pure dell'ulteriore documentazione prodotta dalle parti, ha respinto, per pronuncia 23 aprile 2002, il gravame, confermando che i disturbi lamentati dall'assicurato dopo il 31 maggio 1999, e con essi la relativa incapacità lavorativa e lucrativa, non erano più riconducibili all'infortunio del 14 aprile 1992. 
C. 
S.________, sempre rappresentato dall'avv. Locatelli, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone, eventualmente previa disposizione di una superperizia, la richiesta di rendita formulata in sede cantonale. 
 
La Mobiliare Svizzera, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La lite verte, in sostanza, sul tema di sapere se sussista, anche dopo il 1° giugno 1999, un nesso di causalità (naturale ed adeguata) fra i disturbi lamentati da S.________ e l'infortunio verificatosi il 14 aprile 1992. 
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia i giudici di prime cure hanno già pertinentemente esposto i principi giurisprudenziali che disciplinano la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo prestativo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguata (cfr. pure DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c e i riferimenti ivi citati) tra evento infortunistico e danno alla salute, con particolare riferimento ai disturbi psichici consecutivi a infortunio (DTF 115 V 138 segg. consid. 6). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 La Corte cantonale, allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, ha ordinato una perizia giudiziaria affidandone l'allestimento al dott. A._________, il quale, a sua volta, si è avvalso della collaborazione del dott. B._________. Il perito giudiziario, dopo avere rilevato la presenza di disturbi di natura organica - nella forma di una epilessia post-traumatica in esiti di "shearing injury" ai lobi frontali, peraltro ritenuta ininfluente ai fini delle ripercussioni sulla capacità lavorativa - come pure di affezioni di carattere meramente psichico, segnatamente di una sintomatologia depressiva e somatoforme, ha ritenuto essere i primi una naturale conseguenza dell'evento traumatico dell'aprile 1992 e posto i secondi in un rapporto di causalità adeguata con il trauma. Evidenziando una serie di incongruenze nelle quali è incorso il perito incaricato, i primi giudici si sono dissociati da tali conclusioni e, fondandosi sostanzialmente sulle valutazioni espresse dal dott. T._________ dell'Istituto X.________ in data 16 giugno 1999, corroborate dai dati precedentemente raccolti in vertenze parallele, hanno stabilito che, a distanza di oltre sette anni dai fatti, i disturbi accusati da S.________, di natura reattiva, non potevano più essere ricondotti all'infortunio del 1992. 
2.2 Il ricorrente censura l'operato della precedente istanza per essersi palesemente distanziata dalle conclusioni del perito giudiziario e per avere aderito alle valutazioni, asseritamente inesatte e di parte, dei medici incaricati dalla Mobiliare Svizzera. Contesta quindi la classificazione dell'infortunio effettuata dalla Corte cantonale, la quale l'ha annoverato tra gli eventi di media gravità all'interno della categoria media, e fa in sostanza valere che, in considerazione della spettacolarità dell'incidente nonché della durata particolarmente lunga della cura e dell'incapacità lavorativa, la pronunzia querelata non poteva negare la sussistenza del necessario nesso di causalità e il conseguente diritto a ulteriori prestazioni assicurative. 
3. 
3.1 Per quanto attiene alla perizia giudiziaria del dott. A._________, correttamente i primi giudici, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali che reggono la materia (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa) e aver rilevato, in merito alla presenza di esiti di "shearing injury" a livello dei lobi frontali con conseguente sintomatologia epilettica, il contrasto con le tavole processuali nonché avere evidenziato l'incompetenza del perito ad esprimersi sulla questione di natura giuridica relativa all'esistenza di un nesso di causalità adeguata, si sono distanziati - almeno parzialmente - dalle conclusioni ivi espresse. 
 
La Corte cantonale si è quindi sostanzialmente fondata sugli accertamenti messi in atto dal dott. T._________ dell'Istituto X.________, il quale, tenuto conto dell'entità del trauma - qualificato unanimemente di natura leggera -, dell'inidoneità di quest'ultimo a causare, in assenza di danneggiamento dei tessuti, sequele durature, nonché della presenza di diversi sintomi aspecifici come adinamia, impotenza, senso di stanchezza, smemoratezza - peraltro sovente riscontrabili nella popolazione nella sesta decade di vita -, ha inquadrato i predetti disturbi nell'ambito di una cosiddetta sindrome soggettiva post-commozionale, ritenuta, a mente dello stesso perito, suscettibile di guarire completamente al più tardi dopo due anni e in grado di pregiudicare la capacità lavorativa dell'interessato per un massimo di un anno e nella misura massima del 20%. Lo specialista in questione ha quindi concluso che le affezioni lamentate da S.________ non potevano (nemmeno) essere in relazione di causalità naturale con l'infortunio, lo status quo sine (cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 328 consid. 3b) essendo raggiunto già da diverso tempo e la persistenza della sintomatologia descritta essendo per il resto ascrivibile ad una reazione psicogena dell'assicurato. 
3.2 Ora, questa Corte, non ravvisando indizi concreti che ne mettano in discussione l'attendibilità (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a), non ha motivo di dipartirsi da siffatte conclusioni, tanto più che la loro validità viene ulteriormente avvalorata dalle risultanze specialistiche, che i giudici cantonali hanno tratto da procedure parallele concernenti l'ambito specifico dei traumi cranio cerebrali minori. Confermando il benfondato delle conclusioni del dott. T._________, esse rendono superfluo un complemento istruttorio. 
 
Quanto alla censura secondo cui i giudici di prime cure avrebbero fondato la propria decisione su accertamenti resi da periti di parte, occorre rammentare al ricorrente che, secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale; nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). Le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono pertanto essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157). Fondandosi sulle chiare e complete valutazioni compiute dall'esperto (peraltro esterno all'amministrazione), cui era stato affidato di compiere gli ulteriori accertamenti, l'assicuratore infortuni, prima, e la Corte cantonale, poi, hanno agito conformemente alla normativa e ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/bb). 
 
Né, infine, le asserite imprecisioni rimproverate al referto del dott. T._________ - peraltro riscontrabili (almeno in parte) anche nel rapporto del curante dott. D.________, il quale si era basato sulle dichiarazioni del peritando medesimo (!) - sono tali da metterne in discussione la validità o da alterare, a svantaggio del ricorrente, l'apprezzamento della vertenza. 
4. 
Posto quanto sopra, occorre ora verificare se a ragione i giudici cantonali hanno respinto il gravame per difetto del necessario rapporto di causalità adeguata tra le affezioni tuttora accusate dall'interessato e l'infortunio oggetto della lite, prescindendo per il resto - in quanto ritenuto superfluo - dall'ulteriore esame relativo all'esistenza o meno di un nesso di causalità naturale. 
4.1 Pertinentemente, i primi giudici hanno proceduto all'analisi del rapporto di causalità adeguata seguendo i principi posti in materia di evoluzione psichica abnorme consecutiva a infortunio (DTF 115 V 135 segg.) - applicabile, datene le condizioni, anche in ambito di traumi cranio cerebrali (consid. 4b non pubblicato in SZS 2001 pag. 441) -, e questo non solo in considerazione dei rilievi emergenti dalla perizia dell'Istituto X.________ che ha evidenziato una reazione psicogena predominante manifestatasi ben presto dopo l'incidente, ma anche perché, come ha già avuto modo di rilevare questo Tribunale in altra sede (cfr. RAMI 2000 no. U 397 pag. 327), l'evento - per quanto accertato dallo stesso perito giudiziario che ha dato atto di un preesistente e non trascurabile disturbo depressivo strutturale di tipo endogeno - ha provocato un peggioramento di disturbi psichici (più o meno latenti) preesistenti. 
4.2 L'istanza precedente ha quindi compiutamente esposto la giurisprudenza disciplinante la materia, rammentando in particolare i criteri da essa posti nell'ambito degli infortuni di media gravità (DTF 115 V 133). A tale esposizione può essere fatto riferimento. 
 
Giova tuttavia rammentare che, in questa categoria di eventi, la questione di sapere se tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono: 
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio; 
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici; 
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica; 
- i dolori somatici persistenti; 
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; 
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute; 
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. 
 
Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di complicazioni durante la cura. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/bb). 
4.3 Per quanto esposto, pur volendo annoverare l'infortunio del 14 aprile 1992 nella categoria degli eventi di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi (cfr. per es. a titolo comparativo: RAMI 1999 no. U 335 pag. 207, 1995 no. U 215 pag. 90; vedansi pure le sentenze 28 marzo 2002 in re T., U 260/01, consid. 4b e 15 dicembre 2000 in re P., U 105/00, consid. 5b), le conclusioni cui è giunto la precedente istanza sono comunque condivisibili. 
 
Infatti, pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia. 
 
Ma vi è di più. La validità della valutazione espressa nella pronunzia querelata viene corroborata anche dalla seguente analisi. Le circostanze concomitanti strettamente connesse con l'infortunio (particolare drammaticità o spettacolarità dell'evento) sono state ritenute, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quale fattore di riferimento per la determinazione dell'adeguatezza del nesso di causalità in funzione della loro idoneità a scatenare, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, processi psichici in grado di incidere sulla successiva evoluzione psichica abnorme (cfr. RAMI 1999 no. U 335 pag. 209 consid. 3b/cc). Ora, nel caso di specie, dalla valutazione 16 giugno 1999 del dott. T._________ dell'Istituto X.________ emerge di fatto che l'assicurato, che ha accusato una perdita di conoscenza nonché una totale amnesia in relazione all'evento infortunistico, non avrebbe elaborato quest'ultimo allo stesso modo in cui l'avrebbe fatto se avesse vissuto l'incidente in stato di piena consapevolezza ("bei wachem Bewusstsein"). In tali condizioni, l'importanza attribuibile a siffatte circostanze come pure la loro idoneità a provocare o aggravare una elaborazione psichica abnorme può essere relativizzata (cfr. anche RDAT 1995 I n. 73 pag. 251). 
 
Per il resto, le lesioni riportate, pur essendo senz'altro di un certo rilievo, non possono essere considerate gravi ai sensi della giurisprudenza in materia (cfr. RAMI 1999 no. U 346 pag. 428; cfr. pure sentenza del 6 settembre 2002 in re R., U 43/02, consid. 3b/bb). Né, contrariamente a quanto invoca il ricorrente, si può parlare di cura medica eccezionalmente lunga, dal momento che la stessa è stata ben presto determinata dalla componente psichica, irrilevante ai fini della presente valutazione (cfr. sentenza del 26 novembre 2001 in re F., U 409/00, consid. 5b e riferimenti). Medesimo discorso vale infine per la contestata questione del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, tali fattori essendo anch'essi in gran parte stati condizionati dalla componente psicogena, come attesta il fatto che la sindrome soggettiva post-commozionale si sarebbe dovuta esaurire al più tardi dopo due anni e dopo avere determinato una incapacità lavorativa massima del 20% per un periodo non superiore all'anno. 
5. 
Per quanto precede, si può concludere che l'evento del 14 aprile 1992 non è determinante per i disturbi (psichici) e per l'incapacità lavorativa che S.________ continua a fare valere anche successivamente al 1° giugno 1999. La pronuncia impugnata merita pertanto di essere confermata. 
 
Per quanto attiene infine alla domanda di rendita d'invalidità del 40% dal 13 luglio al 31 dicembre 1998, del 60% dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 e del 100% dal 1° aprile al 31 maggio 1999, si osserva che essa richiesta, oltre ad essere priva di ogni motivazione e a risultare di conseguenza inammissibile (DTF 118 Ib 136 consid. 2, 112 Ib 635 consid. 2a, 104 V 178, 101 V 18 consid. 1), contrasta con le valutazioni specialistiche poste a fondamento della presente sentenza e non può di conseguenza trovare accoglimento. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 febbraio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: