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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_913/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 25 febbraio 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, Italia, patrocinato 
dall'avv. Antonio Mediati, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 settembre 2009. 
 
Visto: 
il ricorso del 24 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 2 settembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
il decreto del 14 gennaio 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 2 febbraio 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
considerando: 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 25 febbraio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Borella Grisanti