Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_26/2007 {T 0/2} 
 
Decreto del 18 aprile 2008 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Ursprung, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
G.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, Studio legale Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 gennaio 2007. 
 
Considerando: 
che per atto consegnato alla posta il 20 febbraio 2007 G.________ ha interposto, con il patrocinio dell'avv. Patrick Untersee, un ricorso in materia di diritto pubblico con contestuale domanda di assistenza giudiziaria gratuita avverso il giudizio pronunciato il 29 gennaio 2007 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, 
che ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 19 marzo 2008 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, 
che con decreto presidenziale del 1° aprile 2008 la stessa Corte ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 16 aprile successivo per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, 
che mediante scritto 16 aprile 2008 del suo patrocinatore, il ricorrente ha ritirato il proprio ricorso, 
che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), 
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), 
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. 
Lucerna, 18 aprile 2008 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble