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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_895/2020  
 
 
Sentenza del 28 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
precetti esecutivi, 
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 13 ottobre 2020 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.104). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con ricorso 12 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato due precetti esecutivi emanati dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nel quadro delle esecuzioni promosse nei loro confronti dalla Confederazione svizzera. 
Preso atto che un precetto esecutivo era diretto esclusivamente contro B.________, mentre l'altro era diretto esclusivamente contro il marito A.________, con ordinanza 13 ottobre 2020 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha osservato che la presentazione di un unico ricorso non era in concreto ammissibile e ha quindi assegnato a B.________ un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso "togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere" e firmarlo in originale, pena l'irricevibilità del gravame. 
 
2.   
Con ricorso 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato l'ordinanza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine alla Confederazione svizzera di ritirare i precetti esecutivi. Essi hanno anche chiesto di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'adozione di misure cautelari nell'ambito di una procedura di protezione a favore di A.________, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori e magistrati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso. 
 
3.   
Con il medesimo allegato 24 ottobre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra ordinanza emanata il 13 ottobre 2020 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale l'autorità di vigilanza. Tale ricorso è stato trattato separatamente (v. sentenza 5A_894/2020 pronunciata in data odierna). 
 
4.   
L 'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). 
 
Con scritto 9 aprile 2021 l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare, limitatamente al suo assistito, il predetto ricorso. Nella misura in cui è introdotto da A.________, il rimedio si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3). 
 
5.   
Nella misura in cui il gravame è invece presentato da B.________, va osservato quanto segue. 
 
5.1. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).  
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Giudice presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame. 
 
5.2. Il ricorso di B.________ va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la decisione di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute l'operato dell'ufficio di esecuzione o di altre autorità in cause distinte.  
 
5.3. La contestata ordinanza non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF), ma ha carattere incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF ed è quindi immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (v. art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in considerazione nel caso concreto). Dato che l'esistenza di un danno irreparabile non è stata dimostrata e non appare nemmeno manifesta, il rimedio è irricevibile (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2).  
 
5.4. Ne discende che anche nella misura in cui è introdotto da B.________ il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
6.   
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " inden nità di inconvenienza". 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 28 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini