Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_482/2021
Sentenza del 30 giugno 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Comune di Torricella-Taverne, 6808 Torricella, rappresentato dal Municipio, via alla Chiesa 40, 6808 Torricella.
Oggetto
precetti esecutivi,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2021
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.87).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con ricorso 8 settembre 2020 i coniugi A.________ e B.________ hanno impugnato quattro precetti esecutivi emessi dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in altrettante esecuzioni promosse nei loro confronti dal Comune di Torricella-Taverne.
Dopo aver accertato che le due esecuzioni contro A.________ erano state estinte per pagamento in data 28 settembre 2020 e che le due esecuzioni nei confronti di B.________ erano state ritirate dal creditore procedente in data 6 ottobre 2020, con sentenza 30 aprile 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso di A.________ (non essendo egli legittimato a interporlo senza il consenso del suo curatore di rappresentanza) e privo di oggetto quello di B.________, nella misura in cui era ammissibile.
2.
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
3.
Nel medesimo allegato 10 giugno 2021 A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 29 aprile 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_483/2021 pronunciata in data odierna).
4.
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
Con scritto 25 giugno 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso 10 giugno 2021 di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_17/2021 del 14 maggio 2021 consid. 5).
5.
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 30 giugno 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini