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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_684/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 settembre 2016. 
 
 
Visto:  
la decisione su opposizione della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) emanata il 12 febbraio 2015 con cui ha condannato il ricorrente a restituire fr. 4'265.50 per prestazioni indebitamente percepite, 
il giudizio del 14 settembre 2016 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso, rinviato la causa alla Cassa, stabilendo il principio della restituzione per il periodo febbraio-giugno 2012, ma ingiungendo all'amministrazione di verificare alcune ipotesi rispetto ad alcune spese effettive, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF), 
che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente la presenza di un danno definitivo (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607 con riferimenti), 
che manifestamente non si è in presenza di una decisione finale, dovendo la Cassa dar seguito al giudizio cantonale, svolgere un nuovo apprezzamento e assumere se del caso nuove prove, 
che il ricorrente non espone in alcun modo, né pretende siano date, le condizioni per impugnare eccezionalmente decisioni pregiudiziali e incidentali (cfr. art. 93 cpv. 1 LTF), 
che tali condizioni non sono manifestamente date, il ricorrente non subendo né un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), né una procedura probatoria defatigante o dispendiosa nel nuovo procedimento (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF), 
che qualora il ricorso non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che in concreto il ricorrente potrà poi impugnare, se del caso, non soltanto un eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni, reso su ricorso dopo l'emanazione della nuova decisione della Cassa, ma, qualora influisca su questi ultimi, anche il giudizio ora impugnato, 
che in altre parole un ricorso a questo stadio della procedura è prematuro, 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 25 ottobre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi