Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 535/05 
 
Sentenza del 7 dicembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
G.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Via Bossi 12d, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero 
 
(Giudizio del 9 giugno 2005) 
 
Fatti: 
A. 
G.________, cittadino italiano nato nel 1964, ha lavorato in Svizzera dal 1985 in qualità di operaio frontaliere addetto alla troncatura di pezzi presso la ditta P.________ SA solvendo regolari contributi all'AVS/AI. A partire dal 19 giugno 2000 l'interessato è diventato inabile al lavoro per causa di malattia. 
 
In data 22 giugno 2001 ha quindi presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI (rendita e/o collocamento in un altro posto di lavoro) a dipendenza di un'inabilità addebitabile a ernia discale L5/S1 (operata nell'agosto 2000) con sindrome radicolare residua, osteocondrosi lombare e meniscopatia del ginocchio destro operato nel marzo 2000. 
 
In data 10 aprile 2002 l'amministrazione ha affidato al dott. C.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, il compito di allestire una perizia reumatologica. Posta la diagnosi di sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in spondilosi, disturbi statici del rachide (piatto con ipercifosi della dorsale alta), decondizionamento e sbilancio muscolare, sindrome radicolare residuale S1 a sinistra in esito da discectomia L5/S1 con alterazioni cicatriziali al segmento operato, canale lombare ristretto per brevità congenita dei peduncoli, incipiente gonartrosi a destra in esito da meniscectomia mediale artroscopica e obesità, l'esperto incaricato, pur non ritenendo più idonea l'ultima professione (pesante) di operaio di fonderia addetto alla troncatura dei pezzi, ha dichiarato pienamente abile, dall'autunno del 2000, l'assicurato in attività confacenti prevedenti carichi variabili (max 15 kg) e la possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo evitando lavori richiedenti una posizione "ripetitivamente" chinata o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale; il perito ha pure sconsigliato lavori in posizione accovacciata, il salire o scendere le scale "ripetitivamente" specialmente con carichi come pure impieghi su terreni sconnessi o in pendio. 
 
Mediante decisione del 5 febbraio 2003, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accordato all'interessato il diritto a un'indennità giornaliera di attesa fino alla decisione in merito ai provvedimenti professionali da adottare. Il consulente in integrazione professionale, con rapporto del 28 febbraio 2003, ha proposto di garantire, per la durata di un anno (dal 3 marzo 2003 al 28 febbraio 2004) la riformazione professionale dell'assicurato in qualità di operatore nei controlli non distruttivi sempre presso la ditta P.________ SA. Con decisione del 12 maggio 2003, l'Ufficio AI cantonale ha comunicato di assumere i costi della prevista riformazione professionale. Lamentando un peggioramento dello stato di salute, l'assicurato ha tuttavia interrotto la formazione a partire dal mese di settembre 2003. 
 
Nuovamente interpellato dall'amministrazione per un ulteriore parere, il dott. C.________, in data 24 gennaio 2004, ha ribadito il contenuto della sua precedente valutazione. Non ravvisando elementi a sostegno del preteso peggioramento di salute, il perito ha ribadito la piena abilità lavorativa in attività sostitutive e ha anche ritenuto ingiustificata un'inabilità lavorativa dell'assicurato nell'attività di operatore nei controlli non distruttivi, lavoro descritto come ergonomicamente idoneo allo stato di salute di quest'ultimo. 
 
Inferendo dalla documentazione medica limitazioni funzionali incompatibili con la riformazione intrapresa, il consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l'assicurato non possedesse l'attitudine all'integrazione professionale e ha chiuso la pratica il 21 aprile 2004. 
 
Distanziandosi dal parere del consulente in integrazione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha aderito alle conclusioni del dott. C.________ e mediante decisione del 1° luglio 2004, sostanzialmente confermata il 3 gennaio 2005 anche in seguito all'opposizione dell'assicurato, ha respinto la richiesta di prestazioni pur dicendosi disposto a concedere un aiuto al collocamento. L'amministrazione ha in particolare accertato un grado d'invalidità del 35%, insufficiente per conferire il diritto a una rendita, sulla base di un reddito da valido stabilito in fr. 60'570.- (rivalutato all'anno 2002) e un guadagno da invalido di fr. 39'425.-, ottenuto sulla base dei dati statistici di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica e dopo avere operato una deduzione del 25% dall'importo base per tenere conto dei fattori personali del caso. 
B. 
Assistito dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), G.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero chiedendo il riconoscimento di una rendita intera AI o comunque l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare per stabilire l'esistenza o meno di una capacità lavorativa residua. 
 
Per pronuncia del 9 giugno 2005, i giudici commissionali hanno respinto il gravame, aderendo in particolare alle conclusioni peritali del dott. C.________ come pure al calcolo dell'invalidità compiuto dall'amministrazione. L'autorità commissionale ha tuttavia trasmesso gli atti all'amministrazione per dare avvio a un nuovo tentativo di riformazione professionale. 
C. 
Sempre patrocinato dall'OCST, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale riformula le richieste di prima sede. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'Ufficio AI cantonale propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si sono determinati. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è unicamente la capacità lavorativa residua attestata dai primi giudici al ricorrente in attività sostitutive leggere e il diritto a una rendita (intera) dell'assicurazione per l'invalidità che gli stessi gli hanno negato. 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiute per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA) come pure d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Giova inoltre ricordare in questo contesto che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano in particolare dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti). 
 
L'autorità commissionale ha infine correttamente esposto la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
4. 
Alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. 
4.1 Pertinentemente, i giudici di prime cure, al pari dell'amministrazione, potevano infatti attribuire pieno valore probatorio alle valutazioni, complete, motivate e convincenti, del dott. C.________, il quale, al termine di approfonditi esami, è giunto ad escludere una anche solo parziale incapacità lavorativa del ricorrente in attività sostitutive leggere semisedentarie come pure un peggioramento della situazione valetudinaria dell'interessato. Tale valutazione non è validamente messa in discussione da altra documentazione medico-specialistica in atti. In particolare, non è suscettibile di infirmare queste conclusioni il certificato 21 ottobre 2003 della dott.ssa B.________, medico chirurgo, la quale, pur avendo fatto stato di un simile peggioramento, non si è minimamente espressa sulle eventuali conseguenze inabilitanti delle limitazioni riscontrate. Limitazioni che peraltro, come ad esempio le parestesie al tallone, non hanno potuto essere confermate dal dott. C.________ in occasione del suo secondo esame del 23 gennaio 2004 ("i riflessi achillei sono vivi e simmetrici"). Né è atta a modificare queste conclusioni la scarna dichiarazione 11 aprile 2005 del dott. R.________, specialista in ortopedia e traumatologia, che si è limitato a consigliare, seppur con urgenza, l'esecuzione di una risonanza magnetica e di un esame EMG comparativo per valutare l'eventuale cronicizzazione del danno. 
4.2 Contrariamente a quanto fa valere il ricorrente, la seconda perizia del dott. C.________ non è la fotocopia della prima da lui resa in data 29 aprile 2002. Anche in occasione del secondo esame del 23 gennaio 2004 il perito ha infatti proceduto a un accurato esame clinico del paziente e ha predisposto indagini complementari. Dal momento che non ha potuto rilevare modifiche degne di nota, egli nemmeno poteva giungere a un risultato diverso da quello precedente. 
4.3 Pure a torto l'insorgente rimprovera ai primi giudici di non avere tenuto conto del tentativo, poi fallito, di riqualifica professionale studiato "su misura" per lui e messo in atto nel lasso di tempo intercorso tra le due perizie, nel rispetto delle indicazioni del dott. C.________. A tal proposito è sufficiente la constatazione che il perito, a conoscenza della riformazione professionale, non ha ravvisato, dal profilo medico, limitazioni di sorta (nemmeno) per la nuova attività, descritta ergonomicamente idonea allo stato di salute dell'assicurato. 
4.4 Né tale giudizio poteva altrimenti essere messo in discussione dal rapporto di chiusura 21 aprile 2004 del consulente in integrazione professionale, dalla cui valutazione l'amministrazione si è giustamente distanziata. Stravolgendo il senso delle conclusioni del dott. C.________, il consulente aveva infatti dedotto dalla documentazione medica limitazioni funzionali tali da rendere comprensibile il fallimento della riformazione avviata e tali da praticamente escludere l'esistenza di un'attività concreta sufficientemente presente sul mercato del lavoro equilibrato alla quale l'assicurato potesse adattarsi. 
 
Orbene, oltre a dovere ribadire che spetta unicamente agli organi medici esprimersi sull'(in)abilità lavorativa dell'assicurato, il consulente professionale potendo unicamente valutare, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), giova rammentare che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati, come è il caso in concreto, pur essendo in buona parte limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4e), offre comunque non poche possibilità anche a chi non è più in grado di svolgere attività pesanti ritenuto che nell'industria e nell'artigianato le attività pesanti vengono sempre più spesso eseguite tramite macchine, con conseguente aumento di attività di controllo e sorveglianza (sentenza del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti). Sulla scorta di queste considerazioni come pure alla luce dello stato diagnostico evidenziato dagli atti medici all'inserto, la conclusione del consulente in integrazione non poteva certamente essere condivisa. A ciò si aggiunge del resto, in via abbondanziale, l'osservazione che inizialmente le parti avevano convenuto un tentativo di riqualifica del ricorrente in altra attività, più precisamente in qualità di gestore del nuovo magazzino automatizzato presso la ditta P.________ SA. Tentativo che solo i ritardi accumulati nella ristrutturazione del magazzino non avrebbero permesso di mettere in atto. 
4.5 In tali condizioni, a ragione - e senza necessità di complementi istruttori medico-specialistici - l'insorgente poteva essere ritenuto totalmente abile al lavoro in attività sostitutive leggere, conformemente a quanto indicato dal dott. C.________. 
5. 
Pure a ragione, il giudizio commissionale ha evidenziato l'impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità dal momento che il tasso d'incapacità al guadagno, generosamente stabilito dall'amministrazione nella misura del 35% dopo deduzione massima del 25% dal reddito da invalido - giustamente determinato sulla base dell'ISS (v. consid. 3) - per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75 segg.), non raggiungeva il minimo legale del 40%. 
 
Nulla osta a tale determinazione il fatto che i giudici commissionali abbiano ammesso il ricorrente a un nuovo tentativo di riformazione professionale, atteso che in quest'ambito si tratterà unicamente di stabilire le concrete possibilità di impiego professionale, nelle quali fare sfruttare al meglio l'accertata piena capacità lucrativa in attività leggere, allo scopo di trovare al ricorrente la forma più vantaggiosa di reinserimento nel processo lavorativo (v. sentenza del 9 luglio 2002 in re S., I 161/01, consid. 2c; sulla possibilità, più in generale, di procedere direttamente alla valutazione dell'invalidità prima di attendere l'esito di un provvedimento d'integrazione professionale cfr. inoltre la sentenza del 7 marzo 2003 in re P., I 503/01, consid. 3.2). 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
7. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 2). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 dicembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: