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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 10/01 
H 45/01 
 
Sentenza del 16 settembre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
1.Z.________, 
2. B.________, 
3. A.________, ricorrenti, rappresentati: 
1. dalla moglie 
2. + 3. dall'avv. Marco Probst, Via Motta 12, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 27 novembre 2000) 
 
Fatti: 
A. 
La ditta X.________SA di G.________, costituita nel 1968, è stata dichiarata fallita il 30 novembre 1998. Inizialmente, amministratore unico ne è stato Z.________. Nella carica gli è succeduto B.________ dal 19 marzo 1996 sino al fallimento. Dapprima direttore, in seguito procuratore della ditta dal 7 giugno 1996 fino al fallimento, fu A.________. 
 
Per gli anni dal 1995 al 1998 venne accertato uno scoperto contributivo di fr. 285'852.95, che la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, mediante tre distinte decisioni del 4 ottobre 1999, pretese in restituzione, con vincolo di solidarietà, da B.________ e A.________ per l'intero importo e da Z.________ limitatamente a fr. 40'939.45. 
B. 
A seguito dell'opposizione degli interessati, la Cassa ha promosso nei loro confronti azione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al risarcimento dei predetti importi con vincolo di solidarietà. 
 
Con pronunzia 27 novembre 2000 l'adita istanza giudiziaria, congiunte le procedure, ha accolto le petizioni. 
C. 
Contro il giudizio cantonale B.________ e A.________, assistiti dall'avv. Marco Probst, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Postulano, in via principale, l'annullamento della pronunzia impugnata e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria cantonale per complemento d'istruttoria. 
 
Pure Z.________ ha inoltrato a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio di prima istanza, chiedendone l'annullamento. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi sui gravami. Per contro B.________ e A.________ hanno chiesto di liberare Z.________ dall'obbligo di risarcire il danno. 
 
Diritto: 
1. 
I ricorsi di B.________, A.________ e Z.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.). 
2. 
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, quest'ultima categoria di contributi è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 68 consid. 2a, 80 consid. 1b e riferimenti). Nella misura in cui concernono danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili. 
3. 
Nel proprio gravame, B.________ e A.________ contestano le conclusioni del giudice cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Essi lamentano in particolare la violazione del loro diritto di essere sentiti per avere il primo giudice omesso di assumere prove giuridicamente rilevanti - quali, tra le altre, l'audizione di testi e il richiamo dalla Pretura nonché dall'Ufficio fallimenti di L.________ degli incarti riferiti alla ditta - che avrebbero permesso loro di dimostrare l'esistenza di motivi di discolpa, ritenuto che il fallimento della X.________SA era in sostanza riconducibile al dissesto economico di tre suoi clienti, che costituivano quasi la metà di tutti i crediti vantati, e alla crisi immobiliare degli anni novanta. 
 
A.________ dal canto suo rileva altresì come vi sia stata - avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal contabile della ditta, V.________, senza contraddittorio, nonché al fatto che il giudice delegato cantonale abbia reputato non importante l'audizione testimoniale dello stesso - violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU poiché non si è proceduto al pubblico dibattimento. 
 
Nel merito, gli interessati censurano l'assunto della precedente istanza secondo cui sarebbero responsabili del danno cagionato alla Cassa perché avrebbero passivamente subito la situazione della X.________SA, senza prendere provvedimenti importanti e drastici per la sopravvivenza e il destino della ditta. 
 
Infine, sia B.________ che A.________ contestano l'ammontare del danno nella denegata ipotesi in cui fossero condannati a risarcire la Cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS. Mentre B.________ ritiene di non essere responsabile per la parte di danno riferita al periodo precedente la sua nomina ad amministratore unico, ossia prima del marzo 1996, non essendovi causalità adeguata, A.________ sostiene che non risulterebbe in maniera palese ed evidente se le sue negligenze commesse nei confronti dell'amministrazione inizino a decorrere già prima che fosse procuratore della fallita, cioè anteriormente al giugno 1996. 
4. 
Nel caso di specie occorre quindi procedere, preliminarmente, all'esame degli aspetti formali censurati dai ricorrenti. 
4.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
 
Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 15 consid. 3a, 124 IV 88 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 121 I 114 consid. 3a). 
4.2 Nella fattispecie, B.________ e A.________ asseverano che il giudice cantonale avrebbe ingiustamente rifiutato di acquisire tutti i mezzi di prova prospettati in sede di risposta alla petizione e poi precisati con atto 5 gennaio 2000. Inoltre, A.________ chiede a questa Corte di sentire come teste V.________, contabile della fallita. 
 
Siffatta argomentazione misconosce la portata dell'istituto dell'apprezzamento anticipato delle prove, che consente di evitare inutili lungaggini e complicanze d'ordine istruttorio quando d'acchito risulti che i mezzi di prova offerti sono inidonei a sostanziare elementi rilevanti per il giudizio oppure che vi sono ostacoli di natura processuale. 
4.3 
4.3.1 I ricorrenti sono dell'avviso che il teste avv. H.________ e la parte A.________ avrebbero potuto dimostrare che il fallimento della X.________SA era addebitabile al dissesto economico di tre suoi clienti, ossia R.________, S.________ e la ditta Y.________ SA, le cui esposizioni debitorie costituivano quasi la metà di tutti i crediti da essa vantati. Orbene tali mezzi di prova sono inconferenti nel caso di specie, poiché altro non evidenziano che già nel 1995 la X.________SA aveva notevoli difficoltà d'incasso per i crediti vantati nei confronti dei tre clienti cui i ricorrenti si richiamano, come risulta altre sì dall'ampia documentazione versata agli atti attestante tutta una serie di interventi processuali dell'avv. H.________, allora patrocinatore della fallita X.________SA. 
 
Infatti, che l'incasso da S.________ di fr. 165'000.- fosse improbabile già doveva risultare dai fatti stessi allegati dai ricorrenti in sede di risposta davanti alla Corte cantonale. Nel suo scritto 7 settembre 1995 l'avv. H.________ aveva dato atto all'interessato di non aver contestato il credito vantato dalla X.________SA, ma di esser si limitato a far valere di avere solo difficoltà di liqui dità. Per questo motivo gli aveva sottoposto un piano di pagamento rateale, che prevedeva l'esigibilità del saldo debitorio qualora egli dovesse risultare in mora con il versamento di più di due rate. Orbene questa ipotesi si è poi verificata, sivvero che la X.________SA ha poi fatto spic care un precetto esecutivo contro S.________ e, essendo stata interposta opposizione, il 21 dicembre 1995 ha formulato istanza di rigetto dell'opposizione al Pretore di L.________. 
 
Sul credito di fr. 337'596.25 vantato verso la Y.________ SA, di cui agli atti vi è ampia documentazione, sono stati incassati unicamente fr. 70'000.- a seguito di accordo transattivo, la debitrice essendo fallita il 6 febbraio 1997. 
 
Quanto all'incasso da R.________ di fr. 45'610.25, si tratta di importo di portata non decisiva per rapporto agli altri due. Inoltre doveva comunque già essere del tutto evidente alla X.________SA che non sarebbe stato facile ottenerne il pagamento, avuto riguardo al coacervo di atti procedurali che la documentazione prodotta già comprova con dovizia. 
 
Si ignora cosa mai avessero da dimostrare di giuridicamente vincolante ai fini dell'applicazione dell'art. 52 LAVS il teste H.________ e la parte A.________, oltre a quanto già figura copiosamente agli atti, i due mezzi di prova offerti omettendo di indicare in maniera precisa quali fatti avrebbero voluto chiarire, atteso che è del tutto ininfluente per il presente giudizio - che si occupa del mancato pagamento dei contributi sociali per il periodo 1995-1998 - sapere che la X.________SA aveva ben operato dal 1968 agli inizi degli anni novanta, quando dalla documentazione agli atti risulta che i problemi finanziari si collocano a partire dal 1995. Ne consegue l'inutilità di assumere tali mezzi di prova, come la Corte cantonale ha correttamente valutato nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove. 
4.3.2 Quanto all'acquisizione di tre incarti della Pretura e al richiamo dall'Ufficio fallimenti degli atti relativi al fallimento della X.________SA, giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, considerato che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle loro tesi, in particolare i motivi di giustificazione e di discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire. Occorre altresì precisare che B.________, trattandosi quo ai richiami dalla Pretura di atti riguardanti la fallita X.________SA, già sarebbe stato in grado di presentarli, se solo lo avesse voluto e fosse stato diligente, nella sua qualità di amministratore unico della parte in causa. Lo stesso vale per entrambi i ricorrenti riguardo ai richiami dall'Ufficio fallimenti: essi avrebbero potuto e dovuto procedere come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a LEF
 
Gli organi formali di una società anonima devono infatti procedere, in modo selettivo e mirato, all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto. L'asserita violazione del diritto di essere sentito non può pertanto essere fondata sul fatto che la Corte cantonale non abbia dato seguito alla domanda generica di edizione di tre interi incarti della Pretura nonché dell'inserto dell'Ufficio fallimenti, dal momento che i ricorrenti hanno disatteso l'obbligo loro incombente di procurarsi tale materiale probatorio e nemmeno hanno indicato gli atti specifici da assumere, tanto più che di regola gli incarti fallimentari sogliono essere parecchio corposi e articolati. 
 
Ne consegue che non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza, la valutazione anticipata delle prove essendo stata operata anche in questa ipotesi nel solco dei principi giurisprudenziali ammessi. 
4.3.3 Il solo A.________ chiede, per la prima volta innanzi a questa Corte - non potendo valere il richiamo generico alla "convocazione del signor A.________ in relazione al diritto di essere sentito", siccome privo della necessaria indicazione dei fatti da provare, quale notifica ritualmente corretta di un mezzo di prova davanti al Tribunale cantonale -, di sentire come teste V.________, contabile della fallita. 
 
Orbene, qualora il potere di cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato dall'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità d'allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ristretta. Secondo la giurisprudenza, sono ammissibili soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui mancata assunzione costituisce una violazione di norme essenziali di procedura (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b e riferimenti). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti alla Corte federale fatti o mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto e dovuto, in virtù del dovere di collaborare all'istruzione della causa, essere addotti già in prima istanza. Simili allegazioni tardive non permettono di qualificare i fatti accertati dai primi giudici come incompleti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
 
Ne consegue, a questo stadio di procedura, la tardività della richiesta d'assunzione del teste V.________. 
4.4 A.________, richiamandosi all'art. 6 n. 1 CEDU, si duole inoltre che non vi sia stata pubblica udienza. La censura è infondata. Infatti, per costante giurisprudenza, l'obbligo di far luogo alla pubblica udienza nel senso della citata norma convenzionale presuppone la formulazione di una domanda chiara e inequivocabile da parte di un contendente. Semplici richieste di prove, come ad esempio la citazione di testi, la domanda di interrogatorio formale, l'istanza di sopralluogo et similia, sono inidonee a sostanziare il diritto ad una pubblica udienza (DTF 125 V 38 consid. 2 con riferimento; Michel Hottelier, La portée du principe de la publicité des débats dans le contentieux des assurances sociales, SJ 1996, pag. 649 seg.). 
 
Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato all'autorità giudiziaria cantonale una domanda di pubblica udienza chiara e inequivocabile. Pertanto, egli è malvenuto a proporre in sede federale tale richiesta. 
5. 
Nel merito, si tratta ora di esaminare se B.________, amministratore unico della fallita, e A.________, dapprima direttore, poi procuratore della ditta, siano da considerare responsabili giusta l'art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi paritetici. 
 
Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato che i presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono, oltre all'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono compresi pure gli organi di una società anonima - è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che il venir meno a detto compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
6. 
B.________ contesta le conclusioni del Tribunale cantonale, secondo cui egli non si sarebbe regolarmente informato sulla situazione finanziaria della ditta. Ritiene infatti d'essersi adoperato per salvare la X.________SA, d'aver a più riprese chiesto ragguagli sulla situazione economica, esigendo persino, nella misura del possibile, il pagamento dei contributi scoperti. Il ricorrente è inoltre dell'avviso che l'istanza cantonale non abbia tenuto conto del fatto che il credito nei confronti della Y.________ SA era garantito da un'ipoteca legale, ragione per cui egli poteva legittimamente attendersi che gli importi scoperti, a titolo di contributi paritetici, sarebbero stati pagati alla Cassa con la realizzazione dell'incasso dell'ipoteca legale. Conclude asserendo che il giudice delegato cantonale non avrebbe sufficientemente valutato che tre clienti importanti avrebbero dovuto pagare un importo complessivo di fr. 462'472.35 per fatture scoperte nei confronti della X.________SA. 
6.1 Gli argomenti addotti dall'interessato non sono sufficienti quali motivi di giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. 
 
Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1995 ha sempre dovuto richiamare al pagamento la X.________SA e adire le vie esecutive, ritenuto che lo scoperto riferito al 1995 ammontava a fr. 40'939.45, per l'anno 1996 a fr. 142'163.90, per il 1997 a fr. 68'886.20 e per il 1998 a fr. 33'863.40. Dagli atti si evince pure che il bilancio della società nel 1996 era peggiorato per raffronto a quello dell'anno precedente, ossia: 
 
1996 1995 
 
liquidità fr. -27'598.92 fr. 135'850.48 
debitori fr. 2'168'901.55 fr. 2'040'423.55 
transitori attivi fr. 14'225.05 fr. 65'186.35 
transitori passivi fr. 1'354'257.65 fr. 1'103'919.75 
IVA dovuta fr. 190'080.35 fr. 104'650.65 
creditori fr. 405'097.90 fr. 287'926.50 
capitale proprio fr. 820'298.41 fr. 1'224'126.31 
diff. att. e pass. fr. 249'518.95 fr. 295'018.95 
Questi dati evidenziano con chiarezza che la società, a partire dal 1995, aveva gravi problemi di liquidità, atteso che il capitale proprio era diminuito di circa un terzo, che la liquidità era passata da un saldo attivo di fr. 135'850.48 a uno negativo di fr. 27'598.92 e che erano state registrate perdite d'esercizio di fr. 295'018.95 per il 1995 e di fr. 249'518.95 per il 1996. 
 
Per quanto attiene all'argomento di B.________ secondo cui il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto debitamente conto del fatto che la X.________SA vantava un credito di fr. 337'596.25, garantito da un'ipoteca legale, nei confronti della Y.________ SA (fallita nel febbraio 1997) - motivo per cui egli poteva legittimamente ritenere di rinviare il pagamento dei contributi paritetici scoperti per poter versare gli stipendi ai dipendenti della ditta -, esso misconosce l'alea che connota l'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori ex art. 837 cpv. 1 n. 3 CC in connessione al privilegio dell'art. 841 CC. L'interessato dimentica infatti che l'ipoteca legale era stata fatta annotare in via supercautelare a registro fondiario su fondi di proprietà di tale W.________ nel dicembre 1995, che dalla documentazione agli atti risulta che nel marzo 1997 era ancora pendente la procedura sommaria per l'ottenimento del l'annotazione provvisoria, che W.________ nel marzo 1996 ne contestava l'iscrizione provvisoria e, infine, che la vertenza per l'incasso dell'importo poteva durare a lungo e avere altresì un esito incerto, atteso che l'ipoteca legale è una forma di garanzia che non consente di avere certezze sull'incasso del quantum preteso perché le variabili che entrano in linea di conto sono difficilmente prevedibili. B.________ non poteva né doveva pertanto fare affidamento sulla tempestività di un incasso che, anche nel suo ammontare, non poteva che essere molto arduo quantificare. 
 
Visto quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici - sul l'arco di un periodo molto lungo che si è esteso dal 1995 al 1998 - fosse obiettivamente giustificata per la sopravvivenza della società. Era ad ogni modo poco verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di riuscire a soddisfare entro breve termine, nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie, l'amministrazione riguardo a ogni suo credito (DTF 116 II 541 consid. 5a, 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal 1995 la società aveva problemi di liquidità non indifferenti già per il fatto che i crediti da lei vantati d'acchito non apparivano di facile incasso (cfr. supra al consid. 4.3.1) e che per stessa ammissione dell'interessato la crisi immobiliare, manifestatasi agli inizi degli anni novanta nel Ticino, aveva inevitabilmente coinvolto anche la X.________SA, il cui scopo sociale era l'esecuzione di costruzioni del genio civile, sopra e sottostruttura, e il commercio di materiali edili e di ogni genere. Nemmeno va dimenticato che lo scoperto nei confronti della Cassa era aumentato in modo considerevole, mentre la liquidità era notevolmente diminuita, sfociando così nel fallimento della ditta pronunciato il 30 novembre 1998. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità. 
6.2 Né giova a B.________ aver asserito - senza comunque dimostrarlo - di essersi regolarmente informato della situazione finanziaria della società, di essersi adoperato per salvarla e di aver dato ordini di pagare - nella misura del possibile - i contributi paritetici scoperti, atteso che accettando a partire dal marzo 1996 il mandato di amministratore unico della X.________SA, egli si è assunto anche gli oneri connessi con tale funzione. 
 
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione nella scelta del personale al quale affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). È segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano versati - è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate vengano anche effettivamente svolte. Inoltre, l'amministratore unico deve pure conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta (DTF 114 V 223 seg. consid. 4a). 
 
In definitiva l'interessato, continuando a differire nel tempo il pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali - nella vana speranza e nell'attesa che la situazione finanziaria dei tre maggiori debitori si risolvesse (cfr. consid. 4.3.1) -, nonostante fosse consapevole della precaria situazione economica della ditta, che imponeva misure drastiche e immediate, ha disatteso i doveri di diligenza esigibili, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella alla quale egli apparteneva nella sua funzione di amministratore unico (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). Siffatto comportamento denota una chiara mancanza di diligenza, per la quale egli è ora chiamato a rispondere. 
7. 
Nel ricorso a questa Corte, A.________ censura le conclusioni del Tribunale cantonale nella misura in cui lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa nella sua qualità di amministratore di fatto della X.________SA. Egli precisa, essendo ingegnere di professione, di essersi occupato all'interno della ditta unicamente di compiti prettamente tecnici, di essersi prodigato per incrementare la liquidità e salvare la ditta e di aver cercato di proporre soluzioni tecniche, chiare e semplici, per acquisire nuovi appalti. L'interessato afferma che le dichiarazioni di V.________, contabile della ditta, e di Z.________, ex amministratore unico della società, non potrebbero essere considerate, in quanto non sono state rese in contraddittorio, rispettivamente perché Z.________ è pure parte interessata nella presente procedura. 
7.1 Secondo giurisprudenza, sono considerati organi di una persona giuridica in primo luogo le persone iscritte come tali a registro di commercio, quali il consiglio di amministrazione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi di controllo. A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.). 
 
Decisivo per la qualifica di organo d'una società per persone che non fanno parte del consiglio di amministrazione è la circostanza che esse esercitino effettivamente la funzione medesima, prendendo decisioni che competono agli organi o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone così in modo determinante la formazione della volontà (DTF 114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 37, n. 17). Nell'ambito di azioni di responsabilità sono infatti di rilievo le mansioni concretamente svolte da una persona in seno alla società. Diversamente, la persona interessata dovrebbe essere considerata responsabile anche per i danni di cui, per difetto di competenza, non avrebbe potuto impedire il verificarsi (DTF 111 V 178 consid. 5a). 
7.2 Le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno della tesi di non aver mai influenzato la formazione della volontà della società, in quanto egli si limitava a svolgere lavori d'ufficio subalterni, quali la fatturazione, il richiamo dei pagamenti delle fatture e la corrispondenza, occupandosi pure del settore tecnico, sono in contrasto con la documentazione agli atti. Infatti, dalle tavole processuali emerge che: 
- A.________ era stato direttore della fallita dal 1970 e a partire dal 7 giugno 1996 ne era diventato procuratore con diritto di firma individuale, 
- egli aveva insinuato nel fallimento della X.________SA un credito di fr. 244'178.60 per versamenti fatti direttamente presso l'Ufficio esecuzioni, per affitti arretrati di un magazzino, per prestazioni concordate di manodopera, per crediti di fornitori, ai quali aveva rilasciato garanzie personali, e per affitti arretrati per deposito macchinari e attrezzi, 
- il 29 novembre 1999 egli aveva scritto a Z.________ asserendo che in merito al fallimento della X.________SA, ed in particolare alle richieste di pagamento dei vari enti pubblici, gli confermava quanto già comunicatogli verbalmente, ossia che gli garantiva il rimborso di qualsiasi spesa che avrebbe dovuto sostenere, 
- con scritto 30 aprile 2001 A.________ e B.________ hanno chiesto a questa Corte di liberare Z.________ dall'obbligo di versare i contributi sociali scoperti. 
I fatti sopra indicati attestano che A.________ esercitava una funzione dirigenziale tipica di un organo della persona giuridica ed evidenziano l'importanza delle mansioni da lui svolte durante quasi un trentennio di attività presso la X.________SA, operando in sostanza quale dominus. E nemmeno va dimenticato che sia B.________ che Z.________ avevano quale punto di riferimento l'interessato. In particolare Z.________ aveva accettato di diventare amministratore unico in quanto A.________ gli aveva spiegato che il suo sarebbe stato un impegno formale, senza alcun dovere, se non quello di firmare i conti finali, non potendo farlo lui direttamente, poiché straniero. Decisivo è poi anche il fatto che dal profilo finanziario A.________ era particolarmente coinvolto negli interessi della X.________SA, sivvero che ha non solo prestato garanzie personali a favore della fallita, ma anche effettuato versamenti di tasca propria. Per di più, A.________, in risposta al ricorso di diritto amministrativo inoltrato da Z.________, ha espressamente chiesto a questa Corte di liberare quest'ultimo dall'obbligo di versare i contributi pretesi dalla Cassa. Questa circostanza dimostra, se ancora ve ne fosse la necessità, che A.________ da sempre aveva partecipato in modo determinante alla formazione della volontà della società nonché alla gestione della medesima e che pertanto ha funto quale organo di fatto. 
8. 
Si tratta ora di esaminare se il ricorrente possa appellarsi a validi motivi di giustificazione e di discolpa. 
 
L'interessato assevera che quale ingegnere eseguiva unicamente compiti prettamente tecnici ed era convinto della possibilità oggettiva di risanare la società tanto da prodigarsi attivamente per incrementare la liquidità. Egli sostiene anche di aver proposto soluzioni tecniche chiare e semplici che permettessero di acquisire nuovi appalti a favore della X.________SA. Conclude precisando che il dissesto finanziario della ditta è da ricondurre al fatto che tre importanti clienti hanno avuto a loro volta gravi problemi d'ordine finanziario. 
 
Orbene, come già evidenziato al consid. 6.1, risulta che a partire dal 1995 la X.________SA aveva avuto seri problemi di liquidità. A.________ non poteva ignorare questi fatti, se si considera che dal 1970 lavorava per la fallita come direttore tecnico e responsabile per la contrattualistica e la progettazione di nuovi lavori, nonché per la gestione della manodopera e per la direzione cantieri. Inoltre era lui a sbrigare i lavori d'ufficio, quali la fatturazione, il richiamo dei pagamenti e la corrispondenza. Era sempre lui, infine, a recarsi in banca a prelevare i fondi necessari per eseguire pagamenti postali o in contanti. Il ricorrente fungeva in tutta evidenza da deus ex machina della società e negli ultimi anni, assieme a B.________, aveva agito in termini selettivi - ossia scegliendo chi fosse meglio pagare - nel fare fronte ai creditori, differendo il pagamento dei contributi sociali. 
 
Per quanto concerne poi la tesi liberatoria riferita a un credito di fr. 337'596.25, garantito da ipoteca legale, vantato dalla X.________SA nei confronti della Y.________ SA, che secondo il ricorrente avrebbe permesso di far fronte in tempi ragionevoli al pagamento dei contributi paritetici scoperti, è bene ricordare che l'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è creazione legislativa provvida in linea di principio e teoricamente, ma spesso non porta ai risultati sperati per tutta una serie di ragioni di cui i creditori si avvedono solo quando è ormai troppo tardi. Detto altrimenti, è norma di buona gestione finanziaria considerare con prudenza e su tempi lunghi l'eventualità di incassi anche solo parziali. Nel caso di specie va considerato che la vertenza giudiziaria ha preso avvio nel 1995 e si è conclusa dopo il 24 ottobre 1997 con l'incasso di fr. 70'000.-, corrispondente al 20,7% del credito vantato. Dalla documentazione agli atti non risulta che la X.________SA abbia pagato contributi sociali con il provento dell'ipoteca legale e nemmeno il ricorrente lo pretende. 
 
Ne consegue che non sussistono validi motivi di giustificazione o di discolpa atti a liberare A.________ dal suo obbligo di risarcire il danno subito dalla Cassa. 
9. 
B.________ e A.________ contestano infine l'ammontare del danno preteso dalla Cassa per il periodo precedente la loro nomina rispettivamente quale amministratore unico e procuratore con firma individuale della X.________SA. Essi sono dell'avviso di essere responsabili nei confronti della Cassa solo a partire dal marzo 1996 (B.________) e dal giugno 1996 (A.________). 
 
Dalla documentazione agli atti risulta che i ricorrenti hanno sollevato per la prima volta davanti a questa Corte l'eccezione sopra indicata. Orbene, vale a tale riguardo quanto già esposto al consid. 4.3.3. Conviene comunque ribadire che qualora il potere di cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato dall'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità d'allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ristretta e che le parti non possono invocare davanti alla Corte federale fatti o mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto e dovuto essere addotti già in prima istanza. 
 
Decisivo è poi che i nuovi fatti siano rilevanti e tali da mutare sostanzialmente il substrato fattuale su cui si è fondato il pregresso giudizio. 
 
Nel caso di specie, la nuova allegazione si dimostra inconferente perché gli interessati sono chiamati a rispondere del danno cagionato alla Cassa non solo a partire dal momento dell'assunzione delle rispettive funzioni, bensì anche per il periodo anteriore alla loro nomina. La X.________SA è infatti fallita il 30 novembre 1998 e gli interessati avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza degli arretrati per contributi sociali già al momento della loro entrata in carica nel 1996. 
 
In via abbondanziale, a prescindere dall'inammissibilità del nuovo argomento dedotto in giudizio, va osservato che la circostanza che i ricorrenti in due anni non si siano preoccupati del pagamento di siffatti scoperti, preferendo optare a favore di altri creditori più avanti nelle procedure d'incasso, attesta che vi era scarsa propensione nei confronti della Cassa. Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, i ricorrenti avessero inoltrato immediatamente le loro dimissioni. Ma così non è stato. 
 
B.________ e A.________ devono pertanto risarcire alla Cassa, in solido, l'importo di fr. 285'852.95. 
10. 
Z.________ ha pure presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, contestando il giudizio cantonale che lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa - limitatamente a fr. 40'939.45 e in solido con A.________ e B.________ - a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici. 
 
Egli sostiene di non essere responsabile di tale danno, non avendo mai avuto potere decisionale né potuto influenzare la volontà della società. Adduce inoltre che avrebbe rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore dopo aver sollecitato invano il pagamento degli oneri sociali, e ricorda pure che A.________ lo aveva scagionato da ogni responsabilità. Z.________ precisa infine di essere stato ingannato con promesse non mantenute da parte di A.________ e dello studio immobiliare D.________, che lo avevano sempre rassicurato sull'andamento della società. 
10.1 Orbene, gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. Si tratta infatti di circostanze non invocabili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire dal 1971 il mandato di amministratore unico della X.________SA, l'interessato si è assunto anche i relativi obblighi. A tal proposito va rilevato che l'organo societario, a maggior ragione l'amministratore unico, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui egli sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria o di liquidità, atteso come egli debba dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e come non sia sufficiente l'ossequio della diligenza quam in suis (DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti ivi citati), essendo gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b). 
10.2 Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie responsabilità per la X.________SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi però in quanto A.________ lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D.________, secondo cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni, quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z.________ - ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere delegate ad altri. 
 
Ne consegue che Z.________ è responsabile del danno cagionato alla Cassa limitatamente all'importo di fr. 40'939.45, in solido con B.________ e A.________. 
10.3 Per quanto concerne poi le dichiarazioni liberatorie rese da B.________ e da A.________ in sede di risposta ricorsuale, va ribadito che esse riguardano unicamente il rapporto interno tra gli interessati e non già quello esterno degli organi societari nei confronti della Cassa. Nella relazione tra gli organi societari e la Cassa tale dichiarazione costituisce res inter alios acta e non produce alcun effetto liberatorio nei confronti dell'amministrazione. 
11. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti. 
2. 
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 11'500.- sono poste a carico di Z.________ in ragione di fr. 3'500.- e di B.________ e A.________ in ragione di fr. 4'000.- ciascuno. Le spese saranno compensate con gli anticipi prestati dai ricorrenti. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 16 settembre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: