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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_5/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________SA, 
patrocinata dall'avv. Alfio Mazzola, 
opponente. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con giudizio 6 ottobre 2016 il Pretore aggiunto di Locarno Città ha, in accoglimento dell'istanza presentata dalla C.________SA (locatrice), ordinato l'espulsione di A.________ ed B.________ dall'appartamento da loro locato a Locarno; 
che con sentenza 19 gennaio 2017 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa con cui i conduttori chiedevano in via principale la reiezione dell'istanza e in via subordinata il differimento dell'esecuzione della decisione pretorile; 
che la Corte cantonale ha ritenuto inammissibile la contestazione dell'esistenza di una mora nel pagamento della pigione, siccome sollevata per la prima volta in sede di ricorso; 
che essa ha pure rilevato, in una motivazione abbondanziale, l'inesistenza della protezione di cui all'art. 271a cpv. 1 lett. d ed e CO nel caso in cui la disdetta sia stata data, come nella fattispecie, per mora del conduttore nel senso dell'art. 257d CO
che A.________ ed B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 26 gennaio 2017, chiedendo di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF i rimedi giuridici al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi; 
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); 
che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3); 
che nelle richieste di giudizio del gravame all'esame i ricorrenti si limitano a chiedere l'accoglimento del ricorso e la concessione del gratuito patrocinio, senza però specificare le desiderate modifiche della sentenza cantonale; 
che inoltre giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro ogni motivazione si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4, con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4, con rinvii); 
che nella fattispecie nemmeno questo requisito risulta adempiuto; 
che infatti i ricorrenti ritengono in sostanza abusiva la disdetta perché data per rappresaglia durante il periodo di protezione, ma non spendono una parola per spiegare perché quest'ultimo sarebbe pure dato, contrariamente al tenore dell'art. 271a cpv. 3 lett. b CO, nel caso in cui il rapporto di locazione sia stato disdetto per mora del conduttore; 
che pertanto il ricorso, privo di conclusioni riformative e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); 
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti, indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti