Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 1/02 /Ws 
 
Sentenza del 12 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale Portone 2, 6501 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
L.________, opponente, rappresentata dall'avv. dott. Alberto Agustoni, Viale Stazione 2, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Il 3 settembre 1994 L.________, nata nel 1941, rimase vittima di una scivolata che le procurò una contusione alla spalla sinistra con rottura della cuffia dei rotatori. La Vodese Assicurazioni, assicuratrice infortuni responsabile, assunse il caso, versando le prestazioni di legge. 
Il 3 agosto 1998 L.________, allora segretaria presso la Clinica X.________ di S.________, compì un movimento di rotazione verso l'esterno con la spalla sinistra per evitare la caduta di un classificatore da uno scaffale. Accusò subito forti dolori. Gli accertamenti eseguiti rilevarono la "rerottura" della cuffia dei rotatori. 
Mediante decisione 8 febbraio 2000 l'Helsana Infortuni SA, nuova assicuratrice, comunicò a L.________ di rifiutare ogni prestazione, essendo emerso dall'esame degli atti che non si trattava in concreto di un nuovo infortunio, ma di un aggravamento delle lesioni subite nel 1994, da porre a carico del precedente assicuratore. 
Sollecitata dall'assicurata, l'Helsana rese il 5 luglio 2000 una decisione su opposizione negando nuovamente di essere tenuta a prestazioni. 
B. 
Assistita dall'avv. Alberto Agustoni, L.________ propose ricorso contro quest'ultima decisione. 
Con giudizio 6 novembre 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sulla scorta di una perizia giudiziaria del dott. H.________ della Clinica Y.________ di B.________, accolse il ricorso e condannò l'Helsana a corrispondere le prestazioni di legge in relazione all'evento del 3 agosto 1998. Secondo i giudici cantonali, l'episodio del 1998 non andava considerato come una semplice ricaduta dell'infortunio del 1994. 
C. 
L'Helsana interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la propria liberazione dall'obbligo di corrispondere prestazioni. 
Mentre L.________, sempre tramite l'avv. Alberto Agustoni, postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
Nell'evenienza concreta, l'Helsana contesta l'obbligo accertato dai primi giudici di assumere le conseguenze dell'episodio avvenuto il 3 agosto 1998. Orbene è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa essere qualificata come infortunio. Resta quindi da esaminare se in occasione dell'evento in questione L.________ abbia riportato una lesione parificabile ai postumi di un infortunio. 
2. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente illustrato i principi validi per l'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione vigente dal 1° gennaio 1998, riferito alle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio. I primi giudici hanno in particolare ricordato come le lesioni enunciate da questa norma debbano presentare tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario. Esse devono pertanto presupporre un fattore scatenante, ossia essere state cagionate da un evento repentino e involontario, quindi improvviso, segnatamente da un gesto brusco o da un movimento violento (DTF 123 V 44 consid. 2b; questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, dell'art. 9 cpv. 2 OAINF nuova versione: cfr. RAMI 2001 n. U 435 pag. 332). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
3. 
Secondo la costante giurisprudenza, di principio, il giudice non si scosta, senza ragioni imperative, dalle risultanze di una perizia medico-giudiziaria, compito del perito essendo infatti quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e sentenze ivi citate). 
4. 
In concreto, il perito incaricato dai primi giudici ha evidenziato, nel suo referto 28 agosto 2001, che l'episodio litigioso del 3 agosto 1998, che ha provocato la "rerottura" della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, aveva chiaramente liberato un'energia maggiore rispetto a quella che avrebbe altrimenti sprigionato un evento insignificante, quotidiano. Sulla scorta di questo parere, l'istanza precedente ha ritenuto adempiuti i presupposti per poter ammettere l'esistenza di una lesione parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (lacerazioni dei tendini). 
Questo Tribunale condivide l'opinione dei primi giudici. Come giustamente rilevato dalla precedente autorità di giudizio, all'evento dell'agosto 1998 deve essere riconosciuta una propria rilevanza causale, il che esclude l'ipotesi di una semplice ricaduta dell'infortunio occorso nel 1994. In sostanza, il danno fisico subito dall'assicurata in occasione dell'episodio vissuto il 3 agosto 1998 non è ascrivibile a uno di quei micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e sentenze ivi citate). Ininfluente risulta poi la preesistenza di uno stato patologico. Infatti, secondo la giurisprudenza, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a infortunio anche se la loro causa prima è da ricercarsi in una malattia o in fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti). 
Con il gravame a questa Corte l'Helsana non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire queste considerazioni. 
5. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG). Soccombente, l'Helsana dovrà però rifondere a L.________, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 135 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Helsana verserà all'opponente la somma di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 12 luglio 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: