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[AZA] 
H 272/99 Ws 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger, Gianella, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 27 marzo 2000  
 
nella causa 
 
1. G._______, 
2. N._______, ricorrenti, 
rappresentati dall'avv. M._______, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione della Società svizzera degli 
impresari-costruttori, Viale Portone 4, Bellinzona, 
opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i :  
 
    A.- La E._______, succ. D._______ SA di C._______ è 
stata costituita il 30 aprile 1981. N._______ è stato 
membro del consiglio d'amministrazione dalla costituzione 
al 5 agosto 1983, quando è diventato presidente di detto 
consiglio. Dal 5 agosto 1993 al 17 febbraio 1995 è stato 
procuratore della società con firma individuale. G._______ 
è stato membro del consiglio d'amministrazione dal 15 marzo 
1991 al 5 agosto 1993 e poi amministratore unico. C._______ 
dal 15 marzo 1991 è stato procuratore della società con 
firma collettiva a due. 
    Con decreto pretorile 13 luglio 1995 è stato aperto il 
fallimento della ditta. Il successivo 29 agosto venne de- 
cretata la liquidazione fallimentare in via sommaria. 
    Mediante decisioni del 3 maggio 1996 la Cassa di com- 
pensazione della Società svizzera degli impresari-costrut- 
tori, constatato di aver subito un danno di fr. 172'075.50 
a seguito del mancato pagamento dei contributi da parte 
della fallita per il periodo da ottobre 1993 a dicembre 
1994, ha iniziato la procedura di risarcimento nei confron- 
ti di N._______, G._______ e C._______. L'importo stabilito 
era da solvere con vincolo di solidarietà. Il 10 giugno 
1996 la Cassa ha intimato anche all'avv. J._______, quale 
presunto organo di fatto della fallita, una decisione di 
risarcimento danni per conseguire il pagamento dei 
contributi non pagati. 
 
    B.- Essendosi gli interessati opposti al versamento, 
la Cassa il 10 giugno e 15 luglio 1996 ha presentato contro 
di loro quattro distinte petizioni al Tribunale delle assi- 
curazioni del Cantone Ticino, con le quali ha chiesto il 
riconoscimento giudiziale della sua pretesa risarcitoria di 
fr. 172'075.50. 
    Con giudizio 16 giugno 1999 il Tribunale cantonale, 
congiunti i procedimenti, ha accolto le petizioni proposte 
nei confronti di G._______, N._______ e C._______, 
condannandoli al risarcimento del predetto importo con 
vincolo solidale, mentre ha respinto l'azione introdotta 
contro l'avv. J._______. 
 
    C.- G._______ e N._______ interpongono a questa Corte 
un ricorso di diritto amministrativo con cui chiedono in 
sostanza di riformare il giudizio querelato nel senso di 
respingere le petizioni della Cassa nei loro confronti. 
Postulano inoltre di porre le spese a carico dello Stato e 
di condannare la Cassa a versare loro e all'avv. J._______ 
fr. 2'500.- ciascuno per ripetibili. Dei motivi si dirà, 
per quanto occorra, nei considerandi. 
    Nella risposta al gravame la Cassa si riconferma nelle 
proprie conclusioni di prima sede, mentre l'Ufficio fede- 
rale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
C._______ propone per parte sua di respingere l'impu- 
gnativa. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o 
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede- 
rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il 
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, 
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, 
oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente ine- 
satto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di 
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. 
a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
    b) Oggetto della lite è il risarcimento danni per il 
mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, 
per quel che riguarda quest'ultimi, essi attengono alla le- 
gislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudi- 
ziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale 
è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di di- 
ritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). 
Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso 
di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
 
    2.- a) La giurisdizione cantonale ha già correttamente 
ricordato, nei considerandi del querelato giudizio, che i 
presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai 
sensi dell'art. 52 LAVS sono, oltre all'esistenza di un 
danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia 
di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e 
l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In 
sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi 
da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono com- 
presi pure gli organi di una società anonima - è un compito 
prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tri- 
bunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato 
che il venir meno a detto compito costituisce una violazio- 
ne di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il 
risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a 
e sentenze ivi citate). A questa esposizione può essere 
fatto riferimento e prestata adesione. 
 
    b) Secondo la giurisprudenza, organi di una persona 
giuridica sono in primo luogo le persone iscritte come tali 
a registro di commercio, quali il consiglio d'amministra- 
zione (rispettivamente l'amministratore unico) e gli organi 
di controllo. A determinate condizioni possono assumere la 
qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex 
art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255
117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nuss- 
baumer, Les caisses de compensation en tant que parties à 
une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 
LAVS, in RCC 1991 pag. 402 seg.). 
    Decisivo per la qualifica di organo d'una società per 
persone che non fanno parte del consiglio d'amministrazione 
è la circostanza che esse esercitino effettivamente la fun- 
zione medesima, prendendo decisioni che competono agli or- 
gani o assumendo la gestione della ditta ed influenzandone 
così in modo determinante la formazione della volontà (DTF 
114 V 79 consid. 3; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweize- 
risches Aktienrecht, Berna 1996, § 37 n. 17). Nell'ambito 
di azioni di responsabilità sono infatti di rilievo le man- 
sioni concretamente svolte da una persona in seno alla so- 
cietà. Diversamente, la persona interessata dovrebbe essere 
considerata responsabile anche per i danni di cui, per di- 
fetto di competenza, non avrebbe potuto impedire il verifi- 
carsi (DTF 111 V 178 consid. 5a). 
 
    3.- a) G._______ contesta le conclusioni dei giudici 
cantonali nella misura in cui lo hanno ritenuto re- 
sponsabile del danno cagionato alla Cassa. Rileva di essere 
venuto a conoscenza del mancato pagamento dei contributi 
solo il 31 marzo 1994, in occasione di una diffida dell'op- 
ponente riferita agli oneri sociali dovuti per il periodo 
da agosto a dicembre 1993. Riferisce pure che - in via del 
tutto casuale - nel novembre 1994 avrebbe scoperto, assieme 
a N._______, nell'armadio di C._______, una serie di pre- 
cetti esecutivi fatti intimare dalla Cassa, di cui era com- 
pletamente all'oscuro. Il ricorrente è dell'avviso che 
C._______ sia il solo responsabile del danno, perché dal 
1987 si occupava del pagamento dei contributi e degli 
aspetti amministrativo-contabili della società e perché 
aveva sottaciuto la gravità della situazione finanziaria 
della medesima. Sostiene d'essersi periodicamente informato 
in merito al pagamento degli oneri sociali e d'essere 
sempre stato rassicurato da C._______. Argomenta poi che - 
non appena saputo del mancato versamento di detti oneri - 
il procuratore venne esonerato dalle sue funzioni, mentre 
lui e N._______ avrebbero versato alla Cassa l'importo di 
fr. 80'000.-, ridotto l'effettivo dei dipendenti e 
rinunciato al loro stipendio, denunciando pure, nel 
dicembre 1994, al pretore la precaria situazione fi- 
nanziaria della società. Il ricorrente conclude asserendo 
che, pur essendo formalmente stato l'amministratore unico 
della fallita, non disponeva di alcun potere decisionale e 
la sua responsabilità era limitata alle sole questioni 
tecniche. 
 
    b) Gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato 
pagamento dei contributi non sono sufficienti quale motivo 
di giustificazione e di discolpa nel senso della giurispru- 
denza. È evidente che si tratta di circostanze non invoca- 
bili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire 
dall'agosto 1993 il mandato di amministratore unico della 
E._______, succ. D._______ SA, l'interessato si è assunto 
anche gli oneri che tale carica comporta. Al riguardo, que- 
sta Corte ha già avuto modo di affermare che l'organo di 
una società anonima deve prestare particolare attenzione 
alla scelta del personale al quale affida la gestione degli 
affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle 
istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorve- 
glianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso 
dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente 
versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta ac- 
cresciuto quando si tratti - come in concreto - di un ammi- 
nistratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo 
può delegare compiti - tra cui quello di curare che i con- 
tributi vengano pagati - è pure esatto che la delega non lo 
esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effetti- 
vamente svolte. 
 
    c) In altre parole, G._______ non poteva limitarsi a 
svolgere funzioni meramente tecniche, o semplicemente 
asserire che aveva fiducia in C._______, il quale dal 1987 
gestiva l'amministrazione contabile della società. Neppure 
egli può sostenere di non essere responsabile del danno 
perché avrebbe versato alla Cassa, assieme a N._______, 
l'importo di fr. 80'000.-, ridotto i dipendenti della ditta 
da 40 a 22 e rinunciato, sempre con N._______, allo 
stipendio. Di nessuna rilevanza è poi l'argomento di essere 
venuto a conoscenza dei precetti esecutivi fatti intimare 
dalla Cassa nel novembre 1994, aprendo casualmente l'arma- 
dio di C._______. 
    Né giova all'interessato - tanto più che era suo pre- 
ciso dovere compiere tale atto - evidenziare che il pretore 
fosse al corrente della difficile situazione finanziaria 
della fallita, anche se si poteva ritenere come altamente 
probabile il rientro a breve termine, e che, in caso con- 
trario, avrebbe potuto richiedere un differimento, un con- 
cordato o altro. Come rettamente rilevato dal Tribunale 
cantonale, simili giustificazioni non possono essere rite- 
nute quali validi motivi di discolpa. 
 
    4.- a) G._______, che dal 15 marzo 1991 al 5 agosto 
1993 era pure stato membro del consiglio d'amministrazione, 
sapeva o doveva sapere che la E._______, succ. D._______ SA 
aveva problemi di liquidità e versava in difficoltà 
finanziarie. In effetti, già dal bilancio 1992 risultava 
una perdita d'esercizio di fr. 161'317.35, coperta dagli 
utili riportati nei precedenti esercizi, con all'attivo 
debitori per fr. 1'984'614.34 e al passivo la posta 
creditori per fr. 2'317'251.09. Dall'elenco saldi creditori 
emerse in particolare uno scoperto per oneri sociali per un 
importo totale di fr. 687'408.40. Inoltre, con il rapporto 
di revisione 6 luglio 1993 riferito all'esercizio 1992, la 
Y._______ SA, ufficio di revisione della società, aveva 
chiaramente indicato che si sarebbe dovuto procedere ad un 
accantonamento della posizione debitori, che i fondi propri 
erano insufficienti rispetto alle esposizioni e al giro 
d'affari della ditta e che sussisteva un notevole ritardo 
nel pagamento degli oneri sociali. 
    Orbene, quand'anche il ricorrente, al momento di ac- 
cettare nell'agosto 1993 la carica di amministratore unico, 
avesse potuto erroneamente ritenere che i bilanci fossero 
in attivo - malgrado le chiare precisazioni della Y._______ 
SA che gli dovevano essere note per la sua qualità di 
membro del consiglio d'amministrazione -, almeno a partire 
dal 31 marzo 1994 avrebbe comunque dovuto avere la certezza 
che sussistevano debiti nei confronti delle assicurazioni 
sociali. La Cassa, a quella data, lo aveva infatti 
diffidato al pagamento dell'importo di fr. 48'095.-, 
riferito al periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1993. Il 
30 maggio 1994 lo aveva anche denunciato penalmente per fr. 
25'780.65, visti i versamenti frattanto effettuati. Il 26 
agosto 1994, la Cassa lo ha poi nuovamente diffidato per 
ulteriori fr. 47'141.60, riferiti al periodo dal 1° gennaio 
al 30 giugno 1994. Il successivo 29 settembre essa dovette 
inoltrare una seconda denuncia penale. 
 
    b) Al ricorrente non poteva non essere noto che sussi- 
stevano problemi finanziari. Infatti, all'assemblea straor- 
dinaria del 13 ottobre 1993, l'interessato, N._______, 
C._______ e B._______, quest'ultimo quale rappresentante 
della Y._______ SA, venuti a conoscenza dei dati del 
bilancio e del conto economico intermedio al 30 giugno 
1993, avevano deciso di far allestire un nuovo bilancio in- 
termedio al 30 settembre 1993. 
    In seguito vi fu un susseguirsi di assemblee societa- 
rie. 
    In occasione di quella del 17 agosto 1994, venne pre- 
sentato il bilancio provvisorio al 31 dicembre 1993 che at- 
testava una perdita di fr. 2'663.446.44, con il rilievo 
che, tenuto conto delle operazioni che dovevano essere an- 
cora registrate in contabilità, si ipotizzava una perdita 
provvisoria complessiva di ca. fr. 819'000.-. L'ufficio di 
revisione propose allora di adottare con urgenza misure di 
risanamento. 
    Il 3 ottobre 1994, G._______, N._______ e C._______ - 
preso atto che la E._______, succ. D._______ SA aveva 
registrato al 31 dicembre 1993 una perdita di fr. 
869'277.40 di fronte ad una cifra di bilancio di fr. 
4'191'386.25 - chiesero di poter controllare le posizioni 
contabili in quanto ritenevano che vi fossero degli errori. 
Essi incaricarono la I._______ SA di scegliere un perito 
per far valutare i beni mobili. 
    Il 19 ottobre 1994, il ricorrente - dopo aver precisa- 
to che la perizia richiesta aveva valutato i beni mobili 
della società in fr. 1'264'465.- invece di soli fr. 
201'070.- indicati a bilancio al 31 dicembre 1993 - propose 
di rivalutare tale posta del 25% della cifra di differenza. 
Venne inoltre specificato che la perdita di esercizio della 
società per il 1993, dopo la rivalutazione dei beni mobili 
e la registrazione di poste rimaste in sospeso, si era ri- 
dotta a fr. 546'380.70. G._______, in rappresentanza degli 
azionisti, dichiarò di essere autorizzato a postergare il 
credito relativo al correntista registrato a bilancio per 
fr. 491'148.-. 
    Dal verbale assembleare del 31 ottobre 1994 si evince 
poi che i contributi arretrati ammontavano a ca. fr. 
1'200'000.-, cui andavano aggiunti ca. fr. 350'000.- per 
imposta sulla cifra d'affari, che la perdita d'esercizio al 
31 dicembre 1993 era passata da fr. 546'380.70 a fr. 
581'380.70, mentre quella totale era di fr. 507'349.20 
avendo scontato l'utile riportato. Tenendo conto della po- 
stergazione di fr. 491'148.- decisa nel corso della prece- 
dente assemblea, la perdita complessiva al 31 dicembre 1993 
era di fr. 16'201.20. Il presidente dell'ufficio di revi- 
sione, avv. P._______, rese attenti i presenti ed in par- 
ticolare l'amministratore unico che la situazione socie- 
taria appariva praticamente fallimentare, ritenuto che vi 
erano esecuzioni pendenti per fr. 1'827'160.70 - con il ri- 
lievo che secondo C._______ sarebbero state riducibili a 
fr. 987'424.70 - e che risultavano esservi numerosi avvisi 
di pignoramento e domande di vendita a breve per parecchie 
centinaia di migliaia di franchi, ciò che giustificava seri 
dubbi in merito alla rivalutazione dei beni mobili operata 
in funzione dell'aggiustamento tecnico del bilancio 
riferito al 31 dicembre 1993. 
    Il 16 novembre 1994, G._______, N._______ e C._______, 
unitamente all'avv. P._______ e a B._______, analizzarono 
il bilancio e il conto economico intermedio al 31 ottobre 
1994, da cui risultava una perdita provvisoria di fr. 
503'072.-. L'ufficio di revisione annotava che la società 
non soddisfaceva più i requisiti di legge in merito alla 
copertura del capitale sociale e proponeva di adottare, 
entro quindici giorni, misure di risanamento in difetto 
delle quali si doveva notificare al giudice competente la 
situazione finanziaria della ditta. 
    Infine, il 1° dicembre 1994, l'assemblea decise di 
chiedere al pretore una convocazione per la presentazione 
dei bilanci della E._______, succ. D._______ SA. 
L'amministratore unico postulò inoltre di chiarire la que- 
stione relativa all'azionista o agli azionisti della socie- 
tà, di cui non erano noti gli estremi, ritenuto che egli 
era dell'avviso che l'avv. J._______ fosse l'unico 
azionista. 
    Il 15 febbraio 1995, G._______ rese noto che la 
situazione finanziaria della società era divenuta ancor più 
precaria e che l'8 febbraio precedente era stata presentata 
un'istanza di moratoria concordataria. 
 
    c) Alla luce della situazione contabile dianzi espo- 
sta, le contestazioni del ricorrente, oltre a non essere 
confortate dalla documentazione versata agli atti, appaiono 
anche contraddittorie. Asserire d'essere venuto a conoscen- 
za dei debiti nei confronti della Cassa, aprendo per caso 
l'armadio di C._______, solo nel novembre 1994 è fallace. 
Infatti, già il 6 luglio 1993 egli aveva avuto occasione, 
quale membro del consiglio d'amministrazione della fallita, 
di apprendere, se solo avesse letto il rapporto di 
revisione della Y._______ SA con l'attenzione che la sua 
funzione esigeva, che la società necessitava di urgenti 
misure di risanamento e che vi erano arretrati per oneri 
sociali per il non trascurabile importo di fr. 687'408.40. 
Inoltre l'interessato, nel marzo e agosto 1994, è stato 
destinatario di diffide di pagamento da parte della Cassa. 
Egli fu pure oggetto di denuncia penale in maggio e 
settembre dello stesso anno. Il ricorrente, infine, non può 
ragionevolmente argomentare che a ottobre 1994 vi fossero 
prospettive favorevoli per la società, ove solo si 
consideri che in occasione dell'assemblea 31 ottobre 1994 
risultava uno scoperto per oneri sociali attorno a fr. 
1'200'000.-, oltre a fr. 350'000.- per imposta sulla cifra 
d'affari, ritenuto altresì che l'ufficio di revisione lo 
aveva chiaramente reso attento della situazione 
fallimentare in cui versava la ditta. 
    In conclusione, G._______ ha omesso di compiere quanto 
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole 
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di 
amministratore unico di una società anonima. Egli non può 
elevare ad esimente gli argomenti sostenuti nel gravame - 
versamento, con N._______, di fr. 80'000.- alla Cassa; 
riduzione dell'effettivo dei dipendenti della società; 
rinuncia allo stipendio, peraltro non supportata da 
riscontri probatori; domanda di moratoria -, atteso che le 
carenze palesate nell'esercizio delle sue funzioni sono 
incompatibili con il dovere accresciuto che si richiede ad 
un amministratore unico. Quest'ultimo deve infatti dar 
prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta 
gestione degli affari sociali, non bastando, al riguardo, 
la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari 
("diligentia quam in suis"; DTF 122 III 198 consid. 3a e 
riferimenti). 
    Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte 
l'amministratore unico è tenuto, quale organo, ad informar- 
si periodicamente sull'andamento dell'azienda, in partico- 
lare sugli affari principali - specialmente dopo aver rice- 
vuto diffide di pagamento e denunce penali -, richiedendo 
rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di 
chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se 
dalle informazioni raccolte sorge il sospetto di una ge- 
stione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto 
la delega gestionale, egli deve intervenire affinché le 
prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 223 consid. 4a). 
Al riguardo, il Tribunale federale delle assicurazioni ha 
già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e 
di diligenza di un amministratore unico sono da connotare 
con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b). 
 
    5.- a) N._______ ha, per parte sua, precisato nel 
gravame a questa Corte che, contrariamente a quanto soste- 
nuto dai primi giudici, il suo ruolo all'interno della so- 
cietà nel periodo tra il 1° ottobre 1993 e il 31 dicembre 
1994 è stato quello di procuratore e non di membro del con- 
siglio d'amministrazione. Né tanto meno egli era organo di 
fatto, ritenuto che esercitava unicamente funzioni tecniche 
e mai si è occupato del versamento dei contributi. Asseri- 
sce inoltre che solo nel marzo 1994, in occasione della 
diffida inviatagli dalla Cassa, ha saputo che la fallita 
non aveva ottemperato al pagamento degli oneri sociali. Af- 
ferma poi che con G._______ ha provveduto ad esonerare 
dalle sue funzioni C._______, ha contribuito al versamento 
di fr. 80'000.- alla Cassa, ha operato una diminuzione dei 
dipendenti della società e ha rinunciato allo stipendio. Il 
ricorrente ritiene, concludendo, di non essere responsabile 
del danno causato all'amministrazione. 
 
    b) A giusta ragione N._______ censura il palese errore 
in cui è incorso il Tribunale cantonale nel passo ove 
assevera, a pag. 20 del giudizio impugnato, che "non basta 
il fatto di essere membro del CdA con funzioni puramente 
tecniche per non incorrere in nessuna responsabilità per il 
mancato pagamento dei contributi". I primi giudici hanno 
infatti omesso di considerare che il ricorrente dal 5 
agosto 1993 non era né presidente né membro del consiglio 
d'amministrazione, ma solo procuratore della fallita, anche 
se con firma individuale. 
 
    c) Accertato che N._______ non è organo formale della 
società, va ora esaminato se egli abbia agito quale organo 
di fatto, ossia se abbia preso decisioni di competenza 
degli organi, nel caso di specie dell'amministratore unico 
G._______, o se abbia assunto la gestione effettiva 
influendo in modo determinante sulla formazione della 
volontà della società (cfr. DTF 114 V 79 consid. 3, già 
citata). 
    Ora, come già si è visto, N._______ afferma di aver, 
assieme a G._______, esonerato C._______ dalle sue funzioni 
e versato alla Cassa fr. 80'000.-. Asserisce pure di aver 
fatto tutto il possibile per risanare la ditta, riducendo i 
dipendenti da 40 a 22 e rinunciando allo stipendio. 
    Dagli atti emerge inoltre che l'interessato era coin- 
volto a titolo personale nelle vicende della società per- 
ché, oltre ad essere stato socio fondatore, membro e presi- 
dente del consiglio d'amministrazione, il 18 novembre 1994, 
con G._______, aveva comunicato all'avv. J._______ - 
reputandolo azionista unico e amministratore di fatto della 
società - che lo riteneva responsabile per lo scoperto 
degli oneri sociali ammontante ad oltre fr. 900'000.-. 
Occorre infine evidenziare che il ricorrente ha sempre 
partecipato alle numerose assemblee straordinarie, che si 
sono tenute tra ottobre 1993 e febbraio 1995, decisive per 
il futuro della ditta. 
    È lecito dedurre da quanto precede che N._______ ha 
dimostrato di aver agito con atti di chiara connotazione 
non subalterna. Il suesposto modo di procedere mal si con- 
cilia, in effetti, con la funzione di procuratore. Il ri- 
corrente, in altre parole, ha esercitato competenze e preso 
decisioni di pertinenza degli organi dirigenti di una ditta 
(Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion 
de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tri- 
bunal fédéral, in: SJ 1998 pag. 19 segg.). 
 
    d) Ne consegue che N._______ è stato in grado di 
determinare la volontà della società fallita. Egli, come 
pure G._______, dovrà quindi risarcire il danno subito 
dalla Cassa per contributi paritetici impagati. 
 
    6.- a) Non trattandosi in concreto di una lite avente 
per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni as- 
sicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e con- 
trario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, 
devono pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 
135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
    b) Inoltre, G._______ e N._______ verseranno in solido 
al cointeressato C._______, assistito da un legale, fr. 
2'500.- a titolo di ripetibili (art. 159 OG; SVR 1995 AHV 
no. 70 pag. 214 consid. 6b). 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini- 
    strativo è respinto. 
 
II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 6'000.-, sono 
    poste a carico dei ricorrenti in solido e saranno com- 
    pensate con le garanzie prestate da questi ultimi. 
 
III.I ricorrenti verseranno in solido a C._______ 
    un'indennità di fr. 2'500.- per ripetibili della sede 
    federale. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- 
    bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- 
    ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a 
    C._______. 
 
 
Lucerna, 27 marzo 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: