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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 33/03 
 
Sentenza dell'8 ottobre 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, 6802 Rivera, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Romelli, Via Tesserete 59, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 18 dicembre 2002) 
 
Fatti: 
A. 
C.________ è stato amministratore unico con firma individuale della S.________ SA di B.________ dal 16 settembre 1994 al 12 febbraio 1999, pur avendo inoltrato le dimissioni già il 7 dicembre 1994, senza però essere radiato dal registro di commercio. Il 12 febbraio 1999 s'è nuovamente dimesso dalla carica, con effetto immediato. Per decreto pretorile 22 settembre 1999 è stato pronunciato il fallimento della società e il 22 novembre seguente è stata ordinata la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi. 
 
Mediante decisione 2 ottobre 2000 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 48'521.05 in seguito al mancato pagamento di contributi paritetici, da parte della società, per gli anni dal 1995 al 1999, ne ha postulato il risarcimento da C.________ in solido con M.________, amministratore unico della fallita dal 21 maggio 1999. 
B. 
Essendosi C.________ opposto al versamento, la Cassa ha presentato contro di lui una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede di procedura amministrativa. 
 
Addebitando all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore unico della fallita, la Corte cantonale, per giudizio 18 dicembre 2002, ha accolto la petizione e fatto obbligo al convenuto di risarcire alla Cassa fr. 48'521.05. 
C. 
C.________, patrocinato dall'avv. Stefano Romelli, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione nei suoi confronti. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
3. 
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
3.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
4. 
Nel proprio gravame C.________ contesta le conclusioni dei primi giudici nella misura in cui lo hanno ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa. In sostanza incentra la sua tesi difensiva sul fatto che già nel dicembre 1994 aveva inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore unico. Sostiene di aver incaricato, nel novembre 1998, il proprio legale di chiarire la situazione in merito alla sua iscrizione a registro di commercio, omettendo però di informarlo sulle dimissioni rassegnate nel 1994, che, contrariamente a quanto considerato dai giudici cantonali, non vennero in seguito mai revocate. Asserisce poi che la gestione della società era curata esclusivamente dall'azionista unico, G.________, le cui scelte di conduzione aziendale non potevano essere influenzate, e che quest'ultimo aveva inoltre firmato vari atti e documenti societari utilizzando il suo nome. L'insorgente ritiene infine che la Corte cantonale, prima di rendere il proprio giudizio, avrebbe dovuto attendere l'esito della procedura penale aperta nei confronti di G.________ per titolo di ripetuta falsità in documenti. 
5. 
5.1 In primo luogo vuole essere rilevato che il 9 maggio 2003 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale delle assicurazioni, a completazione degli atti, una copia del decreto di non luogo a procedere emesso il 26 febbraio 2003 dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di G.________. Questo atto è stato rimesso al ricorrente - peraltro già destinatario del decreto - che, comunque, non si è determinato. 
5.2 Dagli atti emerge che C.________ ha partecipato il 27 ottobre 1995 all'assemblea generale della S.________ SA, nel cui ambito ha sottoscritto il bilancio e il conto economico per l'anno 1994. Risulta inoltre che il 25 novembre 1996 e il 2 ottobre 1997 ha interposto opposizione a precetti esecutivi fatti spiccare dalla Cassa nei confronti della società. Si evince pure che il ricorrente, nel novembre 1998, aveva chiesto al proprio legale di chiarire la situazione in merito alla sua iscrizione a registro di commercio e che l'avv. Romelli, il 12 febbraio 1999, aveva dato, a nome e per conto del suo cliente, rimasto vittima di un grave infortunio, le dimissioni da amministratore unico, con effetto immediato. 
 
Dal verbale dell'udienza 9 dicembre 2002 dinanzi all'autorità cantonale risulta inoltre che il ricorrente ha asserito di non ricordare di avere mai sottoscritto alcunché per conto della S.________ SA dopo le dimissioni del dicembre 1994. Il suo patrocinatore ha dal lato suo precisato che le firme apposte sui precetti esecutivi, siano questi stati notificati a G.________ o a C.________, non modificavano la sostanza delle cose, in quanto tali atti non dimostravano che il loro destinatario avesse poteri decisionali in seno alla società. Secondo l'avv. Romelli era in effetti facoltà anche del più umile impiegato di un'azienda interporre opposizione a un atto esecutivo recapitatogli. Tuttavia, questo non significava ancora che tale persona avesse poteri di intervento sulla conduzione aziendale. Sempre dallo stesso verbale emerge infine che l'interessato, rispondendo alla domanda della Cassa intesa a chiarire il motivo della non formalizzazione delle dimissioni date in occasione dell'assemblea generale nell'ottobre 1995, ha affermato che la revoca del mandato era avvenuta, con regolare invio raccomandato alla ditta, già un anno prima, osservando come sarebbe stato compito dell'assemblea generale procedere a tale incombenza. 
5.3 Come hanno rettamente concluso i primi giudici, gli argomenti addotti dall'insorgente per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. L'interessato ha dimostrato di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che in sostanza si limita a sviluppare argomentazioni del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto in esame e i doveri che incombono ad un amministratore di una società anonima nell'ambito del prelievo e del versamento dei contributi alle assicurazioni sociali. 
In effetti, se è vero che il ricorrente ha inoltrato una prima volta le dimissioni dalla carica di amministratore unico della S.________ SA il 7 dicembre 1994, è altrettanto vero che agli atti vi sono elementi sufficienti per dimostrare che C.________ ha continuato anche dopo tale data a fungere per atti concludenti da organo formale della società, ancorché in funzione di prestanome. 
5.4 Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente nell'atto di risposta in sede cantonale, nel senso che G.________, azionista unico della società, non avrebbe mai convocato l'assemblea generale per perfezionare la sostituzione dell'amministratore unico, occorre evidenziare che all'ordine del giorno dell'assemblea della S.________ SA del 27 ottobre 1995 - alla quale l'interessato partecipò per sottoscrivere i bilanci riferiti al 1994 benché fossero trascorsi oltre dieci mesi dalle dimissioni da amministratore unico - erano previste, alla trattanda n. 5, le nomine statutarie. Orbene, già in quell'occasione l'interessato si sarebbe potuto e dovuto attivare per chiarire la sua posizione nel senso che non intendeva continuare ad essere amministratore unico della società. Era suo preciso dovere essere chiaro, tanto più che la tesi difensiva è incentrata sulle dimissioni inoltrate nel dicembre 1994. Il ricorrente ha per contro optato per un'attitudine ambigua, non intervenendo come sarebbe stato estremamente semplice, oltre che doveroso, continuando a mantenere nei rapporti esterni l'apparenza della sua funzione di organo della S.________ SA. È qui senza rilievo il motivo alla base di siffatto comportamento, che potrebbe essere riconducibile al rapporto d'amicizia che lo legava a G.________ e ai vantaggi che lo status di amministratore gli procurava. Correlati ai vantaggi sono però anche gli oneri corrispondenti, quali quelli derivanti dall'apparenza creata. In sostanza, C.________, non avendo reagito fino a novembre 1998, allorquando si recò dall'avv. Romelli per chiarire la situazione, ha accettato per atti concludenti di continuare ad essere formalmente l'amministratore unico della società, malgrado, a suo dire, fosse G.________ a gestirla, dimostrando in tal modo che le dimissioni del 7 dicembre 1994 erano state di fatto ritirate. Questa è peraltro la sola conclusione che deve essere tratta dallo scritto 12 febbraio 1999, quando l'avv. Romelli, senza fare riferimento a dimissioni pregresse, rende noto alla società che il suo cliente si vede costretto ad inoltrare le dimissioni dalla carica di amministratore unico con effetto immediato, a seguito di un infortunio professionale con gravi conseguenze per le condizioni di salute. 
 
Per quanto concerne poi l'affermazione resa in sede della citata udienza del 9 dicembre 2002, secondo cui era compito della società chiedere la radiazione a registro di commercio, va ricordato al ricorrente che, per l'art. 25a cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), se una persona giuridica non richiede la cancellazione di una persona iscritta uscita dall'amministrazione, l'interessato stesso può richiedere la sua cancellazione dopo 30 giorni dalla sua uscita, e che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti). 
 
A conferma che C.________ abbia continuato ad essere organo della S.________ SA vi è poi, nonostante le obiezioni addotte, l'opposizione, sottoscritta dall'interessato, interposta ai precetti esecutivi del novembre 1996 e dell'ottobre 1997. 
5.5 A quest'ultimo riguardo vuol essere osservato che l'insorgente ha sempre ribadito che le firme figuranti in calce ai due precetti esecutivi non erano le sue, sollevando formale eccezione di falso. Ora, dal decreto di non luogo a procedere, cresciuto in giudicato, si evince che G.________ ha dichiarato di aver sottoscritto con la propria firma solo parte dei documenti oggetto della denuncia. In sostanza non è stato possibile raccogliere elementi atti a dimostrare un suo coinvolgimento nell'eventuale falsificazione della firma di C.________, anche perché si è potuto stabilire che lo stesso C.________ usava sottoscrivere con firme redatte in modo diverso. 
 
Confrontando la firma del ricorrente nei diversi documenti agli atti, si deduce che la stessa ha subito un'evoluzione calligrafica nel corso degli anni, pur mantenendo una peculiarità costante, nel senso che l'iniziale del nome ("M" per M._______) si presenta sempre contornata dall'iniziale del cognome ("C" per C.________). Pur riscontrando differenze grafiche tra le firme dei due precetti esecutivi, sono però innegabili affinità significative ove si paragonino a quelle apposte in occasione dell'istromento notarile in relazione all'aumento del capitale sociale della S.________ SA, della sottoscrizione del contratto d'affitto e del citato verbale di udienza. 
5.6 È a questo punto opportuno ricordare al ricorrente che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa. Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate). 
 
Ne consegue che in concreto non può essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui le firme figuranti sui precetti esecutivi del novembre 1996 e dell'ottobre 1997 siano false. 
5.7 C.________, pur avendo inoltrato le dimissioni già nel dicembre 1994, si è però comportato per anni come se tale dichiarazione fosse stata subito revocata, avendo egli svolto atti che esternamente lo facevano apparire come amministratore unico, funzione che peraltro continuava ad essere indicata nel registro di commercio. 
 
L'interessato avrebbe avuto nuovamente la possibilità di attivarsi, se solo lo avesse voluto, nel novembre 1996 o, al più tardi, nell'ottobre 1997, in occasione della ricezione dei due atti esecutivi. Orbene, l'atteggiamento passivo palesato denota una grave disattenzione dell'art. 52 LAVS che, per quanto già evidenziato in precedenza, rende responsabile il ricorrente del danno subito dalla Cassa, avendo egli omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di un amministratore unico. 
 
Si rilevi infine che questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). 
6. 
Ne consegue che il ricorrente dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale. 
7. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 3500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 8 ottobre 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: