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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1056/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° ottobre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sandra Xavier, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere svolto l'attività di frontaliero nel Cantone Ticino dal 1981 al novembre 1988, A.________, cittadino italiano (1951), si è trasferito con la moglie B.________, ugualmente cittadina italiana (1953), nel Cantone Giura, ove ha ottenuto un permesso di dimora per lavorare quale direttore di società. Nel febbraio 1992 la coppia è stata raggiunta dai figli C.________ (1975), D.________ (1979) e E.________ (1981). Il 14 ottobre 1993 l'intera famiglia è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio e il 14 gennaio 1994 si è trasferita nel Cantone Ticino. Il 27 gennaio 2003 le autorizzazioni di soggiorno sono state trasformate in permessi di domicilio CE (ora: UE) /AELS. 
 
B.   
Il 29 dicembre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 1° aprile 2008 che confermava la decisione 26 aprile 2006 dell'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: Sezione della popolazione) del Dipartimento ticinese delle istituzioni con cui era stato revocato il permesso di domicilio di A.________. Dell'avviso dei giudici cantonali quanto addebitato all'interessato, ossia l'avere sottaciuto l'esistenza di diverse condanne in Italia pronunciate nei suoi confronti tra il 1971 e il 1989, non era atto a giustificare la revoca contestata: parte delle condanne erano oramai lontane nel tempo e per alcune di esse aveva ottenuto la riabilitazione. Infine, la natura dei reati in questione non permetteva di considerarlo come una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, così come richiesto dalla normativa determinante. 
 
C.   
A.________ ha interessato le autorità giudiziarie penali svizzere nei seguenti termini: 
 
- 11 novembre 2002: DAP 2689/02 per sviamento della giustizia; data l'entità minima del reato è stato tuttavia mandato esente da ogni pena; 
- 24 giugno 2008: Strafverfügung dell'Amtsstatthalteramt di Lucerna che gli ha inflitto una multa di fr. 400.-- per violazione della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01); 
- 25 agosto 2011: condanna, da parte del Giudice del Distretto di Martigny e St-Maurice, previo rito abbreviato, ad una pena detentiva di 17 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alle legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121); 
- 26 febbraio 2012: condanna da parte della Pretura penale, che conferma il DA 5862/10 del 15 dicembre 2010, alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 50.-- cadauna, a valere quale pena aggiuntiva a quella della sentenza penale del 25 agosto 2011, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 200.--, oltre a versare un'indennità a titolo di risarcimento alla vittima (quest'ultima accordata dalla Corte di appello e di revisione penale ticinese con giudizio del 2 settembre 2013, vedasi incarto cantonale), per lesioni semplici. 
 
D.   
Sulla base dei citati fatti, segnatamente della condanna del 25 agosto 2011, e dopo avere concesso a A.________ la facoltà di esprimersi, ciò che ha fatto il 13 dicembre 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 17 gennaio 2013, il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza al 17 febbraio successivo per lasciare la Svizzera. 
Il citato provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 24 settembre 2013, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 10 ottobre 2014. 
La Corte cantonale ha osservato, in sintesi, che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) non si applicava in concreto: l'insorgente non vi si poteva infatti richiamare né come lavoratore, né per cercare un impiego, né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica né, infine, quale titolare di un diritto derivato. Essa ha poi giudicato che il provvedimento di revoca era giustificato in base agli art. 62 e 63 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), che risultava proporzionato e che non ledeva l'art. 8 CEDU. Per quanto concerne invece la situazione dal profilo penale dell'insorgente in Italia (essendo emersi durante l'istruttoria dinanzi al Consiglio di Stato diversi procedimenti ancora aperti, successivi a quelli oggetto della risoluzione dipartimentale del 1° aprile 2008 annullata poi su ricorso il 29 dicembre 2008, vedasi al riguardo l'esposto dettagliato figurante a pag. 11 e 12 della sentenza cantonale), il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che la stessa non andava presa in considerazione, siccome l'interessato godeva della presunzione d'innocenza: infatti, non risultava che detti procedimenti erano sfociati in condanne. Stesse conclusioni valevano con riferimento ad un procedimento penale aperto in Svizzera dal Ministero pubblico della Confederazione per il titolo di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. 
 
E.   
Il 19 novembre 2014 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione del 17 gennaio 2013; in via subordinata domanda che venga pronunciato un ammonimento nei suoi confronti. Censura, in sintesi, una violazione degli art. 13 e 29 cpv. 2 Cost., 5 Allegato I ALC, 62 e 63 LStr nonché 8 CEDU, del divieto dell'arbitrio e del principio della proporzionalità. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione, rinviando alla propria decisione e alle osservazioni presentate in sede cantonale al Governo ticinese, propone la reiezione del gravame. Infine, l'Ufficio federale della migrazione (dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione SEM) si è allineato alle considerazioni formulate dalle autorità cantonali. 
 
F.   
Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
G.   
Invitata ad esprimersi sulla questione dell'effettiva presenza del ricorrente in Svizzera, la patrocinatrice dell'interessato ha informato questa Corte che egli era stato assente dalla Svizzera dal 1° dicembre 2014 al 1° marzo 2015, quando era tornato a risiedere a X.________, quindi meno del termine di sei mesi di cui all'art. 61 cpv. 2 LStr che porta alla decadenza del permesso di domicilio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372). 
 
1.2. Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
1.3. Il ricorrente, cittadino italiano, può inoltre, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (sentenza 2C_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii; vedasi anche DTF 131 II 339 consid. 1.2 pag. 343; 130 II 493 consid. 1.1 pag. 496, 388 consid. 1.2 pag. 390).  
 
1.4. Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione di prima istanza del 17 gennaio 2013 e la sua riforma in ammonimento (vedasi gravame pag. 5). Sennonché, in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti in sede cantonale, egli è unicamente legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Al riguardo l'impugnativa è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
1.5. Su alcuni punti l'impugnativa riprende in misura preponderante il ricorso presentato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio querelato: si pone pertanto il quesito di sapere se, al riguardo, non debba essere considerata inammissibile già solo per questo motivo (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.; sentenze 2C_772/2010 del 30 giugno 2011 consid. 1 e 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1). La questione può tuttavia rimanere irrisolta poiché, come esposto di seguito, il ricorso si rivela comunque infondato e, come tale, dev'essere respinto.  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni prescritte dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252), profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, un'eccezione a questa regola è possibile soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Al riguardo spetta al ricorrente spiegare i motivi per cui si giustificherebbe l'inoltro di nuove prove (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Questa limitazione è il corollario della regola secondo la quale il Tribunale federale, fatte salve le riserve di cui si è detto (cfr. consid. 2.2), si attiene ai fatti accertati dall'autorità inferiore.  
 
2.3.2. Adducendo che il Tribunale cantonale amministrativo si è basato anche sulla sua dipendenza dall'aiuto sociale per negare che egli possa appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione, il ricorrente produce in questa sede due documenti datati 25 luglio 2014 (concernenti la rendita AI percepita dalla moglie e la propria rendita AVS anticipata) nonché una lettera del 4 settembre 2014 (relativa al riscatto della propria polizza di libero passaggio) idonei secondo lui ad evidenziare come l'aiuto sociale sia nel frattempo diminuito. Come visto, nuovi mezzi di prova possono però essere prodotti solo se ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che non si realizza in concreto: infatti, la dipendenza dall'assistenza pubblica era già stata messa in avanti dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio (vedasi risoluzione governativa del 24 settembre 2013 consid. 4b pag. 5), quesito peraltro discusso dal ricorrente nel suo allegato ricorsuale alla Corte cantonale (cfr. ricorso del 14 ottobre 2013 pag. 8 seg.). I documenti del 25 luglio 2014 e del 4 settembre 2014 potevano quindi essere prodotti tempestivamente nell'ambito della procedura cantonale. Introdotti soltanto in questa sede, dopo l'emanazione del giudizio impugnato, essi non possono pertanto essere presi in considerazione.  
 
3.  
 
3.1. In primo luogo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Rimprovera alla Corte cantonale di essere giunta, così come prima di lei il Consiglio di Stato, alla conclusione che la decisione emanata dalla Sezione della popolazione era sufficientemente motivata, ciò che contesta recisamente. Afferma infatti che se ha compreso la portata del provvedimento querelato, non ha potuto invece impugnarlo con cognizione di causa dato che nessuna delle autorità cantonali si sarebbe degnata spiegargli quali sarebbero i motivi di ordine pubblico che imporrebbero il suo allontanamento. Lamenta inoltre il fatto che non avrebbe mai potuto esprimersi sulla questione della sua situazione penale sia in Svizzera che in Italia, aspetto peraltro istruito solo dal Consiglio di Stato.  
 
3.2. Dato che il diritto di essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente essere sanata e comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle critiche sollevate, tale censura va esaminata preliminarmente (DTF 139 I 189 consid. 3 pag. 191; 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197 con rinvii).  
Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle disposizioni cantonali di procedura, sindacabili da parte del Tribunale federale solamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio; in ogni caso l'autorità cantonale deve tuttavia osservare le garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il cui rispetto è verificato dal Tribunale federale con pieno potere d'esame (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 e rinvio). Nell'evenienza concreta, il ricorrente non invoca la violazione di una disposizione cantonale relativa al diritto di essere sentito, per cui la censura va esclusivamente esaminata alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 
Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 133 I 270 consid. 3.1 pag. 277). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui si richiama il ricorrente. Detto diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2 pag. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 pag. 84; 137 II 266 consid. 3.2 pag. 270 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenze 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). 
 
3.3. Come risulta dal giudizio contestato e dagli atti di causa, il 12 novembre 2012 la Sezione della popolazione ha scritto al ricorrente informandolo che, vista la sentenza emessa dal Tribunale di Martigny e St-Maurice il 25 agosto 2011, stava rivalutando la questione della continuazione del suo soggiorno in Svizzera e gli ha concesso un termine per esprimersi al riguardo. L'interessato si è allora rivolto ad un legale il quale, dopo avere consultato il 23 novembre 2012 l'incarto del suo cliente ed avere ottenuto, il 20 novembre precedente, una proroga del termine concesso, ha presentato le proprie determinazioni sulla questione il 13 dicembre 2012. Nello scritto del 20 novembre 2012 con cui veniva accordata la proroga, l'autorità di prime cure ha precisato che essa si richiamava in particolare alla sentenza penale del 25 agosto 2011 nonché agli art. 5 Allegato I ALC, 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e 63 LStr. Ora dal contenuto delle considerazioni presentate dal ricorrente il 13 dicembre 2012 emerge che egli ha capito sia quali erano le intenzioni dell'autorità (non permettergli più di continuare a soggiornare in Svizzera) sia i motivi di ordine pubblico su cui essa si fondava. In effetti, dopo avere affermato che, quale cittadino italiano, egli sottostava unicamente all'Accordo sulla libera circolazione, motivo per cui giusta l'art. 5 Allegato I del medesimo, potevano essere adottati solo provvedimenti che ossequiavano le esigenze poste dalla citata norma convenzionale, l'interessato ha addotto che la pena inflittagli con la sentenza del 25 agosto 2011 non implicava una rilevante violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, così come non poteva costituire una minaccia per la sicurezza intera o esterna della Svizzera. Motivo per cui il provvedimento in questione non appariva né giustificato né proporzionato ed egli dichiarava di opporvisi. Mai nel citato documento ha lasciato invece intendere di non avere afferrato i motivi di ordine pubblico in base ai quali si voleva allontanarlo. Sostenerlo soltanto dopo avere ricevuto la decisione di revoca è pertanto poco serio.  
È vero che il contenuto del provvedimento di revoca è succinto; vi figurano tuttavia gli elementi essenziali, anche se ridotti alla loro espressione minima, cioè il richiamo della condanna penale del 25 agosto 2011, delle osservazioni presentate il 13 dicembre 2012 dall'interessato, dei disposti di legge concernenti la revoca delle autorizzazioni di soggiorno (sapere poi se dette norme fossero determinanti è un problema di merito) nonché un rimando a motivi di ordine pubblico. Anche se sintetizzati, detti elementi appaiono comunque sufficienti per porre l'interessato nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della revoca (condanna penale e motivi di ordine pubblico, di cui era già stato avvisato senza che vi obbiettasse nulla), di rendersi conto della portata del provvedimento (perdita dell'autorizzazione di soggiorno e rinvio dalla Svizzera) e, infine, di poterla impugnare con cognizione di causa, ciò che ha fatto rivolgendosi dapprima al Consiglio di Stato, poi al Tribunale cantonale amministrativo. Comunque sia, come appena illustrato, quando è stato invitato a determinarsi prima dell'emanazione del provvedimento querelato, il ricorrente era stato reso edotto della misura che l'autorità di prime cure voleva pronunciare nei suoi confronti e dei motivi su cui la stessa poggiava, che ha recisamente contestati nelle proprie osservazioni del 13 dicembre 2012 senza mai fare valere di non capire per quali ragioni si voleva allontanarlo. In queste condizioni, lamentare ora un difetto di motivazione rasenta i limiti della temerarietà. Su questo aspetto, la censura si rivela manifestamente infondata e come tale va respinta. 
 
3.4. Il ricorrente intravvede un'ulteriore violazione del proprio diritto di essere sentito nella circostanza che il Consiglio di Stato avrebbe preso in considerazione anche la propria situazione penale in Italia senza tuttavia concedergli prima la possibilità di esprimersi in proposito. La critica sfugge ad un esame di merito: come già osservato, oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte può essere unicamente la sentenza emanata dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1c). Si volesse da ciò prescindere la stessa risulterebbe comunque manifestamente infondata. In effetti, nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha precisato che i procedimenti penali pendenti in Italia non andavano considerati dato che il ricorrente godeva della presunzione d'innocenza e che dagli atti non emergeva che erano sfociati in conseguenti condanne. Altrimenti detto questo aspetto non è stato ritenuto dai giudici cantonali ai fini di giudizio; essi non dovevano pertanto invitare il ricorrente ad esprimersi in proposito.  
 
4.   
 
4.1. A parere dei giudici cantonali l'Accordo sulla libera circolazione non trova applicazione nel caso del ricorrente. Questi infatti non può più essere considerato "lavoratore" ai sensi del medesimo, siccome non svolge più alcuna attività lavorativa almeno dal 2009. Visto poi il tempo trascorso da quanto non è più attivo professionalmente, non vi si può nemmeno appellare per cercare un impiego. In seguito non può risiedere in Svizzera in base al citato Accordo neanche quale persona senza attività lucrativa, dato che non dispone di sufficienti mezzi finanziari per il proprio sostentamento, essendo a carico dell'assistenza pubblica dal gennaio 2010. Né, infine, può pretendere fruire di un diritto derivato a seguito della cittadinanza comunitaria della moglie, la stessa non avendo mai lavorato in Svizzera e facendo anche lei capo all'aiuto sociale.  
 
4.2. Il ricorrente non ridiscute la sentenza impugnata riguardo al fatto che non beneficia più dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC né che non vi si può appellare nemmeno per ricercare un impiego. Non occorre pertanto pronunciarsi su questi aspetti e al riguardo ci si limita a rinviare al relativo considerando della sentenza cantonale, qui condiviso (cfr. giudizio impugnato consid. 3.2 pag. 8).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il ricorrente rimprovera invece alla Corte cantonale di essersi fondata unicamente sulla sua situazione economica per decidere di non applicare nei suoi confronti il citato Accordo, in particolare l'art. 5 Allegato I ALC. A suo parere ciò violerebbe manifestamente il diritto, dato che non figura né nel medesimo Accordo, né nel diritto interno, né nella dottrina né nella giurisprudenza che la dipendenza dalla pubblica assistenza autorizzerebbe l'autorità a privarlo dei diritti conferitigli dall'Accordo stesso. Ritiene pertanto di potere fruire direttamente e a titolo derivato di un diritto di soggiorno in base all'ALC e considera che siccome è titolare di un permesso di durata illimitata, non vincolato a condizioni e che conferisce diritti simili a quelli di un cittadino svizzero, impedirgli di godere di quanto previsto dall'ALC perché da quattro anni è a carico della pubblica assistenza è gravemente lesivo dell'art. 5 Allegato I del medesimo. Ciò sarebbe inoltre discriminatorio se si pensa che in Ticino viene concessa la cittadinanza svizzera anche a persone al beneficio dell'assistenza pubblica. Infine, rileva che la Sezione della popolazione si era richiamata al disposto convenzionale; solo le autorità successive ne hanno negato l'applicazione, ciò che implica anche una violazione della procedura da parte del Consiglio di Stato che avrebbe dovuto invece rinviare il dossier all'autorità di prime cure per nuovo giudizio. Già solo per questo motivo la sentenza cantonale dovrebbe essere annullata e gli atti ritornati alla prima istanza dandogli anche la possibilità di esprimersi. In ogni caso la revoca del suo permesso non dovrebbe essere risolta nell'ambito del diritto interno ma tenendo conto delle limitazioni poste dall'art. 5 Allegato I ALC.  
 
4.3.2. Ai sensi dell'art. 6 ALC alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'Allegato I relative alle persone che non svolgono attività.  
Secondo l'art. 24 paragrafo 1 Allegato I ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita un'attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell'accordo, riceve una carta di soggiorno purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a) e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (lett. b). Il paragrafo 2 dell'art. 24 Allegato I ALC precisa che sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale, hanno diritto a prestazioni d'assistenza, mentre il paragrafo 8 precisa che il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Giusta l'art. 16 OLCP, i mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero, e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1), rispettivamente, trattandosi di persone aventi diritto a una rendita, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 2; vedi ora la legge federale del 6 ottobre 2006 [RS 831.30]). Altrimenti detto si ritengono adempiute le esigenze poste dall'art. 16 OLCP se il cittadino comunitario dispone di un importo superiore a quello che permette a cittadini nazionali di pretendere prestazioni d'assistenza o prestazioni complementari. Per stabilire la situazione economica del richiedente risulta irrilevante determinare da quale fonte, propria o di terzi, provengano i mezzi di sussistenza (DTF 135 II 265 consid. 3.3 pag. 269; sentenze 2C_905/2012 del 13 maggio 2013 consid. 3.1 e 2C_190/2011 del 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). 
 
4.3.3. Nel caso specifico è incontestato - e nemmeno il ricorrente lo rimette in discussione - che dal gennaio 2010 egli e la di lui moglie sono a carico della pubblica assistenza (vedasi ad esempio l'estratto conto, figurante nell'incarto cantonale, allestito il 16 settembre 2013 dall'Ufficio ticinese di sostegno sociale e dell'inserimento di cui emerge che avevano percepito fino a tale data fr. 97.401.70). Al riguardo il ricorrente obietta che i tentativi intrapresi nel passato per ritrovare un lavoro non avrebbero mai avuto esito positivo. Sennonché il ricorrente non va oltre questa semplice allegazione, la quale non è stata suffragata (vedasi atti cantonali) da alcun mezzo probatorio. Per quanto concerne poi i certificati medici prodotti in sede cantonale che fanno stato di inabilità lavorativa, va osservato che gli stessi risalgono al 2010 e da allora nessun certificato aggiornato è stato prodotto. In queste condizioni non disponendo il ricorrente di mezzi finanziari superiori all'importo che permette a cittadini nazionali di pretendere prestazioni d'assistenza, egli non può di conseguenza richiamarsi all'art. 6 ALC combinato con l'art. 24 Allegato I ALC. Dato poi che si giunge alle stesse conclusioni con riferimento alla situazione della moglie, pure lei al beneficio di prestazioni assistenziali, ne discende che l'interessato non può nemmeno appellarsi all'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 paragrafi 1 e 2 lett. d Allegati I ALC (diritto derivato). È quindi a ragione che la Corte cantonale è giunta alla conclusione che non poteva pretendere che l'Accordo sulla libera circolazione si applicasse nei suoi confronti. Su questo punto il gravame si rivela infondato e, come tale, va respinto.  
 
4.3.4. Premesse queste considerazioni, il Tribunale federale esaminerà pertanto la fattispecie unicamente nell'ottica della legge federale sugli stranieri: ogni e qualsiasi sottolineatura dell'assenza del requisito della minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave, richiesto dalla giurisprudenza relativa all'art. 5 Allegato I ALC, dev'essere considerata di conseguenza come non rilevante.  
 
5.   
Il ricorrente lamenta in seguito discriminazione e, di riflesso, una violazione degli art. 7 e 8 Cost., nella misura in cui in Ticino uno straniero al beneficio della pubblica assistenza potrebbe addirittura diventare svizzero allorché egli, beneficiando del medesimo aiuto sociale, non potrebbe più fruire dei diritti conferiti dall'ALC. La censura che non adempie all'evidenza le esigenze di motivazione dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF è tuttavia inammissibile. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'asserita violazione della procedura commessa dal Consiglio di Stato (cfr. ricorso pag. 11) e ciò senza tenere conto del fatto che critiche rivolte contro l'operato delle autorità inferiori al Tribunale cantonale amministrativo (e peraltro non sollevate dinanzi alla Corte cantonale) sono già per tal motivo irricevibili (cfr. consid. 1.4). 
 
6.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio di una persona che vive stabilmente in Svizzera dal novembre 1988 e che dispone di un permesso di domicilio dall'agosto del 1993. 
 
6.1. Contestando che si possa tenere conto dei procedimenti penali avviati in Italia i quali, oltre a riferirsi a fatti lontani nel tempo e archiviati, sarebbero comunque ultimati sia perché è stato assolto dei reati a lui ascritti sia per intervenuta prescrizione, il ricorrente adduce che solo le condanne subite in Svizzera possano essere considerate. Ora, quelle pronunciate il 24 giugno 2008 (multa per violazione della LCStr) e il 26 febbraio 2012 (pena pecuniaria per lesioni semplici) sarebbero a suo avviso del tutto irrilevanti e di minima gravità e, di riflesso, inidonee a giustificare una revoca. Per quanto riguarda invece il preteso fascicolo aperto dal Ministero pubblico della Confederazione per titolo di organizzazione criminale e riciclaggio, rileva di essere stato prosciolto da ogni accusa, come emerge dalla sentenza del Tribunale federale del 22 novembre 2013 (6B_238/2013). Infine per quanto attiene alla condanna del 25 agosto 2011, la stessa non risulta grave al punto di giustificare una misura tanto pesante quanto la revoca del permesso di domicilio, tanto più se si considera che è stato condannato ad una pena sospesa e che durante il periodo di prova di 3 anni non è più stato protagonista di alcun reato, connesso o no alle sostanze stupefacenti. Senza dimenticare che per beneficiare della condizionale a livello penale interviene il fattore "prognosi positiva", ossia il fatto di non rappresentare un pericolo per la società e infine, che conformemente alla prassi il limite di una pena che non permette più di beneficiare del permesso di domicilio è di due anni, non raggiunto in concreto.  
 
6.2.  
 
6.2.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).  
 
6.2.2. Visto quanto precede, il fatto di avere beneficiato della sospensione condizionale per le condanne inflittegli nel 2011 e nel 2012 non assume rilievo in concreto. Riguardo poi la durata della pena, segnatamente il limite di due anni a cui è fatto richiamo e che sgorga dalla cosiddetta "prassi Reneja" (cfr. DTF ATF 135 II 377 consid. 4.3 seg. pag. 381 ss; 110 Ib 201 segg.), va rammentato che lo stesso non costituisce un limite assoluto ed è stato fissato a titolo indicativo (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 4.1 pag. 185 e riferimenti); inoltre dev'essere apprezzato secondo le circostanze del caso concreto. Infine, non va dimenticato che la prassi in questione si applica quando il richiedente (dell'autorizzazione di soggiorno) è il consorte di un cittadino svizzero allorché, nel caso di specie, la moglie del ricorrente, anche lei cittadina italiana, è titolare di un permesso di domicilio. Le obbiezioni formulate dal ricorrente in merito alla durata della pena (vedasi ricorso pag. 21) appaiono quindi prive di pertinenza.  
 
6.2.3. Per quanto concerne invece la situazione esistente dal profilo penale in Italia così come il procedimento avviato dal Ministero pubblico della Confederazione, gli stessi non sono stati considerati ai fini del giudizio cantonale, dato che il ricorrente beneficiava della presunzione d'innocenza (cfr. sentenza impugnata pag. 13); non occorre pertanto ora vagliare in modo più approfondito la questione. In effetti, come emerge dagli atti non vi sono state condanne in Italia e per quanto concerne il procedimento avviato in Svizzera e conclusosi con la sentenza del Tribunale federale del 22 novembre 2013 (6B_238/2013) l'interessato è stato prosciolto di ogni accusa. Neanche in questa sede tali aspetti vanno pertanto considerati ai fini del giudizio.  
 
6.2.4. Premesse queste considerazioni è indubbio che, tenuto conto in particolare della condanna inflitta nel 2011, è dato un motivo di revoca ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LStr. Visto poi che l'enumerazione dei motivi di revoca contenuta nella legge sugli stranieri ha carattere alternativo, non occorre verificare se, oltre a quello che è già stato rilevato, ne siano dati altri (sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.3 con ulteriori rinvii).  
 
6.3. Anche in presenza di un motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 LStr, una tale misura si giustifica solo se è proporzionata, ciò che il ricorrente contesta categoricamente.  
 
6.3.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, il tempo trascorso dal compimento di eventuali comportamenti penalmente rilevanti, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr; sentenze 2C_934/2011 del 25 luglio 2012 consid. 5.1; 2C_972/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.3 e 2C_622/2009 del 10 marzo 2010 consid. 5.3 seg.). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di detta norma (DTF 135 II 377 consid. 4.23 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 139 I 31 consid. 2.3.1 pag. 33 e riferimenti). Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - fattispecie che non è in casu data - una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. sentenza 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; cfr. inoltre le sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.).  
Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1). Al riguardo va precisato che si deve tenere conto della natura del reato commesso e, in tal senso, dare prova di particolare rigore nei confronti dei cittadini stranieri che si dedicano al traffico di droga, soprattutto se agiscono unicamente per meri fini di lucro, non essendo loro stessi dei consumatori (sentenza 2C_950/2014 del 9 luglio 2015 consid. 5.4 e rinvii). Inoltre una prognosi favorevole in merito alla risocializzazione non esclude un rinvio (sentenza 2C_282/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2). 
Oltre a ciò, quando non è applicabile l'ALC, come nella fattispecie in esame, le autorità possono nel contempo perseguire obiettivi di prevenzione generale (sentenze 2C_782/2013 del 3 aprile 2014 consid. 4.1; 2C_74/2013 del 31 maggio 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 del 23 luglio 2012 consid. 3; 2C_679/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 3.1 e 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 2.1). 
 
6.3.2. Come emerge dai vincolanti accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 2 LTF), dopo essersi visto infliggere il 9 gennaio 2008 una multa per infrazione alla LCstr, il ricorrente è stato condannato il 25 agosto 2011 dalle autorità penali vallesane per infrazione aggravata alla LStup. Tra il 2007 e il 2009 egli ha infatti coltivato e venduto con altri correi 6 kg di marijuana per complessivi fr. 56'000.--. Nel maggio 2009 una nuova piantagione "indoor" di 1'042 piante di canapa, con un THC superiore allo 0.3 %, è stata sequestrata dalle autorità inquirenti vallesane. Come rilevato dalla Corte ticinese, le piante in questione avrebbero fruttato tra i 20 e i 25 kg di marijuana per un valore commerciale compreso tra i fr. 160'000.-- e fr. 200'000.--. Per questi fatti il ricorrente è stato condannato, con rito abbreviato, alla pena detentiva di 17 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. Egli è stato poi di nuovo condannato il 26 febbraio 2012 per lesioni semplici nei confronti di una sua vicina, alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 50.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni alla vittima.  
Per quanto concerne la condanna subita nel 2011, va osservato che l'azione delittuosa del ricorrente non è circoscrivibile ad un evento singolo ed isolato, ma si è protratta diversi anni, ha coinvolto più persone - ha infatti agito in banda -, è stata da lui intrapresa in età adulta e in maniera deliberata, a meri fini di lucro. Il ricorrente era pertanto consapevole di quanto andava a fare, senza che la sua responsabilità fosse intaccata da un consumo di stupefacenti. Non va poi dimenticato che, contrariamente a quanto addotto, la pena inflitta non è trascurabile, dato che sorpassa di diversi mesi anche il limite di un anno a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 381). Come già detto, egli si è reso colpevole di infrazione aggravata alla LStup, punibile con una pena detentiva non inferiore a un anno, cumulabile peraltro con una pena pecuniaria. L'interessato si è quindi macchiato di una colpa che può essere definita grave. 
 
6.3.3. Il ricorrente, oggi sessantaquattrenne, vive stabilmente in Svizzera da quando aveva trentasette anni. Ora, tale importante aspetto assume rilievo soprattutto se si considera che la condanna subita nel 2011 concerne traffico di marijuana, una droga che, come osservato dall'interessato, non è per prassi ritenuta idonea a mettere in pericolo direttamente e in modo grave la salute fisica o psichica di parecchie persone (vedasi DTF 120 IV 256 segg.). Ne discende che pronunciare la revoca del suo permesso di domicilio e decidere del suo allontanamento unicamente sulla base di detta condanna appare, nell'ambito della ponderazione degli interessi da effettuare, ai limiti di quanto sia ammissibile dal profilo della proporzionalità. Sennonché, come indicato dal Tribunale cantonale amministrativo, occorre anche tener conto del fatto che la sua integrazione sociale va fortemente relativizzata siccome dal mese di gennaio 2010 è a carico della pubblica assistenza. Come emerge dall'inserto di causa egli, insieme alla moglie, ha infatti contratto con i competenti servizi cantonali un debito che, nel mese di settembre 2013, ammontava a fr. 97'401.70 e che da allora è senz'altro aumentato. Inoltre non può nemmeno essere trascurato il fatto che vi sono bene 18 procedure esecutive aperte a suo carico, per complessivi fr. 3'703'371.45, nonché che ha accumulato 21 attestati di carenza beni, per un totale di fr. 1'784'548.05 (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1). In questo contesto la circostanza che dal 2012 non sia più stato oggetto di condanne non è di per sé sufficiente per rimettere in discussione la mancanza, come appena illustrato, di un'integrazione totalmente riuscita. In effetti, per prassi costante all'atteggiamento tenuto durante il periodo di prova può essere accordato solo un rilievo minore (sentenza 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con ulteriori rinvii). Ragionamento analogo vale poi in merito alla sospensione condizionale della pena (sentenza 2C_4/2011 del 15 dicembre 2011 consid. 3.4.2). Senza infine dimenticare che non è stata mai data concreta dimostrazione dell'intenzione di porre in qualche modo rimedio alla propria situazione debitoria.  
 
6.3.4. Al ricorrente non giova d'altra parte appellarsi all'art. 8 CEDU rispettivamente all'art. 13 Cost. sostanzialmente analogo (DTF 130 II 281 consid. 3.1 pag. 285 seg. e riferimenti). Per quanto concerne i rapporti con i figli, maggiorenni, va osservato che il richiamo alla tutela della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 cifra 1 CEDU presuppone un rapporto tra lui e i figli che non sia solo di vicinanza, ancorché vissuta, bensì di qualificata dipendenza, che in casu manifestamente non sussiste (sentenza 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.2). Per quanto riguarda invece il rapporto con la di lui moglie, va rilevato che quand'anche gli elementi necessari per validamente appellarsi all'art. 8 cifra 1 CEDU fossero tutti dati, i diritti garantiti da questo disposto convenzionale non sono assoluti e che, così come previsto dall'art. 8 cifra 2 CEDU, possono nella fattispecie comunque venire validamente limitati, in ragione dell'assenza di una totale integrazione riuscita cumulata con la condanna subita (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.2 e 2C_650/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 4.1 seg. con numerosi rinvii alla giurisprudenza in materia).  
 
6.3.5. Errata non può essere nel contempo giudicata la conclusione dell'istanza inferiore in base alla quale anche per la moglie un trasferimento nel loro Paese d'origine richiederebbe certo adattamento, ma non è affatto improponibile. Come rilevato dai giudici cantonali, lingua, cultura e stile di vita della vicina Penisola - dove peraltro il ricorrente e la consorte hanno vissuto fino all'età di 37 rispettivamente di 35 anni - sono loro noti e sono inoltre equiparabili a quelli del Cantone Ticino. Senza dimenticare che vi hanno dei parenti.  
 
6.3.6. Sempre in questo contesto, occorre infine sottolineare che la misura presa non riguarda affatto la moglie del ricorrente, la quale ha evidentemente la facoltà di continuare a vivere in Svizzera e quindi di mantenere i rapporti con il marito via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche. Dal giudizio impugnato, risulta infatti che nei suoi confronti è stata finora decisa unicamente una revoca del permesso di domicilio, che è anche il solo oggetto della procedura, cioè un provvedimento che di per sé non esclude soggiorni del ricorrente nel nostro Paese per far visita alla famiglia (sentenza 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.3 con rinvii). Per il resto va rilevato che il ricorrente non fa valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese d'origine dopo un'assenza prolungata.  
 
6.4.   
Ne discende che la querelata sentenza non risulta criticabile nemmeno per quanto riguarda l'esame del rispetto del principio della proporzionalità. 
 
6.5.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. 
 
7.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
Losanna, 1° ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud