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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_305/2010 
 
Sentenza del 27 dicembre 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Igor Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Roberto Rulli, 
opponente. 
 
Oggetto 
modifica di misure cautelari (divorzio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 1° marzo 2004 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio di A.________ e B.________, condannando segnatamente il primo a versare alla seconda un contributo alimentare mensile di fr. 3'515.--. Tale sentenza è stata appellata da entrambi i coniugi. 
 
B. 
Con riferimento alla procedura cautelare occorre rilevare, per quanto qui interessa, che con sentenza 10 dicembre 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha ridotto, in parziale accoglimento di un'impugnativa di A.________, il contributo alimentare provvisionale di B.________ a fr. 3'525.-- mensili. Il 2 novembre 2009 il summenzionato Pretore - adito da A.________, che aveva nel frattempo donato un immobile a reddito a un figlio di primo letto - ha diminuito tale contributo a fr. 2'066.-- mensili. 
 
C. 
Con sentenza 15 marzo 2010, in parziale accoglimento di un rimedio di B.________, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha aumentato l'appena menzionato contributo alimentare provvisionale a fr. 3'205.-- mensili. Ha per contro interamente respinto un appello di A.________. La Corte cantonale ha considerato che quest'ultimo percepiva effettivamente un reddito immobiliare mensile di fr. 2'166.-- e una rendita AVS di fr. 1'620.--, ma ha ritenuto - a differenza del Pretore - che egli avrebbe potuto conseguire dalla sua sostanza immobiliare residua un ulteriore reddito mensile di fr. 3'455.--. Per quanto attiene al reddito della moglie ha invece ripreso quello ipotetico di fr. 1'500.-- indicato nel giudizio di prime cure. Ha poi confermato la decisione del Pretore sia con riferimento al fabbisogno di A.________ stabilito in fr. 2'155.-- (importo base del minimo esistenziale di fr. 1'100.--, premio cassa malati di fr. 330.-- e fr. 725.-- di imposte), sia riguardo a quello di B.________ fissato in fr. 2'825.-- (importo base del minimo esistenziale di fr. 1'100.--, premio cassa malati di fr. 375.--, fr. 1'150.-- per la locazione di un appartamento con le spese accessorie e fr. 200.-- di imposte). I Giudici cantonali hanno poi dedotto dal reddito complessivo delle parti di fr. 8'740.-- [recte: 8'741.--] i loro fabbisogni complessivi di fr. 4'980.-- e ripartito a metà l'eccedenza di fr. 1'880.--. 
 
D. 
Con ricorso in materia civile del 22 aprile 2010, A.________ chiede in via principale al Tribunale federale di riformare la sentenza dell'ultima istanza cantonale nel senso che l'appello di B.________ sia respinto, che il suo appello sia accolto e che di conseguenza il decreto pretorile sia modificato nel senso che il contributo alimentare a suo carico fissato in fr. 3'525.-- con sentenza 10 dicembre 2007 sia ridotto dal mese di maggio 2009 a fr. 1'305.50 e da ottobre 2010 a fr. 1'245.50 e che la trattenuta AVS a suo carico sia ridotta in modo analogo. "In via alternativa" domanda che i predetti importi siano ridotti a fr. 1'125.-- e fr. 1'005.--. In via subordinata postula l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
Il ricorrente lamenta - in estrema sintesi - che il tribunale cantonale si sarebbe di sua sponte "avventurato in una verifica delle sue potenzialità di reddito ipotetico", in cui avrebbe violato il suo diritto di essere sentito nonché il divieto dell'arbitrio con riferimento al principio attitatorio e alla massima dispositiva. In ogni caso, a mente del ricorrente, sia il reddito ipotetico imputatogli sia il suo fabbisogno sarebbero fondati su un accertamento arbitrario dei fatti. La Corte di appello sarebbe pure caduta nell'arbitrio non accordandogli un tempo di adattamento e ritenendo che egli non avrebbe dimostrato l'ammontare della rendita AVS che la moglie percepirà dopo il suo pensionamento nell'autunno 2010. Afferma altresì che in via alternativa il contributo di mantenimento dovrebbe essere ridotto al tenore di vita delle parti durante la convivenza. 
 
Con decreto 6 maggio 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il 30 settembre 2010 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto una domanda di revisione di tale decreto e una domanda di assunzione suppletoria di prove. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
La sentenza impugnata, emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), è una decisione finale (DTF 134 III 426 consid. 2.2). Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF), inoltrato dalla parte soccombente, è in linea di principio ammissibile. 
 
2. 
Trattandosi in concreto di una sentenza di misure provvisionali nel senso dell'art. 137 cpv. 2 CC, il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti solo se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che occorre spiegare in modo chiaro e dettagliato - alla luce dei considerandi della sentenza impugnata - in che modo sono stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234). Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. 
 
3. 
3.1 Secondo il Pretore, donando al figlio un immobile locativo sito a Ligornetto, il qui ricorrente ha modificato in modo irrevocabile, duraturo e rilevante il proprio reddito, seppure con un'operazione che denota l'intenzione di sottrarre sostanza alle conseguenze economiche risultanti dallo scioglimento del matrimonio. Esaminando l'appello della qui opponente, la Corte cantonale ha dapprima ritenuto che non sono dati i presupposti per scostarsi dalla disciplina prevista dall'art. 163 CC ed applicare - come invece proposto dall'appellante - l'art. 129 CC. Ha poi lasciato aperta la questione a sapere se il qui ricorrente abbia donato il menzionato immobile di Ligornetto per pregiudicare le spettanze dell'ex coniuge, perché dall'istruttoria condotta in appello nella causa principale risulta che egli occupa da solo una casa a Castel San Pietro e che dei 18 appartamenti di uno stabile di Chiasso, di cui ha mantenuto l'usufrutto, solo 14 sono locati. I Giudici cantonali hanno quindi ritenuto che si possa da lui esigere il trasferimento in uno degli appartamenti sfitti, che già occupava nei primi anni di separazione, dando in locazione gli altri tre appartamenti vuoti e l'abitazione attualmente occupata. Essi hanno poi aggiunto - con riferimento alla pretesa violazione del principio dispositivo sollevata dal qui ricorrente - che la qui opponente, contestando integralmente la riduzione dei redditi fatta valere dall'ex coniuge, ha "disposto" dei suoi diritti e che in ogni caso sapere se possa essere ragionevolmente imputato un reddito ipotetico alle parti è una questione di diritto. 
 
3.2 Il ricorrente sostiene che l'opponente non avrebbe in alcun modo contestato "l'accertamento del Pretore, secondo cui il computo di un reddito ipotetico all'istante era escluso" o affermato che egli potrebbe conseguire un reddito più elevato. Per questo motivo ritiene che, esaminando le sue potenzialità di reddito, i giudici cantonali avrebbero disatteso - in modo arbitrario - la massima dispositiva e il principio attitatorio. La Corte cantonale sarebbe pure caduta nell'arbitrio e avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, quando ha indicato che egli avrebbe avuto la possibilità di esprimersi sulla questione del reddito ipotetico che può essere conseguito dalla sua sostanza. 
 
3.3 Giova innanzi tutto rilevare che l'opponente si era opposta in sede pretorile a una riduzione del proprio contributo alimentare e ha appellato la decisione del giudice di primo grado. Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è manifestamente stata alcuna violazione del principio dispositivo, atteso che - come rilevato dalla Corte cantonale - l'opponente ha disposto - rivendicandolo - del suo diritto a un contributo alimentare. Infatti, il principio dispositivo impedisce ad un'autorità giudiziaria di statuire se non viene adita dalle parti o di dare più o altro di quanto è stato chiesto (cfr. MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, 3a ed., pag. 148), eventualità che non si verificano in concreto. 
 
Il ricorrente - che insiste citando le osservazioni della controparte al proprio appello - pare pure dimenticare l'appello dell'opponente quando afferma che questa non avrebbe mai sostenuto che gli si potesse imputare un reddito ipotetico: l'opponente, nel suo rimedio cantonale, si era infatti lamentata che non fosse stato computato alcun reddito ipotetico a carico dell'ex marito (appello pag. 6). Se tale doglianza soddisfi i requisiti di motivazione per un appello previsti dal diritto processuale cantonale è una questione che, in assenza di una qualsiasi argomentazione ricorsuale conforme ai requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF, non dev'essere esaminata in concreto (v. sulle esigenze di motivazione di un ricorso soggetto alle limitazioni dell'art. 98 LTF, supra consid. 2). Altrettanto infondata risulta l'argomentazione ricorsuale attinente ad una violazione del diritto di essere sentito: il ricorrente medesimo indica che il Pretore aveva esaminato la possibilità - negandola - di imputargli un reddito ipotetico e, come appena osservato, l'opponente si era lamentata della mancata considerazione di un tale reddito con il suo appello. Non si tratta quindi - come afferma invece il ricorrente - di una questione inaspettata sulla quale la Corte di appello avrebbe dovuto espressamente dargli l'opportunità di pronunciarsi: il ricorrente aveva la possibilità, segnatamente nelle osservazioni all'appello avversario, di esprimersi sulla questione innanzi all'ultima istanza cantonale e quest'ultima poteva esaminare liberamente le prove agli atti. 
 
4. 
4.1 Per determinare il reddito che poteva scaturire dalla sostanza residua, la Corte cantonale si è basata su una perizia allestita nella causa di divorzio. I Giudici di appello hanno infatti ritenuto che in una procedura fondata sulla verosimiglianza non si giustifica trascurare gli accertamenti specialistici agli atti, nonostante la contestazione delle risultanze peritali da parte del qui ricorrente. Essi hanno ricordato che il Pretore aveva ammesso il richiamo dell'incarto di appello, e di aver respinto la richiesta di nullità rispettivamente annullamento della perizia formulata dal qui ricorrente. 
 
4.2 Il ricorrente ritiene che procedendo in tal modo la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, perché non si sarebbe confrontata con le sue contestazioni della perizia e sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove, perché si sarebbe fondata su una relazione addirittura nulla. Il ricorrente motiva quest'ultima asserzione, affermando che il perito si sarebbe basato su contratti d'affitto datati e fatti non attendibili, che questi, invocando criteri di riservatezza, non avrebbe risposto ad alcuni quesiti posti in sede di delucidazione e che avrebbe assunto informazioni senza il permesso del giudice delegato e senza contraddittorio. 
 
Riferendosi agli appartamenti sfitti, il ricorrente assevera che tale circostanza non dipende dalla sua "cattiva volontà", ma dalle carenze dell'immobile in questione. Non si potrebbe inoltre pretendere che egli, anziano e malato, traslochi. Sostiene infine che la decisione sarebbe pure arbitraria, perché non gli darebbe "un qualsivoglia tempo di adattamento per il ripristino della capacità lucrativa". 
 
4.3 La censura attinente ad una pretesa violazione del diritto di essere sentito si appalesa infondata, atteso che nemmeno il ricorrente afferma che i motivi della decisione incidentale con cui era stata respinta la sua istanza di nullità non gli siano stati comunicati. Le rimostranze del ricorrente concernono inoltre più che altro le modalità con cui è stata allestita la perizia, ma egli non dimostra che l'apprezzamento del contenuto di tale prova da parte della Corte cantonale nella presente procedura limitata alla verosimiglianza sia addirittura arbitrario. 
 
Il ricorrente si prevale poi inammissibilmente di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, quando attribuisce la responsabilità della mancata occupazione degli appartamenti all'immobile in questione e motiva la pretesa impossibilità di traslocare con il suo stato fisico. Per il resto occorre ricordare che oggetto della presente vertenza è una domanda di riduzione del contributo alimentare in cui spetta al ricorrente provare di non avere la capacità economica per corrispondere il contributo fissato in precedenza. Ora, in base agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata - di cui il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'arbitrarietà - emerge che egli, sfruttando i suoi beni patrimoniali, può versare la quasi integralità del precedente contributo e non appare insostenibile ritenere che, al più tardi con la donazione al figlio di primo letto dell'immobile locativo che ha provocato la diminuzione del reddito posta a fondamento della domanda di riduzione, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per dare in locazione la sostanza residua al fine di compensare la perdita generata dal predetto negozio giuridico. 
 
5. 
5.1 Con riferimento al calcolo del fabbisogno del ricorrente la Corte di appello ha reputato superfluo adeguare l'importo base del minimo esecutivo alla rivalutazione intervenuta il 1° settembre 2009, perché nella determinazione del contributo alimentare un siffatto aumento si sarebbe neutralizzato con l'analogo aumento che avrebbe dovuto essere effettuato per l'opponente. I giudici cantonali hanno poi ritenuto che il ricorrente non ha reso verosimile che il suo premio di cassa malati sia lievitato fino all'importo massimo di fr. 4'500.-- annui, ritenuto dall'autorità fiscale a titolo di "premi di assicurazioni personali", atteso che egli non ha nemmeno specificato la deduzione sull'apposito modulo. 
 
5.2 Secondo il ricorrente invece la Corte di appello avrebbe dovuto adeguare l'importo base del suo minimo vitale e ritiene che il mancato riconoscimento di un importo di locazione (fr. 1'150.--) pari a quello della moglie violi la parità di trattamento. Sostiene pure che la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio includendo nel suo fabbisogno unicamente premi annuali di cassa malati per complessivi fr. 3'960.--, quando invece l'autorità fiscale gli aveva riconosciuto una deduzione di fr. 4'500.--. 
 
5.3 Per quanto riguarda il mancato computo di un importo per la locazione, il ricorrente pare dimenticare che la Corte cantonale parte dal presupposto che egli possa occupare gratuitamente uno dei 4 appartamenti sfitti già menzionati, atteso che considera unicamente il reddito che potrebbe scaturire da tre appartamenti (supra consid. 3.1). Per questo motivo non entra in linea di conto di pure includere nel suo fabbisogno una posta per un canone di locazione. Altrettanto inconferente è la lamentela del mancato adeguamento del suo minimo di base, atteso che - contrariamente a quanto da lui affermato e come rettamente indicato nella sentenza impugnata - l'adeguamento, basato su un dato notorio, avrebbe dovuto essere effettuato per entrambi i coniugi, indipendentemente da una esplicita richiesta in questo senso dell'opponente. Il ricorrente non formula poi alcuna censura che soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (supra, consid. 2), quando si limita ad affermare che la notifica di tassazione sarebbe sufficiente per provare il preteso ammontare dei premi di cassa malati, senza in alcun modo confrontarsi con l'argomentazione della Corte di appello, secondo cui nella sede fiscale è stata effettuata una deduzione a titolo di "premi assicurazioni personali", ma che egli non ha in alcun modo dimostrato, omettendo perfino di precisare la deduzione nell'apposito modulo, che tali premi si riferissero unicamente alla cassa malati. 
 
6. 
6.1 La Corte cantonale, ricordato che la qui opponente postulava l'integrale reiezione della domanda di riduzione del contributo alimentare, ha fatto decorrere - come già il Pretore - la modifica dell'assetto cautelare dalla data di emanazione del decreto di prima istanza. Essa ha indicato che il Pretore ha pronunciato la sua decisione senza indugio e che la modifica di misure cautelari emanate in cause di divorzio può in linea di principio unicamente avvenire pro futuro, dal momento in cui il giudice statuisce e che in concreto il qui ricorrente non ha nemmeno alluso a ragioni di equità che giustificherebbero di anticipare gli effetti della domanda. 
 
6.2 Il ricorrente ritiene che la Corte cantonale, non facendo retroagire la riduzione del contributo alimentare al momento in cui è stata presentata l'istanza, avrebbe violato il divieto dell'arbitrio e la parità di trattamento, utilizzando "due pesi e due misure", perché essa si sarebbe accontentata della generica contestazione della controparte, mentre richiederebbe da lui prove e allegazioni concrete. 
 
6.3 Ora, la facoltà di far esplicare gli effetti di una decisione di misure cautelari prima della sua emanazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice (DTF 111 II 103 consid. 4) e il ricorrente non spiega perché nel caso concreto i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento nello stabilire la data in cui la modifica del contributo alimentare deve avere effetto. Atteso che la fissazione di tale data è una questione di diritto, non è nemmeno arbitrario non richiedere alla parte convenuta, che si è opposta alla riduzione del suo contributo alimentare, di pure ulteriormente opporsi in modo esplicito al momento a partire dal quale l'istante desidera che la postulata misura inizi. Vista la diversa situazione processuale delle parti, anche il riferimento alla parità di trattamento si rivela del tutto inconferente. Il ricorso è destinato all'insuccesso anche su questo punto. 
 
7. 
7.1 Per quanto attiene alla domanda "alternativa" del ricorrente, motivata con il tenore di vita durante la vita in comune, di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr. 1'125.-- dal maggio del 2009 al settembre 2010 (pensionamento dell'opponente) e a fr. 1'005.-- dopo quella data, la Corte cantonale ha ritenuto che il bilancio familiare prima della separazione di fatto è sconosciuto. Per questo motivo ha considerato l'appello finanche inammissibile per carenza di motivazione e ha poi aggiunto che anche le modifiche che interverranno con il pensionamento della qui opponente non sono note. 
 
7.2 Il ricorrente afferma che le parti si sono separate nel 1998 e che il reddito di quell'epoca può essere desunto dalla notifica di tassazione 1999/2000 (riferita al biennio precedente), mentre per quanto attiene ai rispettivi fabbisogni sarebbe sufficiente rifarsi alla sentenza emanata il 14 settembre 1999, rispettivamente agli atti di quella procedura. Ritiene arbitraria la constatazione della Corte cantonale secondo cui egli non avrebbe dimostrato l'ammontare della rendita AVS dell'opponente, atteso che in base al principio dello splitting ella potrà beneficiare di una rendita pari alla sua, che ammonta a fr. 1'620.--. 
 
7.3 In concreto il ricorrente pare ancora una volta dimenticare le severe esigenze di motivazione di un ricorso in materia civile che soggiace alle limitazioni dell'art. 98 LTF. Egli omette in particolare di censurare l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui l'appello sarebbe addirittura irricevibile a causa della sua insufficiente motivazione. Inoltre l'invocato principio dello splitting non significa che gli ex coniugi ricevono un'identica rendita AVS, ma concerne invece la suddivisione e l'accredito dei redditi percepiti durante il matrimonio per la fissazione di tale rendita. Ne segue che nella ridotta misura in cui è ammissibile, l'argomentazione ricorsuale si rivela infondata. 
 
8. 
Il ricorrente termina il suo rimedio affermando che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il fabbisogno di fr. 2'825.-- dell'opponente non sarebbe stato pacifico. Egli lo avrebbe contestato, fissandolo in fr. 2'625.--, perché ritiene che debba essere decurtato dell'onere fiscale di fr. 200.--. I Giudici cantonali sarebbero inoltre incorsi in una svista manifesta, ritenendo che l'onere locativo dell'opponente sarebbe aumentato di fr. 150.--; in realtà esso sarebbe diminuito di tale importo. 
 
Ora, nemmeno le predette esternazioni concernenti il fabbisogno dell'opponente costituiscono delle ammissibili censure. Per soddisfare l'obbligo di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF non basta apoditticamente affermare, senza alcuna indicazione dell'atto in cui ciò sarebbe avvenuto, di aver contestato il fabbisogno della controparte. Altrettanto inconferente si rivela l'argomentazione concernente la pretesa svista manifesta: come appena visto, il ricorrente medesimo giustifica nel suo ricorso in materia civile l'asserita contestazione del fabbisogno dell'opponente unicamente con la soppressione dell'onere fiscale, motivo per cui aveva riconosciuto l'onere locativo che pretende ora frutto di una svista della Corte cantonale. 
 
9. 
Da quanto precede discende che il prolisso ricorso, in larga misura appellatorio, si rivela infondato e dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Per quanto riguarda le ripetibili occorre rilevare che l'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente. In queste circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 27 dicembre 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti