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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_163/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 settembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Denys, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Gianola, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; 
arbitrio, chiamata di correo, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 28 novembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121), siccome riferita a un quantitativo di cocaina (300 grammi) che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, condannandola alla pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ha inoltre confiscato la carta sim corrispondente all'utenza in suo uso. Con medesimo giudizio sono stati condannati, sempre per infrazione aggravata alla LStup, anche sua madre e lo zio, avendo tutti agito in correità. 
 
B.   
Statuendo sull'appello di A.________ e sull'appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente il primo e respinto il secondo, riducendo a 15 mesi la pena detentiva inflitta. 
 
C.   
A.________ impugna la sentenza della CARP con ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulando principalmente il suo proscioglimento da ogni accusa, il dissequestro e la restituzione della carta sim, nonché un indennizzo giusta l'art. 429 CPP. In via subordinata, chiede l'annullamento della decisione dell'ultima autorità cantonale e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Domanda inoltre di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale superiore che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile, perché interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
 
2.   
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto, pena l'inammissibilità (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la parte ricorrente si avvale di garanzie di rango costituzionale, giacché a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono quindi ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3). 
 
Il gravame adempie solo in parte queste esigenze di motivazione. A tratti, infatti, l'insorgente si limita semplicemente a invocare delle disposizioni o dei principi legali, senza una specifica argomentazione rispettivamente una motivazione articolata. Ciò è il caso in particolare per l'asserita, ma non spiegata, violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 147 CPP o per il preteso diniego di giustizia dovuto al mancato esame di non meglio identificati mezzi e argomenti sottoposti alla CARP. Di seguito verranno pertanto vagliate unicamente quelle censure supportate da una motivazione sufficiente. 
 
3.   
La ricorrente si duole di arbitrio, della violazione del principio in dubio pro reo e della presunzione d'innocenza. La sua condanna non poggerebbe su alcuna prova, ma unicamente sulle dichiarazioni di B.________, che costituirebbero tutt'al più un indizio, ma non una prova. 
 
3.1. Occorre premettere che B.________ (di seguito: correo) si è costituito spontaneamente in polizia, dando così avvio all'inchiesta sfociata anche nella condanna dell'insorgente. Ha confessato di aver acquistato a Barcellona e importato in Ticino, come body packer, 500 grammi di cocaina confezionati in 50 ovuli, attribuendo l'iniziativa dell'operazione, nonché il successivo spaccio dello stupefacente alla ricorrente, alla di lei madre e allo zio. Egli è stato condannato, con sentenza separata, alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.  
 
3.2. Il coinvolgimento dell'insorgente nella commissione dell'infrazione alla LStup risulta dunque da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. Mauro Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenza 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).  
 
La questione di sapere se, come pretende la ricorrente, fosse arbitrario attribuire alla chiamata di correo la forza probatoria riconosciutale dall'autorità cantonale può essere decisa soltanto in sede di esame della censura relativa alla valutazione arbitraria delle prove, in specie della stessa chiamata di correo (v. DTF 117 Ia 401 consid. 1c/bb pag. 406; sulla nozione di arbitrio nella valutazione delle prove v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
4.   
La chiamata di correo è stata ritenuta dalla CARP costante e univoca, disinteressata, dotata di credibilità intrinseca e pure supportata da elementi esterni. I giudici cantonali hanno concluso che la stessa potesse essere utilizzata quale valida prova nell'accertamento dello svolgimento dei fatti imputati all'insorgente. 
 
Invocando una serie di disposizioni di diritto internazionale, della costituzione, di diritto procedurale e di diritto sostanziale, la ricorrente contesta tale valutazione, che considera arbitraria. 
 
4.1. L'insorgente rileva innanzitutto che la chiamata di correo sarebbe caratterizzata da continue contraddizioni, ritrattazioni, tentennamenti e finanche menzogne. Le contraddizioni riguarderebbero il luogo in cui il correo avrebbe pernottato nel dicembre 2010, le modalità con cui si è recato in Ticino la prima volta, le utenze telefoniche a lui riconducibili, il luogo in cui avrebbe evacuato gli ovuli, i contatti telefonici con lo zio dell'insorgente e i relativi motivi, le modalità con cui giunge al suo alloggio dopo l'evacuazione, nonché i suoi rapporti con uno spacciatore di Bellinzona. La chiamata di correo risulterebbe contraddittoria anche su aspetti determinanti ai fini del giudizio sulla colpevolezza della ricorrente, segnatamente sulla persona che avrebbe trovato un acquirente per 300 grammi di cocaina, sulle modalità con cui gli sarebbe stato riferito dell'esistenza di un potenziale cliente e sul tentativo della ricorrente di contattare quest'ultimo. I giudici cantonali avrebbero omesso di confrontarsi con queste incongruenze, limitandosi a esporre in modo univoco e parziale le sole dichiarazioni che smentirebbero la tesi della ricorrente. Peraltro, la chiamata di correo riferita all'insorgente poggerebbe su mere percezioni, supposizioni e/o dichiarazioni per sentito dire, dalla valenza probatoria nulla.  
 
La CARP doveva valutare la chiamata di correo e non tutte le sue affermazioni. In quest'ottica ha quindi vagliato solo quelle che chiamavano in causa la ricorrente, rispettivamente sua madre o suo zio. Sennonché alcune delle critiche ricorsuali, che a tratti denotano carattere appellatorio, concernono deposizioni non connesse con i fatti imputati all'insorgente, senza che quest'ultima ne spieghi, con una motivazione conforme alle esigenze legali (v. consid. 2), la rilevanza nel caso concreto. Peraltro, nell'ambito del principio della libera valutazione delle prove è possibile ritenere solo una parte delle dichiarazioni di una persona globalmente credibile (DTF 120 Ia 31 consid. 3 pag. 39; sentenza 6B_685/2010 del 4 aprile 2011 consid. 2.2.1). Sicché, nella misura in cui la descrizione degli eventi non implica incoerenze o contraddizioni su aspetti essenziali relativi al modo in cui si sono svolti i fatti da giudicare, la minore credibilità delle dichiarazioni su determinati punti non è ancora sufficiente per rimettere in discussione l'integralità delle deposizioni (sentenza 6B_287/2011 del 3 novembre 2011 consid. 2.2.3). In simili circostanze, la mancata considerazione da parte dell'autorità cantonale di alcune pretese contraddizioni del correo, che non concernono gli eventi chiave del traffico di stupefacenti oggetto del procedimento (quali ad esempio il luogo in cui il correo avrebbe pernottato, le modalità con cui si sarebbe recato da Milano in Ticino o sarebbe giunto al suo alloggio dopo l'evacuazione degli ovuli), non costituisce arbitrio. 
 
Per il resto, la CARP non ha mancato di rilevare alcune modifiche nel racconto, precisando comunque che si trattava di correzioni inidonee a scalfire la continuità e la ripetitività delle affermazioni del correo. Ha inoltre osservato che egli ha arricchito la versione dei fatti a dipendenza delle domande degli interroganti, ribadendo gli eventi chiave della fattispecie in modo chiaro e dettagliato durante una dozzina di interrogatori svolti nell'arco di cinque mesi. Tale valutazione non appare insostenibile. Infatti, sapere se lo zio della ricorrente abbia informato di persona o per telefono il correo dell'esistenza di un potenziale acquirente, o dove sia andata l'insorgente una volta uscita di casa, sono questioni marginali. In merito all'effettivo coinvolgimento dell'insorgente nella vicenda, ossia agli eventi chiave, e meglio alla vendita della cocaina a persona non identificata, alla negoziazione del prezzo al grammo e alle discussioni sorte a seguito del ritardo nel pagamento, la chiamata di correo non risulta incostante o contraddittoria e riferisce di circostanze di cui, come già rilevato dalla CARP, il correo ha avuto percezione diretta. 
 
4.2. L'insorgente ravvede arbitrio anche nel riconoscimento da parte della CARP del carattere disinteressato della chiamata di correo. Sarebbe infatti evidente che egli abbia inteso ottenere un vantaggio nella commisurazione della pena e migliorare la sua posizione processuale, tentando di far credere di essere un neofita dello spaccio.  
 
L'autorità cantonale stessa ha riconosciuto che la chiamata di correo proviene da persona interessata, aggiungendo comunque che, in concreto, il correo non ha alleggerito la sua posizione processuale, essendo stato condannato in prima persona per i fatti svelati. Ha inoltre rilevato che nulla lascia anche solo supporre che le dichiarazioni sul coinvolgimento dei chiamati in correità siano state rilasciate con l'intento di incastrarli in una vicenda alla quale erano estranei. Questa valutazione non appare insostenibile. Benché non menzionato nella sentenza impugnata, con ogni probabilità il correo avrà sì beneficiato di un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli inquirenti, nondimeno è stato condannato a una sanzione che non risulta simbolica. Neppure egli ha sminuito il proprio ruolo, atteso che, come osservato dalla CARP, non ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli, avendo confessato l'importazione dell'intera partita di cocaina e non solo degli ovuli consegnati allo zio della ricorrente. D'altra parte non si scorge, né è illustrato nel gravame, quale interesse avrebbe avuto il correo nel coinvolgere l'insorgente. 
 
4.3. La ricorrente si duole di arbitrio anche in punto alla ritenuta credibilità intrinseca della chiamata di correo. Il racconto di quest'ultimo avrebbe infatti dell'inverosimile. Sarebbe insostenibile considerarlo un semplice consumatore occasionale, al suo primo trasporto di cocaina, benché riesca a trovare un fornitore disposto a procuragli 500 grammi di cocaina a credito, che lo accompagna fino in Svizzera perché non si fida di lui, ma che poi si ferma a Lugano, lasciandolo andare da solo a Bellinzona. Significativi sarebbero inoltre il suo continuo viaggiare verso destinazioni non estranee da traffici internazionali di droga, nonché l'utilizzo di molteplici utenze telefoniche. Per l'insorgente sarebbe evidente che il correo non è quello che lui dice di essere, avendo dimestichezza con i traffici: è riuscito a ingurgitare l'intero quantitativo di stupefacente e a varcare diverse frontiere, disponeva di una bilancia e di un documento "contabile", strumenti peculiari degli spacciatori, senza dimenticare che aveva spacciato, rispettivamente regalato personalmente ingenti quantitativi di cocaina sulla piazza ticinese. Secondo la CARP, in modo del tutto inverosimile, il correo si sarebbe ravveduto, a causa del mancato pagamento della merce da parte della madre dell'insorgente, per poco più di fr. 3'000.--, confessando tutto prima a una sua amica e dopo a un poliziotto conoscente di quest'ultima. Per la ricorrente, parrebbe più logico che egli sia stato informato di un suo possibile coinvolgimento in qualche inchiesta, sicché sussisterebbero fondati dubbi sul suo sincero pentimento e la sua confessione.  
 
L'argomentazione, per la maggiore di carattere appellatorio, si fonda in parte su semplici illazioni, omettendo di rapportarsi con la sentenza impugnata: la CARP si è infatti limitata a rilevare l'incensuratezza del correo, anche se si è dichiarato consumatore occasionale di cocaina. Essa del resto non era chiamata a valutare le ragioni della confessione o l'autenticità del pentimento, bensì la credibilità intrinseca dell'esposto. A questo proposito, ha in particolare sottolineato che il correo né ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli né sottaciuto quelle favorevoli ai tre chiamati in causa. Ha anche osservato che lo svolgimento dei fatti descritti appare verosimile secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza della vita, segnatamente in punto al crescente nervosismo e alla lite sorta tra le parti e finita in una collutazione. 
 
4.4. Secondo la ricorrente, sarebbe arbitrario considerare la chiamata di correo supportata anche da elementi esterni. Le testimonianze di terze persone, richiamate nella sentenza impugnata, non l'avvalorerebbero affatto: il primo teste racconterebbe della presenza dell'insorgente a un incontro, mai menzionata dal correo, e designerebbe un luogo diverso; le dichiarazioni di un'altra teste sarebbero solo de relato e infine quelle di un'ulteriore teste sarebbero scarsamente credibili, perché, oltre a essere contraddittorie, sulla stessa peserebbe il sospetto di un suo coinvolgimento con il correo. Nemmeno i tabulati telefonici confermerebbero le dichiarazioni di quest'ultimo.  
 
La CARP ha constatato che la chiamata di correo è in gran parte confortata dalle prove raccolte dagli inquirenti, le uniche risultanze istruttorie in contrasto essendo le dichiarazioni dell'insorgente e di sua madre. I giudici cantonali hanno rilevato che le testimonianze di due persone, relative a fatti avvenuti in loro presenza, davano pieno riscontro alla narrazione del correo. In particolare uno di loro, oltre a raccontare di un litigio tra il fornitore e il correo e della visita a casa della madre della ricorrente, ha menzionato un incontro in un esercizio pubblico, nel corso del quale la stessa insorgente ha discusso con il fornitore in merito al pagamento della merce già consegnata. Giustamente la CARP ha considerato che questa testimonianza, relativa a fatti di cui l'uomo ha avuto percezione diretta (v. sentenza impugnata pag. 58), avvalorasse la chiamata di correo. Infatti, contrariamente a quanto addotto nel ricorso, la presenza dell'insorgente a questo incontro è stata ricordata pure dallo stesso correo (v. incarto cantonale all. 109 pag. 8 richiamato nella sentenza impugnata pag. 25 e 57 seg.), che inoltre ha indicato il medesimo esercizio pubblico. I giudici cantonali hanno anche menzionato le dichiarazioni di due donne, secondo le quali era noto che la famiglia della ricorrente fosse dedita al traffico di cocaina. Malgrado queste ultime siano effettivamente delle affermazioni  de relato, non risulta insostenibile usarle quale indizio per valutare la credibilità della chiamata di correo (v. art. 6 e 10 cpv. 2 CPP; v. pure in merito alla libera valutazione delle prove DTF 133 I 33 consid. 2.1 pag. 36). Del resto, le affermazioni ricorsuali sulla credibilità di una delle due risultano meramente appellatorie e fondate su semplici illazioni. La CARP ha pure notato che gli appunti sulla destinazione degli ovuli e sugli importi incassati, ritrovati tra gli effetti personali del correo, combaciano con le dichiarazioni rese agli inquirenti. Infine la chiamata di correo trova ulteriori riscontri nei tabulati telefonici, che attestano l'esistenza di numerosi contatti proprio con l'insorgente, senza che quest'ultima abbia saputo fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle del correo. Tutti questi elementi avvalorano la credibilità del racconto del correo. È quindi in modo sostenibile che la CARP ha ritenuto la chiamata di correo supportata da elementi esterni.  
 
4.5. Visto quanto precede i giudici cantonali potevano quindi, senza incorrere nell'arbitrio, né violare i principi in dubio pro reo, rispettivamente della presunzione d'innocenza, attribuire forza probatoria alla chiamata di correo.  
 
5.   
La ricorrente lamenta arbitrio perché la CARP avrebbe, senza alcun valido motivo, riconosciuto maggiore valenza alle dichiarazioni del correo, rispetto alle sue di segno opposto. Ella avrebbe fornito una versione sempre costante e univoca, dichiarandosi estranea ai fatti, come confermato dalle deposizioni della madre e dello zio. Nessuna prova confuterebbe le sue dichiarazioni. 
 
Come già menzionato (v. consid. 4.4), la CARP ha rilevato che le uniche risultanze istruttorie in contrasto con la chiamata di correo sono proprio le dichiarazioni della ricorrente e di sua madre. Queste si sono manifestate apodittiche, palesemente menzognere, contraddittorie, pretestuose e prive di riscontri oggettivi. Sennonché l'insorgente non si confronta affatto con questa valutazione, limitandosi ad affermare il contrario, senza un'adeguata motivazione. Di transenna, rilevasi che, oltre che dalla chiamata di correo, le dichiarazioni della ricorrente sono confutate anche da una testimonianza diretta di una terza persona. 
 
6.   
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe tratto delle deduzioni insostenibili dalla chiamata di correo. Sarebbe infatti arbitrario ritenere che ella abbia avuto un ruolo centrale nella vendita di 300 grammi di cocaina. In realtà l'unico ad avere un ruolo centrale sarebbe stato suo zio, con cui il correo asserisce di avere avuto i contatti e al quale avrebbe consegnato lo stupefacente. 
 
La censura si fonda essenzialmente su una lettura personale e parziale sia della chiamata di correo sia delle altre prove, tra cui in particolare i tabulati telefonici, che attestano di contatti tra il correo e la ricorrente. La CARP ha riportato i passaggi della chiamata di correo, da cui ha stabilito la responsabilità dell'insorgente per lo spaccio di 30 ovuli (v. sentenza impugnata pag. 57-59). Oltre a essere stata definita la persona di fiducia della madre in sua assenza, dalle dichiarazioni del correo risulta che lei ha venduto all'ignoto acquirente lo stupefacente (sentenza impugnata pag. 24 e 59), che sempre lei ha tentato insieme allo zio di negoziare al ribasso il prezzo al grammo, dirigendo le relative trattative (sentenza impugnata pag. 23 e 57), e ancora lei ha convinto il fornitore ad accettare la dilazione del pagamento (sentenza impugnata pag. 25 e 58). In simili circostanze, nel ritenere la ricorrente colpevole dello spaccio dello stupefacente, la CARP non ha tratto alcuna deduzione insostenibile. Oltre a essere inammissibile, la critica di arbitrio risulta infondata. 
 
In simili circostanze, la condanna della ricorrente non viola il divieto dell'arbitrio, né il principio in dubio pro reo e neppure quello della presunzione d'innocenza. 
 
 
7.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Tenuto conto della situazione finanziaria dell'insorgente e considerato che le conclusioni ricorsuali non apparivano fin dall'inizio prive di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
L'avv. Patrick Gianola viene incaricato del gratuito patrocinio della ricorrente e per la procedura in sede federale al medesimo viene corrisposta un'indennità di fr. 3'000.--, a carico della cassa del Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 settembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy