Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_12/2020
Decreto del 18 novembre 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
SWICA Assicurazione malattia SA,
controparte.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 settembre 2020 (9C_495/2020).
Visto:
la sentenza del 28 settembre 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 20 maggio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 in materia di assicurazione contro le malattie,
la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020 (timbro postale),
il decreto del 3 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione,
lo scritto del 4 novembre 2020 (timbro postale) del curatore avv. B.________,
considerando:
che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione U.________ ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A.________, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6),
che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A.________ l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti),
che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie,
che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF , in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,
che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell' art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ,
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF),
che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 18 novembre 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi