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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.82/2004 
6S.228/2004 /biz 
 
Sentenza del 3 novembre 2004 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
Corte di cassazione e di revisione penale, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
6P.82/2004 
art. 9 Cost. e art. 32 cpv. 1 Cost. (procedura penale; arbitrio, presunzione d'innocenza), 
 
6S.228/2004 
commisurazione della pena (infrazione aggravata alla 
LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte aggravato, ripetuta organizzazione criminale), 
 
ricorso di diritto pubblico (6P.82/2004) e ricorso per cassazione (6S.228/2004) contro la sentenza del 
19 aprile 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 16 giugno 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano dichiarava A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale, per cui, tenuto conto di una lieve scemata responsabilità, lo condannava a 14 anni di reclusione e a una multa di fr. 50'000.--, computato il carcere preventivo sofferto, interdicendogli inoltre l'esercizio dell'avvocatura per un periodo di 5 anni, disponendo un trattamento ambulatoriale ex art. 43 CP e ordinando infine numerose confische tra cui quella del denaro contante, per un ammontare totale di fr. 11'949'160.--, sequestrato dalle autorità in occasione di una delle perquisizioni del suo studio effettuate nell'agosto 2000. 
Gli accertamenti di fatto ritenuti a fondamento di tale sentenza sono i seguenti: 
- Per quanto concerne l'infrazione aggravata alla LStup, A.________ faceva pervenire tramite terzi al narcotrafficante e boss di Cosa Nostra B.________ ingenti importi di denaro, mediando in tal modo il finanziamento, rispettivamente concorrendo al finanziamento di un traffico di cocaina, per quantità che sapeva o doveva presumere tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, poi concretizzatosi ad opera e per l'organizzazione di B.________, C.________ e altri, sfociato il 5 marzo 1994 nel sequestro di 5,4 t di cocaina da parte della polizia italiana a Borgaro Torinese (operazione "Cartagine"), poco prima che gli emissari di B.________ e delle cosche della 'ndrangheta, cui il carico era destinato, potessero recuperarlo. 
- Contestualmente al reato di ripetuto riciclaggio di denaro, A.________ compiva ripetutamente atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva, rispettivamente doveva presumere essere provento di attività criminali, segnatamente tra il 10 e il 29 giugno 1993 egli aveva fatto cambiare in dodici occasioni, prima in franchi poi in dollari, la somma complessiva di 6'511'000'000 lire italiane, occultandola temporaneamente nel caveau del proprio studio, per consegnarla in seguito a D.________ e E.________, salvo trasportarne personalmente a Caracas una parte (1'900'000 USD), insieme con F.________, e consegnarla a B.________, di cui D.________ e E.________ erano emissari; inoltre, fra il 14 luglio e l'8 agosto 1993, in diciannove occasioni A.________ faceva cambiare in franchi svizzeri l'importo complessivo di 9'967'290'000 lire italiane, occultandolo dapprima nel caveau del proprio studio e consegnandolo poi in buona parte a D.________ e al genero di B.________, G.________; nel luglio-agosto 1993 A.________ occultava inoltre nel proprio studio somme consegnategli da E.________ per complessivi fr. 2'300'000.--, di cui fr. 900'000.-- ricevuti il 27 luglio 1993 e fr. 1'400'000.-- il 4 agosto successivo; tra il 21 settembre 1993 e il 14 settembre 1995 egli versava altresì, in tredici occasioni, la somma di fr. 1'302'000.--, rimasta in suo possesso dopo svariate operazioni di cambio, sul conto V.________. presso l'allora banca W.________ (attuale banca X.________, Lugano), fatta accreditare in ragione di fr. 1'007'013.90, come da ordine ricevuto, su un conto dello studio legale Y.________ di New York, nell'interesse di B.________; infine tra l'autunno 1997 e la primavera 1998 A.________ concorreva nel rimettere fr. 65'000.-- e complessivi 750'000 USD nella disponibilità della famiglia C.________. 
- Infine per quanto riguarda il reato di ripetuta organizzazione criminale, A.________ sosteneva ripetutamente organizzazioni criminose nella loro attività, segnatamente nel contesto dell'operazione denominata "Coccodrillo" da lui realizzata con soggetti facenti capo alle famiglie della 'ndrangheta T.________, I.________ e L.________; in tale veste egli promuoveva il trasferimento dall'Italia alla Svizzera (in quattordici occasioni fra l'estate 1999 e l'agosto del 2000) di somme di denaro per un totale di 55'524'523'000 lire italiane, somme che previa importazione in Svizzera erano da lui fatte cambiare, prima in franchi svizzeri e poi parzialmente in dollari; dopo temporaneo deposito nel caveau del proprio studio egli provvedeva a trasferire il denaro in Italia, rimettendolo nella disponibilità delle mandanti organizzazioni criminali. 
A.________ veniva invece prosciolto dalle ulteriori imputazioni contenute nell'atto d'accusa emanato il 27 gennaio 2003 dal Procuratore pubblico. 
B. 
Il 19 aprile 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dal condannato contro la sentenza di primo grado, di cui chiedeva l'annullamento per quanto riguarda l'infrazione aggravata alla LStup ed una parte del reato di riciclaggio, con riduzione della pena - per i rimanenti reati - a 5 anni di reclusione. 
 
C. 
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione il condannato insorge dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP, chiedendone l'annullamento. Nel quadro del ricorso di diritto pubblico postula inoltre la sua immediata scarcerazione a titolo supercautelare. 
D. 
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il Procuratore Generale, con risposte del 12 luglio 2004, da un lato domanda la reiezione del ricorso di diritto pubblico e della relativa domanda di immediata scarcerazione, e dall'altra contesta la ricevibilità del ricorso per cassazione, subordinatamente la sua fondatezza, domandandone a sua volta la reiezione. 
E. 
Il 22 luglio 2004 il giudice presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto la domanda supercautelare di scarcerazione. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 249 consid. 2; 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii). 
1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio negli accertamenti dei fatti e la presunzione di innocenza, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
 
2. Ricorso di diritto pubblico (6P.82/2004) 
2.1 Introdotto in tempo utile per violazione di diritti costituzionali (art. 9 e 32 cpv. 1 Cost.) contro una decisione finale della suprema istanza del Cantone, il ricorso è in linea di massima ricevibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica. 
2.2 In base all'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali rispettivamente delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 127 I 38 consid. 4 pag. 43; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). 
3. 
Contestata è solo la condanna, confermata nella sentenza impugnata, per infrazione aggravata alla LStup. Tale condanna, a mente del ricorrente, è frutto di accertamenti arbitrari in merito alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo della fattispecie prevista all'art. 19 n. 1 cpv. 7 LStup. Egli lamenta in entrambi i casi anche una violazione della presunzione d'innocenza e del principio "in dubio pro reo". 
4. 
4.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano, dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b e rinvii). Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). 
4.2 In ambito di accertamento dei fatti e valutazione delle prove il principio "in dubio pro reo", quale corollario alla garanzia della presunzione d'innocenza giusta gli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4). 
4.3 Riferito all'onere della prova il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce al riguardo di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d). 
4.4 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può venire diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie la CCRP aveva sui quesiti posti nel ricorso di diritto pubblico un potere cognitivo simile a quello del Tribunale federale (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI). In questo caso, il Tribunale federale non si limita a esaminare se l'ultima istanza cantonale sia caduta nell'arbitrio: un siffatto modo di procedere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in questo campo al giudice costituzionale, introducendo a torto una duplice limitazione del potere di esame del Tribunale federale. Si tratta al contrario di sapere se la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbitraria o no: nella fattispecie, occorre quindi esaminare se la Corte delle assise criminali sia incorsa in una valutazione arbitraria delle prove e se la CCRP abbia pertanto negato a ragione oppure a torto l'arbitrio. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 consid. 1; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 e segg.). Anche se la decisione del primo giudice non può essere impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove da questi eseguita con il susseguente avallo dell'ultima istanza cantonale. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte del giudice di merito (DTF 125 I 492 consid. 1 a/cc). 
5. 
5.1 La condanna per infrazione aggravata alla LStup è contestuale ad un traffico di droga concretizzato dal boss del narcotraffico B.________ assieme a C.________ e altri soggetti, i quali hanno organizzato un carico di cocaina partito da Cartagena il 20 dicembre 1993 e giunto a Genova il 27 gennaio 1994. L'operazione è poi sfociata, il 5 marzo 1994, nel sequestro di 5,4 t di cocaina da parte della polizia italiana a Borgaro Torinese. Secondo i giudici cantonali il ricorrente ha funto da intermediario per il finanziamento di tale traffico illecito, rispettivamente concorso nel suo finanziamento, consegnando nell'agosto 1993 allo stesso B.________, tramite D.________, una somma di fr. 5'000'000.-- in biglietti da mille proveniente da narcotraffico (sentenza impugnata, pag. 4 e segg.). 
5.2 Secondo il ricorrente, la Corte di prima istanza e la CCRP "hanno arbitrariamente considerato che proprio la somma di fr. 5'000'000.-- riciclata dal ricorrente, e da lui fatta pervenire al narcotrafficante B.________ tramite D.________ nell'agosto 1993, sarebbe stata quella ricevuta da C.________ e investita in un nuovo traffico di cocaina di almeno 5 t " (ricorso pag. 4). Contestate non sono dunque le consegne in quanto tali di soldi riciclati da parte del ricorrente a persone che agivano per conto di B.________, bensì il collegamento tra le dazioni in questione ed il loro riutilizzo da parte di B.________ nel suddetto traffico. 
5.2.1 Una prima serie di argomentazioni ruota attorno alla ricostruzione cronologica delle avvenute dazioni di denaro, nonché dei vari carichi di stupefacenti. L'insorgente lamenta arbitrarietà nel fatto che la sentenza impugnata escluda un collegamento temporale fra l'accertata consegna di 300'000 USD da parte di M.________ a B.________, avvenuta nell'aprile 1993, e quella dei fr. 5'000'000.-- poi confluiti nel pagamento di un nuovo carico di droga. Viene in particolare ritenuta arbitraria la seguente conclusione contenuta nella sentenza di primo grado e avallata dalla CCRP: 
"[...] il 6-7 aprile 1993 N.________ e M.________ si recarono a Caracas perché lo esigeva B.________, il quale voleva [...] che il denaro gli fosse rimesso almeno in parte in contanti e sul posto. [...] per assecondare la richiesta di B.________, quel giorno M.________ riuscì a fare un prelievo di 300'000 USD presso la filiale di Caracas della banca Z.________, somma che consegnò seduta stante a B.________, il che esclude che l'arrivo a Caracas di N.________ e di M.________ del 6-7 aprile 1993 sia da collegare al trasporto da parte di uno dei due di fr. 5'000'000.-- (pag.158). 
Tali accertamenti vengono denunciati come arbitrari "nella misura in cui contrastano clamorosamente con quanto sostenuto da C.________ nei propri verbali 20-21 maggio 1999, e con quanto emerge dalle sentenze italiane di primo e secondo grado, denominate Cartagine" (ricorso pag. 5). 
A corollario di questo argomento viene inoltre giudicata del tutto gratuita ed erronea la conclusione dell'autorità cantonale, secondo la quale l'incontro a Caracas di B.________ e di N.________ di cui ha riferito C.________, e al quale ha fatto seguito la consegna a B.________ del denaro per comperare la cocaina, non è quello del 6-7 aprile 1993 bensì quello successivo, che si colloca nel periodo in cui si stava già preparando il carico di oltre 5 t di cocaina (ricorso pag. 7 e seg.). 
L'intento è dunque quello di sostenere che B.________ abbia ricevuto il denaro necessario per finanziare i suoi traffici, già nell'aprile 1993 da parte di N.________ e/o M.________, per cui la consegna di fr. 5'000'000.-- in biglietti da mille effettuata dal ricorrente nell'agosto dello stesso anno, non sarebbe più relazionabile con il suddetto narcotraffico. Sennonché il ricorrente a suffragio della sua tesi alternativa si limita a fornire una propria personale versione dei fatti, con argomenti di natura essenzialmente appellatoria, ricomponendo stralci dei verbali d'interrogatorio di C.________ e delle sentenze italiane di primo e secondo grado, denominate "Cartagine" (ovvero la sentenza 3 aprile 1998 della Corte di Assise di Torino e la sentenza 25 luglio 2000 della Corte di Assise d'appello di Torino), ma senza sostanziare alcuna forma di arbitrio negli accertamenti operati dai giudici cantonali. Essi hanno al contrario analizzato in maniera approfondita tutti gli elementi probatori a disposizione, ricostruendo in maniera lineare e rigorosa la cronologia delle varie operazioni di finanziamento, non da ultimo colmando talune lacune lasciate aperte dalle stesse sentenze del parallelo procedimento penale italiano. Che da alcune affermazioni contenute nei verbali d'interrogatorio di C.________ possano emergere puntuali incongruenze è inevitabile anche solo in considerazione del tempo intercorso tra il momento degli interrogatori, avvenuti nel maggio 1999, e quello degli avvenimenti da lui riferiti, risalenti a ben sei anni prima. Ciò non toglie comunque che il quadro complessivo dei fatti, accertati in sede cantonale, non presta il fianco ad alcuna censura di rango costituzionale, ma anzi appare congruamente documentato e comunque scevro di arbitrii. Come giustamente evidenzia il Procuratore Generale nelle sue osservazioni al gravame, il ricorrente tende ad estrapolare singoli indizi ritenuti dai giudici cantonali, cercando di stravolgerli e interpretarli unilateralmente, al di fuori del contesto generale in cui essi al contrario vanno inseriti (v. osservazioni del 12 luglio 2004, pag. 3). Sia dalla sentenza di primo grado che da quella d'appello del procedimento Cartagine appare del resto chiaramente come lo scopo ed il contenuto dell'incontro del 6-7 aprile 1993 all'hotel XX.________ di Caracas, fra B.________, E.________, N.________ e M.________, non potevano certamente essere quelli ipotizzati dalla difesa, visto che si parla esclusivamente della somma di 500.000 USD (recte: 300'000 USD) consegnata da M.________ a B.________ a parziale saldo del debito in ragione di un precedente traffico, senza alcun riferimento ad eventuali dazioni a finanziamento di susseguenti traffici (incarto cantonale 76, pag. 1038; 79, pag. 1051). È sì vero che M.________ si era dichiarato in grado di raccogliere forti somme di denaro, ma non vi è traccia di accertamenti che permettano di concludere che in quella stessa occasione M.________ abbia effettuato le dazioni ipotizzate dalla difesa. Dalle deposizioni di C.________ risultano altresì vaghi riferimenti ad una possibile consegna di denaro da parte di N.________ a B.________. C.________ ha tuttavia precisato di essere rimasto in disparte durante l'incontro e di non avere visto scambio di denaro, ma semplicemente di essere dell'opinione che la persona che si è poi rilevata essere N.________ potesse essere venuta per portare del denaro a B.________, perché pochi giorni dopo B.________ gli aveva portato fr. 5'000'000.-- in biglietti da mille e 700'000'000 lire italiane "che servivano per comprare la cocaina". Ed ha subito aggiunto: 
"Non ricordo con riferimento a quali carichi. Ritengo che fosse la cocaina del carico dei 5'000 kg ma non ricordo esattamente il periodo in cui è avvenuta questa consegna di denaro, se pochi giorni dopo l'incontro o più tardi, dopo il terzo carico. Ricordo che B.________ voleva togliersi il denaro da casa perché già erano stati arrestati i fratelli O.________ e temeva la sorpresa della polizia" (verbale 21 maggio 1999, incarto cantonale 17, n. 5.3 pag. 4; cit. anche nella sentenza di primo grado, pag. 130). 
Informato quindi dagli inquirenti italiani che lo stavano interrogando, che N.________ era stato a Caracas il 6-7 aprile 1993, C.________ - il quale ha sempre associato temporalmente la ricezione di denaro da parte di B.________ a una visita di N.________ a Caracas - ha quindi concluso che la consegna del denaro debba essere avvenuta in quell'occasione. A questo proposito i giudici cantonali hanno però giustamente inserito le dichiarazioni di C.________ nel contesto in cui sono avvenute, sottolineando come gli inquirenti italiani che lo hanno interrogato gli avevano fornito dei riferimenti temporali lacunosi, che non tenevano conto del fatto, solo susseguentemente accertato, che N.________ si era recato più volte a Caracas e non solo quindi in occasione dell'incontro del 6-7 aprile 1993 all'hotel XX.________. Non diversamente è stata interpretata la dichiarazione di C.________ dai giudici italiani, i quali nella sentenza Cartagine d'appello hanno concluso "che la dazione di franchi svizzeri di cui ha parlato C.________ non fu contestuale all'incontro in questione" (incarto cantonale 79, pag. 1095). D'altro canto, C.________ aveva sempre parlato della persona che sdoganava i container, ossia di N.________, mentre non aveva mai nominato l'altro uomo, pure presente all'incontro del 6-7 aprile 1993, ossia M.________. Senza incorrere in arbitrio i giudici cantonali hanno dunque escluso che la somma cui faceva riferimento C.________ potesse essere stata trasportata da N.________ o M.________ nell'aprile 1993. Scartata questa ipotesi e tenuto conto del fatto che sia N.________ che C.________ si erano in seguito recati più volte a Caracas, ed in particolare nell'agosto 1993, i giudici cantonali potevano quindi concludere, con sostenibile deduzione comunque inattaccabile dal profilo dell'arbitrio, che C.________ avesse ricevuto in consegna la somma necessaria per pagare il narcotraffico in questione proprio nell'agosto 1993, e che in questa somma fossero compresi i fr. 5'000'000.-- in biglietti da mille che il ricorrente, il 6 agosto 1993, aveva consegnato all'emissario di B.________, D.________. Come giustamente rilevato dai giudici di merito con il pieno avallo della CCRP, concordano infatti sia i tempi che l'importo, la valuta ed il taglio delle banconote (sentenza impugnata, pag. 17). 
 
5.2.2 Non sono destinate a miglior sorte nemmeno le censure contenute a pag. 8 e seg. del gravame, riguardanti in particolare l'avvio della preparazione del traffico di cocaina in questione. A mente del ricorrente le discussioni ed i preparativi in merito erano già in corso nell'aprile 1993, mentre l'autorità cantonale li ha arbitrariamente situati nell'agosto 1993. Tale affermazione è in palese contrasto con quanto dichiarato sia da C.________ che da P.________, ovvero che l'organizzazione dell'ultimo carico verso l'Italia (quello cioè che finì sequestrato a Borgaro Torinese) venne decisa alla festa di matrimonio della figlia di B.________ e di G.________, avvenuta nel periodo agosto-settembre 1993 (v. incarto cantonale 17, n. 5.2 pag. 13 e doc. dib. 12, pag. 6; sentenza impugnata, pag. 23; sentenza di primo grado, pag. 159). Lo stesso N.________, del resto, interrogato nell'aprile 1994 nell'ambito del procedimento Cartagine, aveva dichiarato all'autorità giudiziaria italiana come l'organizzazione di una nuova importazione di cocaina era iniziata dopo il sequestro in Brasile del penultimo carico, ovvero dopo il 2 luglio 1993 (v. incarto cantonale 72, pag. 396). Di fronte a questo insieme univoco di indizi è comprensibile, e comunque resiste alla censura di arbitrio, il fatto che i giudici cantonali abbiano privilegiato questa tesi, rispetto a quella che in un altro passo del verbale di C.________ sembrerebbe filtrare, laddove egli afferma di non avere partecipato ai lavori di imballaggio della cocaina giunta a Genova dal Venezuela il 17 marzo 1993, perché doveva interessarsi di organizzare il carico successivo (verbale 20 maggio 1999, incarto cantonale 17, n. 5.2 pag. 12). E non sono nemmeno di particolare momento i passi della sentenza Cartagine di primo grado citati dal ricorrente, riferiti come sono a semplici discussioni, avvenute fra B.________, E.________, N.________ e M.________ in occasione dell'incontro a Caracas all'inizio di aprile 1993, in cui è stata ventilata la possibilità di far partire i carichi direttamente dalla Colombia o comunque di effettuare carichi ancora più sostanziosi (incarto cantonale 76, pag. 1038 e 1171), senza però che si possa già parlare di atti preparatori in vista del susseguente narcotraffico. Piuttosto a quel momento si trattava ancora di vaghi progetti e speculazioni, stadio che non comporterebbe nemmeno l'esistenza di preparativi ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup (v. a questo proposito DTF 117 IV 309 consid. 1a; 112 IV 106 consid. 3, 106 IV 74 consid. 3b; nonché la sentenza del 6 agosto 2003 in merito alla causa 6S.50/2003, consid. 12.3). 
5.2.3 Da ultimo per quanto riguarda la contraddizione ravvisata nel fatto che i rapporti finanziari fra N.________ e B.________ si sarebbero inspiegabilmente capovolti nel giro di poco tempo, passando da una posizione creditoria di B.________ nell'aprile 1993 ad una posizione debitoria nei mesi di agosto-settembre dello stesso anno, va rilevato come i giudici cantonali di prima istanza non hanno approfondito la questione, per cui la critica non sarebbe priva di una certa pertinenza. Sennonché la censura non è stata sollevata nel previo ricorso per cassazione cantonale, dove anzi la questione viene implicitamente data come acquisita prendendola poi come spunto per formulare critiche di tutt'altro tipo (v. ricorso alla CCRP, pag. 13 e segg.). Proposta per la prima volta in questa sede, essa risulta dunque inammissibile per mancato esaurimento delle istanze di ricorso cantonali (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b). Essa si riferisce per altro ad un aspetto tutto sommato marginale dell'intera ricostruzione dei fatti, eventualmente sollevabile nel contesto di un appello, ma insufficiente a mettere in discussione, dal limitato profilo delle censure ricevibili in sede di ricorso di diritto pubblico, il solido castello probatorio su cui i giudici cantonali hanno altrimenti fondato la propria ricostruzione degli elementi oggettivi della fattispecie. L'ipotesi formulata dalla difesa secondo la quale "per forza di cose N.________ e/o M.________ devono avere fatto pervenire a B.________ ingenti somme di denaro dopo l'incontro dell'aprile 1993 a Caracas e prima delle discussioni finali sul traffico di 5 t " (ricorso pag. 11) non trova del resto riscontro in nessun atto processuale, per cui è una pura speculazione teorica. Di una personale posizione debitoria di N.________ nei confronti di B.________ nel mese di aprile 1993 non c'è inoltre nessuna traccia nella sentenza di primo grado, visto che è M.________ ad avere consegnato 300'000 USD a B.________ e non certo N.________ (sentenza di primo grado, pag. 158). Anzi dalla sentenza 3 aprile 1998 della Corte di Assise di Torino emerge piuttosto che B.________ ha voluto la presenza di N.________ a tale incontro "per sua sicurezza" (incarto cantonale 76, pag. 1038), ma non perché N.________ in persona gli dovesse dei soldi. Inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali, la censura sarebbe quindi infondata anche nel merito. 
5.2.4 Da tutto ciò discende che su questo punto l'impugnativa va respinta nella limitata misura della sua ammissibilità. 
5.3 A mente del ricorrente la ricostruzione cronologica dei fatti operata dai giudici cantonali, fin qui esaminata dal profilo del divieto dell'arbitrio, viola anche il principio "in dubio pro reo" (ricorso pag. 9 e segg.). 
 
Sennonché, anche da quest'altro profilo, le censure sollevate nel gravame si rivelano in gran parte appellatorie e come tali irricevibili. I giudici cantonali hanno accertato i fatti relativi agli elementi oggettivi della fattispecie rispettando la presunzione d'innocenza ed il principio "in dubio pro reo", sia nella valutazione delle prove che nella ripartizione dell'onere probatorio. La tesi difensiva più volte ribadita nel gravame, secondo la quale l'importo necessario per finanziare il narcotraffico sarebbe stato ricevuto da C.________ ben prima che il ricorrente entrasse in contatto con B.________, è destinata a sgretolarsi di fronte al solido concatenamento di indizi raccolto dalla pubblica accusa e attentamente vagliato sia dai primi giudici che dalla CCRP. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame la deposizione di C.________ non è stata né disattesa né stravolta. L'autorità cantonale l'ha piuttosto integrata con tutta una serie di riscontri e argomentazioni che resistono a qualsiasi censura di rango costituzionale, ed ai quali in questa sede non si può far altro che rimandare (v. sentenza di primo grado, pag. 155 e segg.; sentenza impugnata, pag. 18 e segg.). 
Non è infine di alcuna inferenza sulla questione in esame il fatto, sollevato nel gravame, che B.________ disponesse di un'organizzazione completa per quanto riguarda i suoi traffici di cocaina e beneficiasse della struttura finanziaria messa in piedi da M.________. Non si comprende infatti come questo argomento possa scalfire la tesi accusatoria, fatta propria dai giudici cantonali. Che M.________ fosse "in grado di fornire a B.________ qualsiasi valuta e a maggior ragione franchi svizzeri" (ricorso pag. 9) non è da escludere, anche visti gli enormi flussi finanziari accertati dall'autorità giudiziaria italiana (v. incarto cantonale 76, pag. 1184 e segg.), ma ciò non toglie che la ricostruzione cronologica dei fatti operata in sede cantonale sia rispettosa del principio "in dubio pro reo", visto che per invalsa giurisprudenza del Tribunale federale, semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti a far ritenere disattesa la massima in questione (DTF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). La sentenza DTF 122 IV 211, invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi difensive, nulla toglie all'incensurabile fondatezza delle considerazioni dei giudici cantonali. In tale sentenza infatti il Tribunale federale ha certamente stabilito che occorre differenziare con chiarezza tra il reato di riciclaggio e il reato di finanziamento di un traffico di stupefacenti, ma non ha fatto riferimento in modo specifico al rigore richiesto in materia d'indizi per sostanziare un collegamento tra i soldi riciclati e in seguito riutilizzati in un ulteriore traffico di stupefacenti. E non è nemmeno necessario richiamare la questione sollevata di transenna e lasciata indecisa nella sentenza non pubblicata 6S.131/2002 del 25 settembre 2002, anch'essa citata nel gravame, in merito al fatto che, dati i problemi di prova che sorgono in simili casi, un'alta verosimiglianza potrebbe essere sufficiente. Nel caso specifico le autorità cantonali hanno infatti ritenuto, senza prestare il fianco a critiche di rango costituzionale, "non solo altamente verosimile, bensì praticamente certo il collegamento (in ragione di fr. 5'000'000.-- quantomeno) tra i soldi riciclati da A.________ e il loro riutilizzo da parte di B.________ per finanziare un nuovo narcotraffico" (sentenza di primo grado, pag. 160). 
5.4 Riassumendo, su questo punto il ricorso va respinto nella limitata misura della sua ammissibilità. 
5.5 Contestati sono anche gli accertamenti relativi all'elemento soggettivo della fattispecie. 
5.5.1 A questo proposito il ricorrente parte giustamente dal presupposto che quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta come eventualità, è una questione di fatto, per cui le conclusioni in merito possono essere esaminate dal Tribunale federale solo dal profilo del diritto costituzionale, mentre non potrebbero essere oggetto di ricorso per cassazione (DTF 128 I 177 consid. 2.2; 119 IV 1 consid. 5a pag. 3 e rinvii). Egli esordisce dunque con argomentazioni relative all'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Sennonché la CCRP ha già rilevato, a fronte degli argomenti contenuti nel pregresso ricorso per cassazione cantonale, come le censure sollevate in merito dall'insorgente si fondino su una personale valutazione delle risultanze istruttorie, inidonea a sostanziare critiche di arbitrio (sentenza impugnata, pag. 26). Al proposito, in questa sede spettava quindi al ricorrente spiegare come e perché l'ultima istanza cantonale ha negato a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Non basta però riproporre in quanto tali gli argomenti già addotti in sede di ricorso per cassazione cantonale, ma occorre confrontarsi anche con le motivazioni dell'ultima istanza cantonale, in caso contrario non sono adempiuti i requisiti di motivazione per un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1 a/cc pag. 495). 
5.5.2 Il ricorrente denuncia come del tutto insostenibile l'accertamento dei giudici cantonali secondo il quale gli sarebbe imputabile un dolo eventuale, avendo egli dovuto essere consapevole della possibilità che l'importo di fr. 5'000'000.-- da lui riciclato sarebbe poi stato reinvestito in un futuro traffico di stupefacenti (ricorso pag. 12 e segg.). Egli tuttavia non entra nel merito delle motivazioni dell'ultima istanza cantonale, ma si limita a riaffermare le critiche già espresse nel previo ricorso, già giudicate appellatorie e quindi irricevibili dalla CCRP. Nello svolgimento delle proprie argomentazioni, il ricorrente ripropone sostanzialmente la propria versione dei fatti, contrapponendola a quella ritenuta dalle autorità cantonali. Per fare ciò elenca nuovamente i passaggi della sentenza di primo grado, che egli ritiene arbitrari, mentre per quanto riguarda le motivazioni della CCRP egli si limita a richiamare le pagine della sentenza impugnata in cui sono state avallate le considerazioni della Corte di merito, senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni dell'ultima istanza cantonale. Si tratta di un modo di argomentare che non adempie i requisiti di motivazione per un ricorso di diritto pubblico. La CCRP ha peraltro rettamente considerato come non si possa assolutamente considerare arbitraria la conclusione dei primi giudici, secondo cui il ricorrente non poteva ignorare l'eventualità concreta e probabile - vista la sua conoscenza di B.________ e del fatto che egli era un boss internazionale del traffico di droga, succeduto al clan della famiglia O.________ -, che il denaro fosse reinvestito proprio nel traffico di droga. È sì vero che il ricorrente non ha concorso materialmente a pianificare la spedizione delle 5,4 t di cocaina, questo tuttavia non toglie che conoscendo B.________ e le sue attività criminali, non poteva seriamente credere che il denaro riciclato potesse servire ad altri scopi se non al traffico di droga. Tanto meno se si considera che il ricorrente era stato inserito nel giro da TT.________, anch'egli a lui noto per essere un trafficante di cocaina (v. sentenza impugnata, pag. 28).Scopo del riciclaggio non è del resto necessariamente, come invece erroneamente ipotizzato nel gravame a pag. 14, quello di reinserire denaro di provenienza illecita nel circuito legale, ma in primis quello di celare all'autorità inquirente valori patrimoniali di provenienza criminale, occultando o confondendo le tracce finanziarie di precedenti reati e creando eventualmente basi più solide per la perpetuazione dell'attività criminosa (v. ad es. Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 394). Non fa quindi differenza se i valori patrimoniali oggetto di riciclaggio servano o meno alla commissione di nuovi crimini (DTF 119 IV 242 consid. 1b). Questo non significa però, come sostenuto nel gravame, che i giudici cantonali abbiano stravolto la giurisprudenza del Tribunale federale, permettendo "di ritenere il reato di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 7 LStup a carico di qualsiasi persona che ricicla una determinata somma di soldi, e che la restituisce al narcotrafficante" (ricorso pag. 14). Essi hanno invece ben distinto le due fattispecie dimostrando, sulla base di accertamenti resistenti alla censura di arbitrio, come il ricorrente ha assunto un ruolo che va ben oltre quello di un mero riciclatore di denaro, contribuendo in maniera decisiva, mediante i propri fattivi servigi finanziari e la propria intermediazione, alla concretizzazione del traffico di cocaina in questione. 
5.5.3 Ineccepibile dal profilo della censura di arbitrio, l'accertamento dei giudici cantonali regge senz'altro anche in ordine alla presunzione d'innocenza. In questo senso i giudici cantonali hanno correttamente escluso che al ricorrente possa essere imputata una semplice negligenza e non una consapevolezza cosciente. Come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata gli indizi che B.________ riutilizzasse il denaro riciclato in nuovi traffici di droga "erano a dir poco allarmanti": 
"Il flusso di denaro oggetto di ripetuto riciclaggio era tale che, attuato per un importante narcotrafficante dedito al commercio internazionale di cocaina come attività principale (ciò che il ricorrente sapeva), non poteva semplicemente lasciar credere nel generico reimpiego dei fondi in operazioni lecite. E se si pensa che il ricorrente ha agito proprio per il capofila di un'organizzazione criminale, mal si comprende come egli potesse confidare in investimenti leciti" (sentenza impugnata, pag. 31 e seg.). 
Questa conclusione della CCRP si basa su di una valutazione globale e oggettiva degli accertamenti disponibili. Nel complesso essa ha congruamente dimostrato, senza lasciare spazio a rilevanti e insopprimibili dubbi, che il ricorrente non poteva disconoscere che la somma di fr. 5'000'000.--, da lui personalmente consegnata all'emissario di B.________ D.________, fosse destinata a venire reinvestita in un nuovo traffico di droga. 
5.6 In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto nella limitata misura della sua ammissibilità. 
 
6. Ricorso per cassazione (6S.228/2004) 
6.1 Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
 
6.2 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 63 CP. Trattandosi di una norma di diritto federale, il ricorso sarebbe di massima ammissibile. Sennonché la CCRP su questo punto non è entrata nel merito del previo ricorso, considerandosi inabilitata "a sindacare la commisurazione della pena, come tale non contestata né nel memoriale scritto, né nel corso dell'odierno dibattimento" (sentenza impugnata, pag. 35). Il ricorrente a questo proposito si è limitato a definire "alquanto sorprendente" la decisione della CCRP, concludendo tuttavia che nell'ambito del presente gravame occorra riferirsi per quanto attiene alla violazione dell'art. 63 CP alle considerazioni riportate nella sentenza di prima istanza (ricorso pag. 2). A torto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 268 n. 1 PP; DTF 123 IV 42 consid. 2a). Di conseguenza, dato che le carenze formali eccepite dalla CCRP sono di esclusiva pertinenza della procedura cantonale e sono inoltre pregiudiziali all'applicazione delle norme federali, in particolare dell'art. 63 CP, su cui è altrimenti fondato il gravame, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle censure in esso contenute. Per questi motivi il ricorso risulta inammissibile e va disatteso. 
7. Sulle spese 
In base all'art. 156 cpv. 1 OG (ricorso di diritto pubblico) e all'art. 278 cpv. 1 PP (ricorso per cassazione) le spese seguono la soccombenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
Il ricorso per cassazione è inammissibile. 
3. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché al Ministero pubblico della Confederazione. 
Losanna, 3 novembre 2004 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: