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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 222/04 
 
Sentenza del 5 settembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, rappresentato dalla Società di Soccorso Senza Confine, 6917 Barbengo, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 22 marzo 2004) 
 
Fatti: 
A. 
In data 2 luglio 1992 P.________, nato nel 1963, mentre stava lavorando come meccanico tessile alle dipendenze di un'impresa con sede a N.________, ha riportato una lussazione dorso-laterale traumatica del ginocchio destro con interessamento dei sistemi legamentari intra-articolari, che ha reso necessari diversi interventi ricostruttivi. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. Mediante decisione dell'11 luglio 2003 l'istituto assicuratore - in conseguenza della chiusura del caso e degli esiti ricollegabili all'infortunio - ha assegnato a P.________ una rendita d'invalidità del 39% a far tempo dal 1° luglio 2002. 
 
Nel mese di gennaio 1993, P.________ ha pure presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI, postulando il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione professionale. Dopo avere compiuto i necessari accertamenti ed avere erogato una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1997, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), divenuto competente in seguito al trasferimento dell'interessato in Ticino, ha disposto una riformazione professionale nell'attività di sarto da donna. Nel luglio 2002 l'assicurato ha conseguito il relativo attestato di capacità professionale. 
 
Avendo superato gli esami d'ammissione alla Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento e della moda di Lugano, con scritto del 20 luglio 2002, P.________ ha chiesto all'amministrazione di finanziare la sua specializzazione in tale settore. Mediante decisione del 13 gennaio 2003, sostanzialmente confermata con provvedimento del successivo 5 giugno anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, l'UAI ha rifiutato l'erogazione di ulteriori prestazioni assicurative, ritenendo che l'interessato fosse adeguatamente reintegrato e inidoneo alla prospettata specializzazione e che egli non presentasse un tasso d'invalidità pensionabile. 
B. 
Patrocinato dall'avv. Marco Probst, P.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando l'annullamento della decisione su opposizione del 5 giugno 2003 e il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori indagini di natura professionale. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di un grado d'invalidità del 50%, con conseguente diritto ad una mezza rendita, facendo notare come l'INSAI avrebbe stabilito un tasso invalidante del 39% per le sole sequele dell'infortunio subito nel 1992, alle quali verrebbero comunque ad aggiungersi altri disturbi alla salute. 
 
Per pronuncia del 22 marzo 2004, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI. 
C. 
Allegando documentazione varia e facendo valere un continuo peggioramento dello stato di salute, segnatamente dal profilo psichico, P.________, ora patrocinato dalla Società di Soccorso Senza Confine, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio dell'incarto all'UAI per il riconoscimento di una rendita previa rivalutazione del caso. 
 
L'amministrazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Pendente causa, il ricorrente ha prodotto ulteriori atti sanitari. 
 
Diritto: 
1. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
2. 
Oggetto del contendere è in questa sede unicamente l'assegnazione al ricorrente, oltre alla rendita riconosciutagli dall'INSAI, di una rendita AI. 
3. 
In via preliminare occorre esaminare l'ammissibilità della documentazione medica prodotta dall'insorgente dopo la scadenza del termine di ricorso. 
 
Ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG (in relazione con l'art. 132 OG), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Stante quanto precede, la produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1 e 132 OG) non è ammessa, se non nell'ambito di un nuovo scambio di scritti disposto dal Tribunale (DTF 127 V 357 consid. 4a). Un secondo scambio di allegati ha luogo solo eccezionalmente (art. 110 cpv. 4 OG) e soltanto nella misura in cui il Giudice delegato o la Camera del Tribunale lo decidano (DTF 127 V 357 consid. 4a, 119 V 323 consid. 1). Sono parimenti riservati i casi in cui nuovi inserti prodotti dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la chiusura del secondo scambio di scritti sono suscettibili di configurare fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e potrebbero, se del caso, giustificare una revisione del giudizio (sentenza citata, consid. 4b). Ciò non si avvera tuttavia per la documentazione medica oggetto di disamina. 
4. 
Nel querelato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha enunciato le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 333 seg. consid. 2.3-2.5, e consid. 1.2 non pubblicato in DTF 130 V 393) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003), e averne definito i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. ancora il già citato consid. 1.2 non pubblicato in DTF 130 V 393, come pure DTF 130 V 344 segg. consid. 2-3.6, che ha evidenziato come, almeno nel presente ambito, la situazione non cambi a dipendenza del fatto che l'esame giuridico avvenga secondo le nuove disposizioni della LPGA oppure secondo quelle precedentemente in vigore) - d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), il primo giudice ha rammentato i presupposti per il diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003]) degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa. 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che pur essendo l'invalidità un concetto economico e non medico, al fine di poterla determinare, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che vanno rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste così proprio nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro, la documentazione medica costituendo un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
5. 
Il ricorrente, già meccanico tessile, ha beneficiato di provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI che gli hanno permesso di conseguire nel luglio 2002 un attestato di capacità professionale quale sarto da donna. 
 
Incaricati dall'amministrazione di esprimere il proprio parere, sia il dott. M._______, specialista in reumatologia, sia il prof. R._______, primario di neurochirurgia all'Ospedale X.________, hanno, rispettivamente il 12 giugno e l'8 ottobre 2002, affermato che l'assicurato era da reputare completamente abile al lavoro nella sua nuova occupazione. Dopo attento esame della documentazione sanitaria ammissibile (cfr. consid. 3), il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo alcuno per scostarsi da questa valutazione. Ne discende che perlomeno fino alla data decisiva della decisione amministrativa in lite del 5 giugno 2003, la quale per la costante giurisprudenza delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), l'interessato, che a quell'epoca, secondo gli atti in concreto ritenibili, (ancora) non lamentava disturbi psichici oggettivabili - disturbi eventualmente insorti posteriormente alla data di emanazione del provvedimento su opposizione litigioso - e la cui obesità, per le ragioni esposte nel querelato giudizio cantonale, non poteva essere invocata come affezione invalidante, doveva essere considerato, dal profilo medico, abile in misura totale di esercitare la sua nuova professione di sarto da donna. 
6. 
Al fine di computare l'invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi di cui all'art. 16 LPGA, il consulente in integrazione professionale dell'UAI ha posto a confronto il reddito ipotetico che il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2002, senza il danno alla salute, nel precedente mestiere di meccanico tessile con quello altrettanto ipotetico, vista l'inattività dell'interessato, risultante dall'attività di sarto, appresa grazie alla riformazione professionale, facendo capo a dati statistici relativi al Cantone Ticino. 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può tutelare l'operato dell'amministrazione, poi confermato dal primo giudice. In effetti, secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr., tra altre, sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa). L'inapplicabilità dei valori regionali desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K., I 424/05). 
 
Nel caso di specie, dall'attestazione 27 gennaio 1993 dell'allora datore di lavoro risulta che l'insorgente come meccanico tessile avrebbe potuto conseguire a quell'epoca, senza il danno alla salute, un salario di fr. 53'300.- all'anno. Ai fini della valutazione del grado d'invalidità l'INSAI ha dieci anni più tardi, nella decisione dell'11 luglio 2003, ritenuto l'importo di fr. 70'850.- quale salario ipotetico realizzabile nella precedente attività senza le conseguenze dell'infortunio del 1992. Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla determinazione del reddito da valido operata dall'istituto assicuratore, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici nazionali, risultanti dalla tabella di riferimento TA1, valida per il settore privato, secondo cui la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile con conoscenze professionali specializzate (livello di esigenze 3) attivi nell'industria tessile ammontava nel 2002 a fr. 65'052.- (fr. 5'200.- : 40 x 41,7 x 12). 
 
Dalla stessa tabella TA1 si evince d'altra parte che nel 2002 un lavoratore di sesso maschile con conoscenze professionali specializzate attivo nel ramo della confezione di capi d'abbigliamento e di articoli di pellicceria guadagnava fr. 64'313.- (fr. 5'141.- : 40 x 41,7 x 12) all'anno. Ora, anche applicando a quest'ultimo importo la riduzione massima consentita del 25% (cfr. DTF 126 V 75), la differenza tra i due redditi di riferimento non raggiunge in alcun modo la percentuale minima del 40%, necessaria per maturare il diritto a una rendita AI, la perdita di guadagno di fr. 22'616.- (fr. 70'850.- ./. 48'234.- [fr. 64'313.- x 0,75]) corrispondendo ad un tasso arrotondato del solo 32% (fr. 22'616.- : 708,5). 
 
Nulla muta a tale conclusione la diversa valutazione operata dall'INSAI, che mediante il suddetto provvedimento dell'11 luglio 2003 ha disposto l'erogazione di una rendita d'invalidità per incapacità lucrativa del 39% con effetto dal 1° luglio 2002, tasso, quest'ultimo, peraltro sempre inferiore al limite pensionabile del 40% in ambito AI (v. art. 28 cpv. 1 LAI). 
7. 
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio cantonale merita tutela. 
 
Si ricorda tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell'AI sorti dopo il 5 giugno 2003, data dell'atto amministrativo litigioso. Qualora le sue condizioni si fossero nel frattempo effettivamente aggravate in misura rilevante, gli rimane riservata la facoltà di presentare una nuova domanda. 
8. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 5 settembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: