Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.54/2003 /bom 
 
Sentenza del 14 marzo 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Municipio di A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Caratti, viale Officina 8, casella postale 1011, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller, palazzo Polti, 6537 Grono, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
C.________, 
D.________, 
 
Oggetto 
autonomia comunale (permesso di trasformare una casa d'appartamenti in uno stabile con camere da affittare), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 9 dicembre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo 
 
Visto: 
che con decisione del 13 giugno 2002 il Comune di A.________, ritenendo il progetto non conforme alla funzione residenziale della zona, ha rifiutato di rilasciare alla B.________ SA il permesso di trasformare un immobile abitativo - sito alla particella n. XXX - in uno stabile con camere da affittare, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato; 
che il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 9 dicembre 2002, ha accolto un ricorso dell'istante, annullato la decisione del Consiglio di Stato e del Municipio e rinviato gli atti a quest'ultimo con l'invito a rilasciare la licenza edilizia alle condizioni indicate nei considerandi; 
che il 31 dicembre 2002 il Comune di A.________ ha rilasciato la licenza edilizia, sulla cui base l'opponente ha effettuato i lavori di trasformazione; 
che il Municipio di A.________ impugna la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico del 27 gennaio 2003; 
che con decreto presidenziale del 21 febbraio 2003 è stata respinta la domanda provvisionale contenuta nel ricorso, al quale non è stato conferito effetto sospensivo; 
che il Tribunale cantonale amministrativo propone di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva e la B.________ SA postula di respingerlo in quanto ammissibile, mentre C.________ e D.________, interessate nella procedura dinanzi alla precedente istanza, non hanno presentato osservazioni; 
 
Considerato: 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a); 
che il giudizio impugnato costituisce una decisione di rinvio comportante un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, visto che la Corte cantonale ha ingiunto al Municipio di rilasciare la licenza richiesta, per cui il ricorso di diritto pubblico é, da questo profilo, ammissibile (DTF 128 I 3 consid. 1b e rinvii); 
che la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG (DTF 123 I 279 consid. 3b); 
che il Comune ticinese fruisce di autonomia costituzionalmente protetta in materia edilizia (DTF 103 Ia 468 consid. 2) e che il Municipio può introdurre un ricorso in nome del Comune, del quale è organo, tale competenza di rappresentanza spettandogli in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del Consiglio comunale (DTF 116 Ia 252 consid. 2, 103 Ia 468 consid. 1, 101 Ia 392 consid. 1; sentenze del 26 ottobre 1995, consid. 2, causa 2P.1995, e del 20 novembre 1995, consid. 5b, causa 2A.220/1994, apparse in RDAT I-1996 n. 49 pag. 137 e n. 51 pag. 143; Adelio Scolari, Commentario, 1996, n. 372 e 377 all'art. 38 LALPT); 
che per contro il Municipio, come organo comunale, non ha capacità né giuridica né di parte, né è il detentore dell'autonomia comunale; 
che il Municipio non può quindi proporre - in proprio nome - un ricorso di diritto pubblico, visto che solo il Comune può essere parte (DTF 116 Ia 252 consid. 3a, 102 Ia 564 consid. 1b, 113 Ia 212 consid. 2e inedito; sentenza del 18 ottobre 1994 in re S., consid. 2, apparsa in ZBl 96/1995 pag. 474; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 213 e 219; Markus Dill, Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Gemeindeautonomie, tesi Berna, 1996, pag. 134); 
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso; 
che, pertanto, conformemente alla consolidata prassi (v. anche sentenza del 5 marzo 1999, causa 1P.77/1999, apparsa in RDAT II -1999 n. 48), il ricorso di diritto pubblico presentato esclusivamente in nome del Municipio, come risulta chiaramente dall'atto di ricorso e dalla procura, dev'essere dichiarato inammissibile; 
che, del resto, l'interesse pratico e attuale al ricorso di diritto pubblico, richiesto dall'art. 88 OG (cfr. DTF 128 I 136 consid. 1.3, 127 I 164 consid. 1a, 125 I 294 consid. 4), appare dubbio nella fattispecie, poiché il Comune, prima dell'inoltro del gravame, aveva già rilasciato la licenza edilizia all'opponente, la quale ha quindi eseguito i lavori di trasformazione; 
che, vista la natura della controversia, si può dispensare il ricorrente dal pagamento della tassa di giustizia (cfr. art. 156 cpv. 2 OG), il quale dovrà però rifondere un'indennità per ripetibili all'opponente; 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà all'opponente un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 marzo 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: