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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_190/2012 
 
Sentenza del 28 febbraio 2012 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Multa disciplinare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2012 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 12 gennaio 2012, il Presidente della Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso presentato il 31 agosto 2011 da A.________ e B.________ contro la decisione su reclamo emessa il 25 luglio 2011 dall'Autorità di tassazione, con cui la stessa confermava l'inflizione di una multa disciplinare di fr. 100.-- per violazione di obblighi procedurali. 
 
B. 
Il 25 febbraio 2012, A.________ e B.________ hanno depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiedono che, in accoglimento del gravame, la multa disciplinare decisa nei loro confronti venga annullata rispettivamente che venga loro assegnato un termine per completare il ricorso facendo capo ad un legale. 
Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3). 
 
1.2 Nonostante il ricorso sia stato formulato in tedesco, nel rispetto della regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano (6B_50/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 1). 
 
2. 
2.1 In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate in modo preciso (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88 con ulteriori rinvii). 
 
2.2 Nella presente fattispecie, i ricorrenti chiedono che la multa decisa nei loro confronti venga annullata. Essi tuttavia omettono completamente di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF), con le argomentazioni sviluppate dalla Camera di diritto tributario, limitandosi a fornire una propria versione dei fatti. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; sentenza 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1 seg). 
 
2.3 Ritenuto che la decisione impugnata dai ricorrenti risulta essere stata recapitata agli stessi il 28 gennaio 2012 e che il 27 febbraio 2012, giorno in cui il Tribunale federale ha ricevuto il ricorso, costituiva pertanto l'ultimo termine utile per ricorrere, esclusa è pure l'assegnazione di un termine per completare il gravame. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF per interporre ricorso non può infatti essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF). 
 
2.4 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF
 
3. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà. 
 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
Losanna, 28 febbraio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli