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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
 
{T 7} 
I 525/04 
 
Sentenza del 15 aprile 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
J.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'11 agosto 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante tre distinte decisioni dell'11 aprile 2003, sostanzialmente confermate il 4 dicembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto J.________, nato nel 1946, operaio edile, al beneficio di una rendita intera AI - stante un grado di invalidità dell'80% - dal 1° luglio 2000 al 31 luglio 2002, e di una mezza rendita - per un'incapacità di guadagno del 53% - dal 1° agosto 2002 a dipendenza di una inabilità addebitabile in particolare a problemi cardiaci. 
B. 
Chiedendo l'assegnazione di una rendita intera AI oltre il luglio del 2002 e postulando una verifica del calcolo della prestazione riconosciuta, J.________ ha deferito il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha motivato la richiesta con un peggioramento delle proprie condizioni di salute riconducibile al diabete mellito aggiuntosi ai preesistenti disturbi cardiaci. 
 
Con giudizio dell'11 agosto 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha, senza procedere a ulteriori accertamenti, respinto il gravame. 
C. 
J.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'erezione di una perizia volta ad accertare il suo stato di salute e le sue residue capacità fisiche. Sottolinea come i medici del Servizio X.________, il cui parere è stato ritenuto dall'UAI, non abbiano considerato importante né degna di nota l'apparizione di un diabete mellito che, solitamente, è reputato scatenare una evoluzione negativa dello stato delle arterie coronarie. Rimprovera inoltre alla precedente istanza di aver ignorato le certificazioni mediche da lui prodotte in quella sede nonché in sede di opposizione alle decisioni amministrative 11 aprile 2003. Postula infine nuovamente di rivedere il calcolo della prestazione assegnatagli. 
 
Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della presente lite è il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto, dal 1° agosto 2002, a una rendita intera di invalidità invece di quella mezza assegnata dall'amministrazione e confermata dal giudice cantonale. 
2. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Ne discende che nel caso in esame si applicano da un lato le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 4 dicembre seguente, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
3. 
3.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale ha già ampiamente esposto le norme della LAI e della LPGA e i principi giurisprudenziali applicabili in materia, che definiscono in particolare l'invalidità e il livello pensionabile e disciplinano i requisiti per la revisione della rendita. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella sua versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, e a una mezza rendita se è invalido almeno al 50%, e che, giusta il secondo capoverso del disposto, sempre nella versione applicabile in concreto, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
3.2 È inoltre opportuno rammentare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico, i dati economici risultando determinanti (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa di tale pregiudizio, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, deve tenere conto delle censure del paziente e giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). 
3.3 Giova infine ulteriormente ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 366 consid. 1b). 
4. 
4.1 Il ricorrente chiede in primo luogo l'esperimento di una perizia volta ad accertare il suo stato di salute e le sue residue capacità fisiche, rilevando come i medici interpellati dall'amministrazione non abbiano ritenuto importante né degna di nota l'apparizione di un diabete, malattia, questa, suscettibile di scatenare, di solito, una evoluzione negativa dello stato delle coronarie. Orbene, le indagini richieste non appaiono necessarie, gli atti di causa - fra cui, in particolare, la perizia 5 marzo 2002 del dott. F.________, specialista in cardiologia, il referto 28 maggio 2002 del dott. U.________ del Servizio X.________, espressosi sulle affezioni extra-cardiache, nonché le annotazioni 13 febbraio 2004 del dott. L.________, medico responsabile del Servizio X.________, il quale ha preso posizione in merito alle certificazioni sanitarie prodotte dall'interessato in sede giudiziaria cantonale, nonché in sede di opposizione alle decisioni amministrative 11 aprile 2003, attestanti, segnatamente, la presenza di un diabete - apparendo in effetti sufficientemente completi, ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, per pronunciarsi sulle condizioni di salute dell'insorgente e sulle sue residue capacità lavorative e di guadagno in occupazioni adeguate, perlomeno per quanto riguarda il periodo di tempo anteriore alla data della decisione su opposizione in lite. La Corte cantonale ha già ricordato in proposito che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 
4.2 Il ricorrente rimprovera poi alla precedente istanza di aver ignorato le citate certificazioni mediche da lui prodotte a sostegno dell'opposizione proposta in sede amministrativa e del gravame di primo grado. La censura si rivela infondata. Risulta in effetti dalla querelata pronuncia cantonale che il primo giudice ha debitamente tenuto conto dei documenti in questione, documenti che in sede di risposta dell'amministrazione al gravame erano stati sottoposti per una presa di posizione al dott. L.________ del Servizio X.________. In quell'occasione quest'ultimo sanitario aveva fra l'altro concluso, nelle annotazioni del 13 febbraio 2004, che il diabete mellito accertato dalla dott.ssa N._________ e dal medico curante dott. B.________ non provocava alcuna riduzione della capacità lavorativa, sia come patologia unica, che come patologia concomitante ad altre. 
4.3 Infine, l'interessato postula anche in questa sede di ultima istanza di rivedere il calcolo della prestazione assegnatagli. Pure tale domanda deve essere disattesa. Il calcolo alla base della controversa decisione di rendita, dettagliatamente illustrato nell'impugnato giudizio cantonale, non presta il fianco a censura alcuna. Non si deve poi dimenticare che la Corte cantonale, dopo aver richiamato, ai fini istruttori, gli atti concernenti il computo della rendita, aveva assegnato all'assicurato un termine per visionare l'inserto e per presentare eventuali osservazioni scritte, facoltà, questa, della quale l'interessato non ha fatto uso, comunicando al primo giudice di rinunciare alla visione di tale documentazione. 
5. 
Dato quanto precede, visto inoltre che il giudizio cantonale si rivela corretto anche per quanto riguarda i punti non espressamente contestati dal ricorrente, la querelata pronuncia è meritevole di tutela. Si ricorda tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (cfr. consid. 3.3). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino. 
Lucerna, 15 aprile 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: