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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_443/2017  
 
 
Sentenza del 4 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Grunder. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. B.A.________, Italia, 
2. C.A.________, Francia, 
componenti la comunione ereditaria fu A.A.________, entrambi patrocinati dall'avv. Alessandro Mazzoleni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; revisione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 maggio 2017 (35.2017.12). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, nato nel 1959, dall'aprile 2011 era attivo come muratore presso D.________ SA e assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni all'INSAI. Il 10 ottobre 2012, durante il lavoro, è stato colpito all'occhio destro da una scheggia di un chiodo, che stava inserendo con un martello in una tavola. L'INSAI ha erogato le prestazioni di legge (spese di cura e indennità giornaliere) e ha chiarito la fattispecie sotto il profilo professionale e medico. Secondo le risultanze dell'11 luglio 2013 del Dr. med. E.________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, l'assicurato è rimasto vittima di una contusione bulbare con limitazione della forza visiva. L'INSAI ha attribuito con decisione del 18 maggio 2015 a A.A.________ una rendita di invalidità del 30% dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016 e del 17% dal 1° ottobre 2016, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) dell'8%. L'opposizione con la quale l'assicurato allegava il rapporto del 27 luglio 2015 del Dr. med. F.________, specialista in oftalmologia, è stata respinta nella misura in cui era contestata la pronosticata rendita di invalidità scalare. Riguardo all'innalzamento dell'IMI postulata dall'assicurato, l'INSAI ha stabilito che avrebbe deciso nuovamente dopo nuova consultazione del Dr. med. E.________. Il ricorso presentato in sede cantonale è stato respinto, nella misura della sua ricevibilità, dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con pronuncia del 18 novembre 2015. Il Tribunale federale con sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico contro il giudizio cantonale.  
 
A.b. A.A.________ con scritto del 18 agosto 2016, fondandosi sul referto del 21 luglio 2016 del Dr. med. G.________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha preteso l'innalzamento dell'IMI al 25% e nell'ambito di una procedura di revisione ha chiesto di esaminare se la decurtazione della rendita di invalidità dal 30% al 17% fosse ancora giustificata. L'INSAI ha provveduto a raccogliere i pareri dei Dr. med. H.________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, e I.________, medico dell'INSAI in oftalmologia. Con decisione del 6 gennaio 2017 l'INSAI ha concesso all'assicurato una IMI del 23%. Per il resto, ha confermato quanto stabilito allora con la decisione su opposizione del 12 agosto 2016, ormai passata in giudicato, che ha stabilito una rendita di invalidità del 17% dal 1° ottobre 2016. Tale provvedimento è stato confermato su opposizione il 17 gennaio 2017.  
 
B.   
Il ricorso presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni tendente alla concessione per il futuro di un grado di invalidità del 30% e di una IMI del 25% è stato respinto per pronuncia del 22 maggio 2017. 
 
C.  
 
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 giugno 2017 A.A.________ ha chiesto l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio all'INSAI per approfondire ulteriormente la fattispecie e decidere nuovamente sul diritto alla rendita.  
 
C.b. Con scritto del 18 aprile 2018 il patrocinatore del ricorrente ha informato del decesso di A.A.________ avvenuto il 14 aprile 2018 e che la vedova (erede del ricorrente) subentrava nel processo, anche se ormai non era più possibile procedere con gli ulteriori accertamenti richiesti. Mediante comunicazione del 24 luglio 2018 anche il figlio C.A.________ è subentrato nella procedura.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3 con riferimenti).  
 
1.2. A norma dell'art. 17 cpv. 3 PC (applicabile per l'art. 71 LTF) il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte. Quando il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). Dai documenti presentati dal patrocinatore di A.A.________, la vedova e il figlio compongono una comunione ereditaria. I coeredi dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC). Il Tribunale federale continua quindi il processo per forza di cosa con gli eredi (cfr. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pag. 182 seg.). Anche secondo il diritto italiano, il risultato non sarebbe diverso, la comparsa in giudizio costituendo accettazione tacita dell'eredità secondo l'art. 476 del Codice civile (cfr. sentenza della Corte di cassazione n. 8529/2013 dell'8 aprile 2013).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). In linea di principio, la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 133 II 409 consid. 1.4.2 pag. 415).  
 
2.2. Nel caso concreto l'assicurato, il quale aveva chiesto il rinvio alla Corte cantonale, è deceduto. I suoi successori legali non formulano alcuna nuova conclusione, benché ogni ulteriore esame medico sia ormai impossibile. Si rinuncia a esigere una precisazione della conclusione formulata con il ricorso in materia di diritto pubblico (rinvio per nuovi accertamenti all'INSAI). Dal confronto dei ricorsi e degli atti presentati in sede cantonale e federale risulta chiaramente che i ricorrenti desiderano, diversamente da quanto è stato deciso, che in seguito alla domanda di revisione all'INSAI del 18 agosto 2016 sia erogata ancora una rendita di invalidità con un grado del 30%. Si può pertanto entrare nel merito del ricorso.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).  
 
3.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Oggetto del contendere è la questione se la Corte cantonale abbia correttamente confermato la decisione su opposizione dell'INSAI del 17 gennaio 2017 che ha negato un caso di revisione alla rendità di invalidità versata dal 1° dicembre 2016.  
 
4.2. Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già esposto in modo esaustivo le regole legali e giurisprudenziali disciplinanti il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni.  
A questa esposizione può essere fatto riferimento, non senza ribadire che, giusta l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido e che, per giurisprudenza, è lecita l'assegnazione di una rendita transitoria se, al momento della sua determinazione, è già prevedibile e verosimile che le incidenze dell'infortunio sulla capacità di guadagno si attenueranno in un prossimo avvenire in seguito all'adattamento e all'assuefazione dell'assicurato ai postumi dell'infortunio (DTF 109 V 23 consid. 2b pag. 24; 106 V 48 consid. 1 e 2a pag. 49 segg.; cfr. anche RAMI 1986 n. U 3 pag. 258 segg.). 
Infine, sempre secondo giurisprudenza, si giustifica la revisione della prestazione ai sensi dell'art. 22 LAINF se nel periodo durante il quale la stessa è assegnata, la prognosi si avvera inesatta perché l'assuefazione o l'adattamento inizialmente ammessi non si realizzano o nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad influire sul grado di invalidità hanno subito un mutamento rilevante (RAMI 1993 n. U 173 pag. 145 consid. 2). 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo approfonditi presentazione e apprezzamento degli atti medici, ha considerato che per accertare lo stato di salute e la capacità lavorativa occorre riferirsi ai referti, di piena valenza probante, dei Dres. med. H.________ e I.________ del 17 ottobre 2016. Essi hanno dato atto della problematica all'occhio. In un'attività che tenesse conto di questa limitazione, l'assicurato sarebbe stato pienamente abile al lavoro. Qualora avesse dovuto apprendere un nuovo lavoro, si sarebbe potuto tenere conto di una limitazione. Questa si situa di regola tra il 10% e il 20% per attività che presuppongono un'elevata acuità visiva. Proprio sotto il profilo della pericolosità non sarebbero esigibili il disbrigo di cose su scalette o impalcature mobili e mansioni su macchine rotative, nonché la guida di veicoli e attività con potenziale di pericolo elevato per sé o per terzi. Sarebberò altresì inadatti lavori che presentano un rischio di ferimento superiore alla media. Dovrebbero peraltro essere evitate occupazioni da svolgere con molta fretta come il lavoro a cottimo o a catena. Fondandosi su ciò, la Corte cantonale ha stabilito che conformemente alla giurisprudenza, posto che l'handicap risultante dalla perdita di acuità visiva dell'occhio destro sia stato corretto in larga misura dall'assuefazione, non si sarebbe giustificato il mantenimento di un discapito del rendimento del 15% oltre il 30 settembre 2016. Di conseguenza, secondo i giudici ticinesi, a ragione è stata ridotta la rendita dal 30% al 17%. In quest'ottica, la Corte cantonale ha concluso che la decisione su opposizione potesse essere confermata, per lo meno nella misura in cui essa ha negato i presupposti per procedere a una revisione della rendita in vigore.  
 
5.2. I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale, confermando l'operato dell'INSAI, di essersi fondata unicamente sui pareri interni dell'assicuratore resi dai Dres. med. H.________ e I.________ del 17 ottobre 2016 per verificare se l'assicurato si sia abituato o adattato alla diminuzione dell'acuità visiva all'occhio destro. Tali medici avrebbero unicamente operato la loro disamina, confermando le indicazioni pronosticate dal Dr. med. E.________ dell'11 luglio 2013, senza esaminare in alcun modo clinicamente l'assicurato. In altre parole l'INSAI avrebbe nuovamente accertato i fatti fondandosi sull'esperienza medica e perciò ha violato nella procedura di revisione il suo obbligo di accertamento secondo l'art. 43 LPGA.  
 
5.3. Rettamente i ricorrenti rilevano che per giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 139 V 225 consid. 2.5 pag. 229 con rinvii; 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Tuttavia, il rapporto del Dr. med. G.________ del 21 luglio 2016, presentato nella procedura di opposizione, non fa sorgere nemmeno il minimo dubbio rispetto alle valutazioni dei Dres. med. H.________ e I.________. Fondandosi sulle risultanze degli accertamenti del 17 dicembre 2015 egli ha stabilito, che dopo tre anni dall'infortunio non si è verificato alcun cambiamento nell'ambito della perdita di vista dell'occhio destro e l'assicurato si è abituato a tale limitazione. In queste condizioni non è ravvisabile la ragione per cui i referti dei Dres. med. H.________ e I.________ avrebbero imposto ulteriori accertamenti nell'ambito di un procedimento di revisione. Per quanto attiene alle indicazioni del Prof. Dr. med. L.________ del 18 maggio 2017, si tratta di un nuovo mezzo di prova secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF. Ci si può chiedere se sia proponibile in sede federale. Ad ogni modo, egli non prende posizione sui danni alla salute oggetto dell'infortunio e sulle eventuali conseguenze, per cui a priori le sue indicazioni non possono essere decisive.  
 
6.   
Il giudizio cantonale con cui è stata confermata la decisione su opposizione dell'INSAI del 17 gennaio 2017, nella misura in cui ha fissato al 23% l'IMI, non è contestata in sede federale, pertanto non occorre ritornare sulla questione. Il ricorso è integralmente infondato. 
 
7.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti solidalmente responsabili (art. 66 cpv. 1 combinato con l'art. 603 cpv. 1 CC). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 4 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Grunder