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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_327/2023  
 
 
Sentenza del 6 luglio 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sezione amministrativa, residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (disdetta ordinaria), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 aprile 2023 (53.2022.2). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è stato docente di scienze naturali nelle scuole medie del Cantone Ticino dal 1986, prima presso la sede di B.________ e poi, dall'anno scolastico 2009/2010, presso la scuola C.________ dopo esservi stato trasferito dietro sua richiesta. Il 17 settembre 2019, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha sciolto il rapporto di impiego con il docente con effetto al 30 marzo 2020. Con sentenza del 20 settembre 2021, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto in quanto ricevibile il suo ricorso e accertato il carattere ingiustificato della disdetta, poiché sproporzionata. 
 
B.  
A.________ ha quindi convenuto in giudizio la Repubblica e Cantone Ticino dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 390'580.65 oltre interessi al 5 % dal 1° settembre 2022. Con sentenza dell'11 aprile 2023 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la petizione del docente, condannando lo Stato a versargli un'indennità corrispondente a tre mesi di stipendio lordo (fr. 9'214.55 x 3) oltre interessi al 5 % dal 28 settembre 2022. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo la riforma della sentenza dell'11 aprile 2023 nel senso che la petizione sia accolta e che la Repubblica e Cantone Ticino sia condannata a versargli un'indennità per licenziamento ingiustificato di complessivi fr. 390'580.65 oltre interessi al 5 % dal 1° settembre 2022. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il giudizio impugnato è emanato dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, ovvero in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Trattandosi di una controversia di natura patrimoniale relativa allo scioglimento del rapporto d'impiego, non sussiste nel caso concreto alcuna eccezione d'inammissibilità (art. 83 lett. g LTF) e il valore litigioso è pacificamente superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). In quanto destinatario del giudizio cantonale, il ricorrente è particolarmente toccato dallo stesso e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). La decisione avversata pone inoltre fine al procedimento poiché, accertato il carattere ingiustificato della disdetta con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte cantonale ha statuito sulla relativa indennità da versare al dipendente (art. 90 LTF; sentenze 8C_275/2021 del 4 giugno 2021 consid. 1.1; 8C_564/2019 consid. 4.1 con riferimenti). 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. c-e LTF), il diritto cantonale non costituisce di principio motivo di ricorso (art. 95 e contrario LTF). Tuttavia, è possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale comporti una violazione del diritto federale, in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 138 I 227 consid. 3.1; cfr. sentenza 8C_49/2023 del 7 giugno 2023 consid. 2.2). Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e il ricorrente deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 142 V 577 consid. 3.2; 139 I 229 consid. 2.2; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, in particolare del divieto d'arbitrio, per non aver riconosciuto al ricorrente un'indennità per licenziamento ingiustificato superiore a tre mesi di stipendio lordo. 
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha correttamente esposto i principi giuridici applicabili. In queste sede è sufficiente rinviarvi (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
4.2. Giova tuttavia ricordare che nella valutazione dell'estensione dell'indennità risiede un ampio margine di apprezzamento. Il Tribunale federale è allora tenuto a verificare se l'autorità inferiore si sia discostata senza motivo dai criteri di valutazione dottrinali e giurisprudenziali, oppure abbia preso in considerazione fatti che non avrebbero dovuto avere un ruolo nell'entità dell'indennità o, al contrario, se abbia tralasciato circostanze di cui occorreva tenere conto (sentenze 8C_459/2021 del 5 aprile 2022 consid. 6.5.1; 8C_75/2018 del 13 luglio 2018 consid. 3.2.2). Una tale decisione viene annullata, essenzialmente, se si rivela arbitraria (DTF 141 I 70 consid. 2; sentenza 8C_37/2020 del 7 settembre 2020 consid. 5.1 con riferimenti).  
 
5.  
Il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'applicazione dell'art. 91 della legge ticinese sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL 165.100) e nell'accertamento dei fatti, oltre a censurare l'inadeguatezza della decisione impugnata. 
 
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto manifestamente infondate le pretese di fr. 291'974.15 a titolo di perdita di guadagno e di fr. 31'212.- per perdite pensionistiche, ciò a cui il ricorrente avrebbe ipoteticamente avuto diritto se il rapporto d'impiego fosse rimasto in essere sino al suo pensionamento. A mente dei giudici cantonali, questo sarebbe equivalso, da un profilo economico, ad una reintegra del docente nel suo ruolo precedente, facoltà di cui il Tribunale cantonale non dispone. Inoltre, la richiesta di risarcimento delle spese di patrocinio per fr. 7'500.-, eccedenti le ripetibili già assegnate - e rimaste incontestate - con sentenza del 20 settembre 2021 giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm/TI, è stata ritenuta tardiva. Per quanto attiene invece alla pretesa per torto morale pari a sei mesi di stipendio (fr. 59'894.50), la Corte ticinese, riallacciandosi a quanto già accertato nella precedente sentenza, ha sottolineato che l'operato dell'attore non era andato del tutto esente da critiche e che da un punto di vista finanziario egli aveva usufruito delle indennità di disoccupazione fino al compimento dei 65 anni, data a partire dalla quale è stato posto a beneficio della pensione.  
 
5.2. Il ricorrente sostiene che in virtù dell'art. 91 LPAmm/TI il dipendente ingiustamente licenziato avrebbe diritto all'integrale risarcimento del danno subito, come le perdite di guadagno e pensionistiche per non essere stato riassunto o trasferito, facoltà di cui l'autorità di nomina - a differenza del Tribunale cantonale - poteva disporre. Tali pretese non equivarrebbero ad una riassunzione, anche perché in un rapporto di lavoro vi sarebbero altre componenti (come la prestazione lavorativa, la forza lavoro del dipendente e il rapporto di subordinazione). Anche le spese di patrocinio costituirebbero una posta di danno del licenziamento ingiustificato e la relativa pretesa non sarebbe dunque tardiva. Quanto al torto morale, la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio tenendo unicamente conto del fatto che l'operato del ricorrente non fosse andato esente da critiche, poiché ciò sarebbe infondato e in contrasto con gli accertamenti della precedente decisione constatante l'illegalità del licenziamento, unica valida base per valutare il suo comportamento. La pretesa per torto morale dovrebbe dunque ammontare a sei mensilità di salario, "come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato nella sua risposta alla petizione davanti alla precedente Corte".  
 
5.3. Le censure del ricorrente non meritano accoglimento. Tenuto conto dei ristretti limiti di apprezzamento dettati dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.2 e 4.2 sopra), non appare manifestamente insostenibile considerare che risarcire le perdite di guadagno e pensionistiche - senza peraltro imputare il guadagno sostitutivo effettivamente conseguito nel frattempo (come le indennità di disoccupazione) - corrisponderebbe, economicamente, ad una riassunzione. Lo stesso vale per la parte di spese di patrocinio rimasta scoperta - ma non contestata - in seguito all'assegnazione delle ripetibili. Non è infatti possibile ritenere arbitrario l'operato della Corte cantonale nell'aver escluso tali aspetti dal calcolo dell'indennità ai sensi dell'art. 91 LPAmm/TI, richiamando correttamente i criteri giurisprudenziali pertinenti. Al riguardo, mal si comprende - e il ricorrente non spiega - su quali basi e per quali ragioni l'art. 91 LPAmm/TI garantirebbe invece un risarcimento integrale dell'ipotetico danno subito. La pretesa relativa al torto morale non trova poi miglior sorte, poiché proprio dai precedenti accertamenti qui - parzialmente - evocati emerge che il ricorrente, a prescindere dall'intensità, fosse anch'egli parzialmente responsabile della situazione conflittuale sul posto di lavoro. Egli non ha del resto contestato che la Corte cantonale, nella precedente decisione, ha di fatto ritenuto sproporzionato il suo licenziamento, senza - per l'appunto - ritenerlo esente da ogni colpa. Si rileverà poi l'erroneo riferimento ad una pretesa ammissione da parte dell'opponente in merito ad un'indennità pari a sei mensilità salariali, che cade inevitabilmente nel vuoto.  
Riassumendo, la commisurazione dell'indennità per torto morale a tre mesi, così come il resto del giudizio impugnato, resiste alla critica. La censura di mera inadeguatezza, inammissibile dinanzi al Tribunale federale (sentenza 2C_240/2012 del 15 marzo 2013 consid. 1.2 con riferimenti, non pubblicato in DTF 139 I 145), non necessita approfondimenti. 
 
6.  
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Lucerna, 6 luglio 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi