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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.700/2006 /biz 
 
Sentenza del 18 giugno 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, Yersin e Karlen, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
B.________SA, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Luca Marcellini, 
 
contro 
 
Camera di assistenza amministrativa 
della Commissione federale delle banche, 
Schwanengasse 12, 3001 Berna. 
 
Oggetto 
autorizzazione alla Banca d'Italia per la trasmissione 
ad autorità penali di informazioni ottenute tramite controllo sul posto, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 26 ottobre 2006 dalla Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisioni del 10 maggio e del 22 luglio 2005, la Commissione Nazionale (italiana) per le Società e la Borsa (Consob) ha accertato l'esistenza di accordi tra la banca C.________ ed alcuni suoi clienti in merito all'acquisto concertato di titoli della banca D.________SpA. Secondo l'autorità, grazie a questi accordi, a torto non dichiarati, la banca C.________ si prefiggeva di assumere un'influenza dominante sulla banca D.________SpA, contrastando l'offerta pubblica di acquisto lanciata dal gruppo E.________. 
B. 
Sulla medesima vicenda ha promosso controlli anche la Banca d'Italia. In quanto responsabile della vigilanza su base consolidata del gruppo che fa capo alla banca C.________, detta autorità ha tra l'altro chiesto alla Commissione federale delle banche (CFB) di poter svolgere una verifica ispettiva diretta presso la banca C.________Suisse, filiale con sede a Lugano della banca C.________. Con decisione del 23 novembre 2005 (cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 114) la CFB ha accolto la richiesta, autorizzando la Banca d'Italia ad effettuare un controllo sul posto ai sensi dell'art. 23septies della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0). La decisione precisava nel contempo le informazioni a cui l'autorità estera avrebbe avuto accesso, che di per sé erano già state raccolte dalla CFB nell'ambito di accertamenti ordinati di propria iniziativa sull'istituto svizzero (procedura poi conclusasi con decisione del 31 marzo 2006, cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 133). Accompagnati dal personale della CFB, gli ispettori incaricati dalla Banca d'Italia hanno esperito le verifiche presso la banca C.________Suisse dal 3 aprile al 4 maggio 2006. Essi ne hanno poi tratto un rapporto, costituente l'allegato n. 10 alla relazione complessiva sul caso D.________. 
C. 
Con scritti del 14 luglio e del 22 agosto 2006, la Banca d'Italia ha informato la CFB che la Procura della Repubblica di Milano aveva aperto un procedimento penale in relazione al tentativo di "scalata" della D.________SpA da parte della banca C.________ ed ha chiesto di poter trasmettere a detta autorità anche l'allegato n. 10 al suo rapporto ispettivo. La CFB ha allora interpellato l'Ufficio federale di giustizia (UFG), che il 28 settembre 2006 ha proposto di accogliere la richiesta della Banca d'Italia, ritenendo adempiute le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria in materia penale. La CFB ha altresì incaricato la banca C.________Suisse di informare i propri clienti della domanda dell'autorità italiana, invitandoli a prendere posizione al riguardo. Essa ha inoltre specificato, per ognuno di loro, le informazioni che li concernevano. Con lettera del 25 settembre 2005 alla ritrasmissione si sono tra l'altro opposti A.________, titolare della relazione X.________, e la B.________SA, di cui lo stesso A.________ è beneficiario economico. 
D. 
Preso atto dell'opposizione inoltrata, il 26 ottobre 2006 la Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche ha formalmente deciso di autorizzare la trasmissione alle autorità penali italiane delle informazioni seguenti: 
"A.________ è avente diritto economico di una relazione personale, conosciuta con lo pseudonimo di X.________, e di una relazione intestata alla B.________SA, Panama, presso la banca C.________Suisse. [...] La relazione X.________ è stata aperta in data 3 dicembre 2004 da A.________, mentre la relazione B.________SA, Panama, è stata aperta il 30 dicembre 2004 da un fiduciario luganese. Il 9 dicembre 2004 questa relazione ha ottenuto una linea di credito di EUR 10 mio, integralmente garantita dalla banca C.________. Questa garanzia è stata fornita con il pegno di un deposito in obbligazioni di EUR 30 mio di proprietà della banca C.________ presso la banca C.________Suisse. Dal 10 al 15 dicembre 2004 X.________ ha acquistato 532'000 azioni della banca D.________SpA per un totale di EUR 9'725'880. In data 30 dicembre 2004 le azioni sono state trasferite dalla relazione X.________ sulla seconda relazione di A.________, B.________SA. L'11 gennaio 2005 B.________SA ha ordinato la vendita di tutte le azioni precedentemente acquistate al prezzo di EUR 10'611'804. L'operazione sui titoli D.________ è l'unica effettuata sul conto X.________". 
La decisione ricordava inoltre alla Banca d'Italia che le suddette informazioni potevano venir utilizzate soltanto ai fini della procedura penale relativa al tentativo di scalata alla banca D.________SpA, mentre la trasmissione ad altre autorità richiedeva una nuova autorizzazione della CFB. 
E. 
Il 17 novembre 2006 A.________ e la B.________SA hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiedono di annullare la decisione emanata dalla Camera di assistenza amministrativa della CFB il 26 ottobre precedente. In sintesi, sostengono che l'autorizzazione alla ritrasmissione non andrebbe concessa in quanto verrebbero aggirate le regole dell'assistenza giudiziaria in materia penale, essi si troverebbero privati delle garanzie derivanti dal principio di specialità e non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. 
Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche postula la reiezione del gravame. 
F. 
Su richiesta del Giudice delegato, il 16 aprile 2007 la CFB ha fatto pervenire al Tribunale federale, in aggiunta agli atti prodotti con la risposta, copia della decisione di autorizzazione del controllo sul posto nonché del rapporto ispettivo della Banca d'Italia presso la banca C.________Suisse, nella sua integralità e in una versione ridotta. Con lettera accompagnatoria, inviata anche al patrocinatore dei ricorrenti, l'autorità inferiore ha chiesto che tali documenti, in forma integrale, rimanessero riservati e ad uso esclusivo del Tribunale. 
Il 16 maggio 2007 il Tribunale federale ha trasmesso agli insorgenti la versione ridotta del rapporto ispettivo, ha indicato che ne avrebbe tenuto conto soltanto in tale misura e si sarebbe fondato sulla decisione del 23 novembre 2005 limitatamente agli estratti già pubblicati (Bollettino CFB 49/2006 pag. 114) ed ha infine rilevato che le parti di tali documenti a loro riferite e non riguardanti dei terzi sono effettivamente solo quelle rese accessibili. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Dal 1° gennaio 2007 la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 pag. 1069) ha di per sé sostituito la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU 1969 pag. 784 segg.; cfr. art 131 cpv. 1 LTF). In virtù dell'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente procedura resta ciononostante ancora applicabile la pregressa normativa. 
1.2 Le decisioni fondate sulla legge sulle banche che, come in concreto, sono state pronunciate dalla CFB prima del 1° gennaio 2007 sono direttamente impugnabili al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG (cfr. l'art. 24 LBCR, nel suo precedente tenore [RU 1971 pag. 817], e l'art. 53 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]). 
Le informazioni che la Banca d'Italia intende trasmettere alle autorità penali italiane concernono direttamente i ricorrenti e le loro relazioni bancarie presso la banca C.________Suisse. Perlomeno in questa fase procedurale ed indipendentemente dal mancato riconoscimento della qualità di parte nell'ambito del controllo sul posto, essi sono quindi senz'altro legittimati a ricorrere (art. 103 lett. a OG; cfr., per analogia, DTF 125 II 65 consid. 1). 
Tempestiva (art. 106 cpv. 1 OG) e presentata nelle dovute forme (art. 108 OG), l'impugnativa è pertanto ammissibile. 
1.3 Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, che comprende anche l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 131 II 361 consid. 2). Esso rivede inoltre liberamente gli accertamenti di fatto della Commissione federale delle banche, che non costituisce un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG (art. 104 lett. b e 105 cpv. 1 OG; DTF 115 Ib 55 consid. 2a). 
2. 
In materia di vigilanza internazionale in ambito bancario e borsistico, accanto alle procedure di assistenza amministrativa (cfr. gli art. 23sexies LBCR e 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse ed il commercio di valori mobiliari [legge sulle borse; LBVM; RS 954.1]), gli art. 23septies LBCR e 38a LBVM prevedono la possibilità per le autorità estere di vigilanza di effettuare delle verifiche transfrontaliere dirette presso le succursali svizzere di istituti esteri. 
In particolare, la legge sulle banche (cfr. art. 23septies cpv. 2) dispone che la CFB può autorizzare un controllo sul posto a condizione che le autorità richiedenti siano responsabili della vigilanza su base consolidata sulle banche sottoposte a verifica (lett. a) e rispettino, come per l'assistenza internazionale (art. 23sexies cpv. 2 LBCR), i principi di specialità (lett. b), di confidenzialità (lett. c) e della "lunga mano" (lett. d). Su quest'ultimo punto, la norma precisa che la trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa e che al riguardo la CFB decide d'intesa con l'autorità competente. Il disposto legale delimita inoltre i ragguagli che possono essere acquisiti mediante verifica transfrontaliera diretta: si tratta unicamente di informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di banche o intermediari finanziari (art. 23septies cpv. 3 LBCR), segnatamente indicazioni sull'organizzazione (lett. a), sul sistema di gestione dei rischi (lett. b), sul personale dirigente (lett. c), sul rispetto delle prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi (lett. d) ed infine sull'adempimento degli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza (lett. e). 
Se nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera le autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente ad operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca, la CFB rileva essa stessa tali informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti, agendo in base ad una procedura retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; art. 23septies cpv. 4 LBCR). 
3. 
3.1 Come già indicato, la procedura in esame ha per oggetto soltanto la ritrasmissione alla Procura della Repubblica di Milano delle informazioni acquisite dalla Banca d'Italia mediante controllo sul posto presso la banca C.________Suisse. La Commissione delle banche, richiamandosi per analogia all'art. 23sexies cpv. 3 LBCR, ha ritenuto, a ragione, che in questa fase ai clienti dell'istituto di credito a cui si riferiscono le informazioni raccolte dev'essere riconosciuta qualità di parte. Nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione del controllo sul posto, l'autorità inferiore non ha invece promosso una procedura formale con il coinvolgimento dei clienti, negando quindi a questi ultimi lo statuto di parti ed i relativi diritti, segnatamente il diritto di essere sentiti (cfr. art. 6 e 29 PA). Benché l'attuale vertenza non riguardi di per sé la verifica ispettiva in quanto tale, considerato che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di intervenire nella fase precedente, ci si può chiedere se sia stato corretto permettere alla Banca d'Italia di avere accesso a dati concernenti singoli clienti dell'istituto bancario, senza porre in atto la procedura prevista dall'art. 23septies cpv. 4 LBCR
3.2 In generale, la dottrina sottolinea che i controlli sul posto non devono servire ad eludere le garanzie di tutela dei clienti previste dalla procedura di assistenza amministrativa internazionale e che, per l'esercizio delle proprie competenze di vigilanza su base consolidata, le autorità del paese di origine di massima non necessitano di conoscere l'identità dei titolari dei conti bancari (Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2a ed., Berna 2001, pagg. 257, 266 e 272; Adriano Margiotta, Das Bankgeheimnis - Rechtliche Schranke eines bankkonzerninternen Informationsflusses?, tesi San Gallo 2002, pagg. 315 e 318 segg.; Renate Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und die Sparkassen, n. 8 ad art. 23septies [edizione marzo 2002]; cfr. anche il Messaggio del 27 maggio 1998 concernente la revisione della legge sulle banche, in: FF 1998 pag. 3007 segg., in part. pag. 3055 n. 222 e pag. 3058 seg. n. 226). Secondo la CFB, nel caso specifico era tuttavia indispensabile derogare a tale principio poiché i clienti della banca svizzera che avevano acquistato titoli D.________ in grandi quantità avevano beneficiato, a tale scopo, di crediti ottenuti grazie a garanzie prestate dalla banca C.________. Per verificare la gestione dei rischi a livello consolidato, la Banca d'Italia doveva quindi conoscere i nomi degli acquirenti (cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 114, n. 33-36; cfr. anche: Margiotta, op. cit., pag. 321 seg.; Althaus, op. cit. pag. 267). Sempre secondo l'istanza inferiore, l'autorità estera poteva inoltre accedere direttamente a questi dati, in quanto gli stessi non riguardavano operazioni relative all'amministrazione di beni ai sensi dell'art. 23septies cpv. 4 LBCR, non interessando la gestione di patrimoni personali dei clienti (cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 114, n. 24-28). 
3.3 Rilevati gli argomenti addotti dalla CFB nella precedente decisione (per quanto concerne specificatamente i qui ricorrenti cfr. anche Bollettino CFB 49/2006 pag. 114, n. 56-57), appare indubbio che nel contesto della procedura di controllo sul posto, per certi versi assai particolare, non è sempre facile determinare, soprattutto a priori, quali situazioni ed informazioni impongano una procedura formale. Per di più, l'art. 23septies cpv. 4 LBCR conferisce qualità di parte in misura diversa dalle rispettive norme applicabili in materia di verifiche transfrontaliere in ambito borsistico e di assistenza amministrativa (cfr. l'art. 23sexies cpv. 3 LBCR e gli art. 38 cpv. 3 e 38a cpv. 4 LBVM). La questione va in ogni caso esaminata in funzione di due aspetti distinti: in primo luogo, la necessità di conoscere dati su singoli clienti, già di per sé eccezionale in riferimento all'esercizio di compiti di vigilanza consolidata, e, successivamente, la possibilità di accedere a questi dati senza che i clienti stessi possano avvalersi dei diritti di parte. 
Nel caso di specie, non è comunque necessario soffermarsi oltre su questo punto. In effetti, a prescindere dal fatto che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (cfr. consid. 1.3), va considerato che i ricorrenti non criticano la procedura adottata per il controllo sul posto né lamentano la mancata pronuncia, a quello stadio, di una decisione nei loro confronti (cfr., diversamente, DTF 127 II 323). Inoltre le informazioni oggetto della controversia sono già note all'autorità di vigilanza italiana, per cui una procedura formale non potrebbe avere alcuna conseguenza pratica (cfr. DTF 127 II 323 consid. 7a). Essenziale è però soprattutto un altro aspetto, ovvero la fondatezza, nel caso concreto e per le ragioni esposte nel seguito, della contestata domanda di ritrasmissione alle autorità penali. È infatti logico che se sono adempiti i restrittivi presupposti a cui è subordinata tale ritrasmissione, a maggior ragione sono dati i requisiti per accordare assistenza amministrativa, rispettivamente per comunicare informazioni su singoli clienti di una banca mediante una procedura analoga nel quadro di un controllo sul posto (cfr. DTF 125 II 450 consid. 3c). 
4. 
4.1 Il già citato art. 23septies cpv. 2 lett. d LBCR subordina la trasmissione alle autorità penali delle informazioni raccolte mediante controllo sul posto alle medesime condizioni valide per la ritrasmissione nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia bancaria (cfr. l'art. 23sexies cpv. 2 lett. c LBCR). Tali condizioni sono analoghe anche a quelle previste nel contesto dell'assistenza amministrativa nel settore borsistico prima della modifica dell'art. 38 cpv. 2 della legge sulle borse entrata in vigore il 1° febbraio 2006 (cfr. RU 1997 pag. 80; sulla portata della modifica, cfr. sentenza 2A.170/2006 dell'8 maggio 2006, in: Bollettino CFB 49/2006 pag. 105, consid. 2.1.2). Di conseguenza, al caso in esame sono di massima applicabili i principi sviluppati dalla giurisprudenza in relazione a quest'ultimo disposto (cfr. anche Hans Peter Schaad, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [a cura di], Basler Kommentar, Bankengesetz, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 36 ad art. 23septies). 
4.2 In base alle norme indicate, la trasmissione delle informazioni alle autorità penali straniere è possibile quando sono dati i presupposti dell'assistenza giudiziaria in materia penale. In tal modo il legislatore ha inteso permettere una semplificazione della procedura, evitando però che tramite la via amministrativa vengano eluse le regole dell'assistenza in ambito penale (DTF 127 II 323 consid. 4; 126 II 409 consid. 6b/bb, 126 6b/bb; 125 II 450 consid. 3b e 4b). Tutti i requisiti materiali a cui è subordinata quest'ultima devono perciò essere adempiuti, segnatamente il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 64 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1; DTF 126 II 409 consid. 6b/bb; 125 II 450 consid. 4b). 
L'avallo della Commissione delle banche alla ritrasmissione alle autorità penali può essere dato, se del caso, già al momento della pronuncia sull'assistenza amministrativa, rispettivamente sull'ammissibilità del controllo in loco o sull'accesso, in tale contesto, a dati concernenti l'amministrazione di beni di singoli clienti di una banca (art. 23septies cpv. 4 LBCR). Il consenso può però essere accordato anche mediante una decisione ulteriore, come in concreto. Ciò dipende, in sostanza, dallo stato degli accertamenti dell'autorità richiedente. La trasmissione alle autorità penali soggiace infatti ad esigenze più severe rispetto a quelle valide per la concessione dell'assistenza amministrativa o per l'autorizzazione di verifiche transfrontaliere dirette. L'autorità richiesta deve in effetti disporre di elementi insoliti sufficienti per sospettare in maniera concreta e minimamente verosimile dell'esistenza di comportamenti penalmente rilevanti (DTF 128 II 407 consid. 5.3.1; 127 II 142 consid. 7b; 126 II 409 consid. 6b/cc). L'esposizione dei fatti non deve comunque essere valutata con eccessivo rigore. La domanda deve certo permettere di qualificare giuridicamente la fattispecie, ma bisogna tener conto che l'inchiesta aperta nello Stato richiedente non è conclusa e che l'assistenza ha quale scopo proprio la chiarificazione di tali fatti; le indicazioni fornite devono semplicemente bastare per verificare che la richiesta non sia di primo acchito inammissibile (DTF 128 II 407 consid. 5.2.1; 126 II 409 consid. 6b/cc; 125 II 450 consid. 4b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, pag. 168, in part. nota 467). Se la trasmissione alle autorità penali è accordata nel contesto di una procedura aperta dinanzi alla CFB, tale valutazione va operata non solo in base al tenore della domanda, bensì anche in funzione degli accertamenti promossi dalla stessa autorità di vigilanza (DTF 126 II 409 consid. 6c/aa e 6c/cc). 
5. 
5.1 Al di là della stretta connessione tra le varie procedure, l'art. 23septies LBCR istituisce in ogni caso una forma di cooperazione internazionale formalmente indipendente da quella dell'assistenza in materia penale. Le relative richieste seguono perciò un proprio iter anche se in altre sedi è pendente una rogatoria penale sui medesimi fatti, magari presentata addirittura dalle stesse autorità destinatarie della ritrasmissione. Considerata l'analogia delle condizioni materiali stabilite nei due ambiti, questa autonomia procedurale non comporta comunque in alcun modo l'aggiramento delle regole valide per l'assistenza in materia penale, come invece pretendono i ricorrenti. 
5.2 Più specificatamente, in tale contesto essi lamentano tra l'altro l'assenza di chiarezza riguardo alle informazioni di cui verrebbe concretamente a conoscenza la Procura della Repubblica di Milano. Rilevano infatti che la richiesta di ritrasmissione non riguarda i dati specifici su di loro indicati nella decisione impugnata, bensì il rapporto completo sulle verifiche effettuate in Svizzera dagli ispettori della Banca d'Italia. 
Ora, questa differenza è determinata già dalla natura della procedura di controllo sul posto, che non è né deve essere individualizzata, bensì uno strumento di vigilanza generale su un istituto inserito in un gruppo bancario. Il rapporto della Banca d'Italia ha pertanto un carattere globale e si riferisce in particolare ad altre persone e società, i cui nomi e le cui relazioni bancarie, per evidenti ragioni di confidenzialità, vanno tutelati. È in effetti indiscusso che il diritto di consultare tutti gli atti possa subire restrizioni per rispettare l'anonimato di terzi non implicati nella procedura (cfr. sentenza 2A.150/2000 del 21 agosto 2000, consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 1999, pag. 233-235). Per il resto, in questa sede i ricorrenti hanno comunque preso conoscenza della versione del rapporto limitata agli estratti che li riguardano in maniera diretta e che, nella sostanza, corrispondono effettivamente alle indicazioni riportate nella decisione contestata. Il Tribunale federale ha inoltre avuto modo di verificare che le altre parti del documento concernono davvero dei terzi e al riguardo ha del resto già anche informato gli insorgenti (cfr. sub F). 
5.3 I ricorrenti sostengono inoltre che, autorizzando la trasmissione alle autorità penali a corollario della procedura di controllo in loco, essi si vedrebbero privati della garanzia data dal principio di specialità, così come formulato all'art. IV dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (Accordo; RS 0.351.945.41). 
Sotto questo profilo, il procedimento in esame non tutela tuttavia i ricorrenti in misura inferiore rispetto a detto Accordo. Al contrario, come osservato a ragione dall'autorità inferiore, il punto 2 della decisione impugnata limita l'uso delle informazioni trasmesse fors'anche più di quanto permetterebbe l'art. IV dell'Accordo, ammettendone un utilizzo ben preciso e definito, ovvero solo per la procedura penale concernente il tentativo di scalata della banca D.________SpA. Certo, l'avvertenza al rispetto del principio di specialità è rivolta di per sé all'autorità estera richiedente e non all'autorità terza destinataria della ritrasmissione. Questo modo di procedere è comunque usuale ed inevitabile, dato che la CFB non intrattiene rapporti diretti con quest'ultima autorità (cfr. il Messaggio del 10 novembre 2004 concernente la modifica dell'art. 38 LBVM, in: FF 2004 pag. 5987 segg., in part. pag. 5995 n. 1.4.2; cfr. anche: sentenza 2A.649/2006 del 18 gennaio 2007, consid. 5). Esso non ha quindi mai impedito di autorizzare la ritrasmissione. D'altronde, non vi sono elementi per dubitare che le autorità italiane non si atterranno alla riserva espressa al punto 2 della decisione; fino a prova del contrario, anche sotto questo profilo nulla si oppone quindi all'accoglimento della domanda della Banca d'Italia (cfr. DTF 128 II 407 consid. 4.3.1; 127 II 142 consid. 6b). 
6. 
6.1 Per quanto concerne il requisito della doppia punibilità, l'istanza inferiore ha ritenuto che, se giudicata in base al diritto svizzero, la fattispecie adempirebbe gli estremi del reato di manipolazione dei corsi previsto dall'art. 161bis CP. A questa conclusione si è associato anche l'Ufficio federale di giustizia, interpellato in ossequio all'art. 23septies cpv. 2 lett. d, ultima frase, LBCR (cfr. DTF 127 II 142 consid. 8c; 126 II 86 consid. 7d/bb). D'altra parte, secondo gli atti dell'inchiesta penale allegati dall'autorità richiedente, in Italia il ricorrente è accusato in particolare di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 relativo al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (testo unico della finanza, TUF). Sotto il profilo della punibilità in base al diritto estero, non v'è motivo di ritenere la domanda manifestamente abusiva (cfr. DTF 128 II 407 consid., 5.3.2; 126 II 409 consid. 6c/bb). D'altronde i ricorrenti non si soffermano su questo aspetto. 
6.2 L'art. 161bis CP punisce tra l'altro con la detenzione o la multa chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a terzi un indebito profitto, effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a tale scopo. 
6.2.1 A dispetto di quanto potrebbe lasciar intendere il titolo marginale, questa norma non si applica ad ogni transazione borsistica operata per influenzare il corso di un'azione, bensì solo ad alcuni negozi fittizi ben determinati. Tra questi, oltre alle cosiddette "wash sales", vi sono in particolare i "matched orders", ovvero transazioni in cui gli ordini di acquisto sono sincronizzati e compensati da corrispondenti ordini di vendita di un terzo complice (sentenza 6S.156/2006 del 24 novembre 2006, consid. 2 [non pubblicato in DTF 133 IV 36]; Messaggio del 24 febbraio 1993 concernente la legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in: FF 1993 I pag. 1077 segg., in part. pag. 1137; Marc Amstutz/Mani Reinert, in: Niggli/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 20 seg. ad art. 161bis). Non ricade invece sotto l'art. 161bis CP il cosiddetto "parking", con cui una parte dei titoli emessi viene tolta dal mercato per provocare una riduzione dell'offerta (sentenza 6S.156/2006 del 24 novembre 2006, consid. 2; Amstutz/Reinert, op cit., n. 21 ad art. 161bis; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 161bis). Controversa in dottrina è infine la qualificazione del "pool", con cui viene intesa un'unione di persone che mediante un'azione di concerto cerca di influenzare il corso borsistico in una determinata direzione (Amstutz/Reinert, loc. cit; Trechsel, loc. cit.). 
6.2.2 Così limitato, il campo d'applicazione della norma a cui si richiama l'autorità inferiore è in genere più ristretto di quello previsto a livello europeo (cfr. Messaggio del 10 novembre 2004 concernente la modifica dell'art. 38 LBVM, in: FF 2004 pag. 5987 segg., in part. pag. 5997). Proprio anche per questo motivo sono del resto state proposte delle modifiche legislative (cfr. la mozione depositata il 18 settembre 2006 dall'on. Franz Wicki per la revisione totale degli art. 161 e 161bis CP [n. 06.3426], accolta dal Consiglio degli Stati il 6 marzo 2007; cfr. anche: Messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente l'abrogazione dell'art. 161 n. 3 CP, in: FF 2007 pag. 407 segg., in part. pag. 412 n. 1.3). Per l'adempimento del requisito della doppia punibilità non è ad ogni modo necessario che i fatti incriminati, nei due ordinamenti legislativi considerati, assumano la medesima qualifica giuridica, siano sottoposti a condizioni di punibilità identiche o passibili di pene equivalenti (DTF 129 II 462 consid. 4.6; 128 II 355 consid. 2.7; 124 II 184 consid. 4b/cc). Non è inoltre determinante nemmeno il fatto che le azioni oggetto delle transazioni penalmente rilevanti siano negoziate in una borsa estera anziché in una svizzera, come di per sé prevede l'art. 161bis CP (DTF 118 Ib 543 consid. 3b/aa; sentenza 1A.254/1998 del 1° aprile 1999, consid. 3b/bb). 
6.3 
6.3.1 In concreto, i dati raccolti dalla Commissione delle banche e dalla Banca d'Italia (cfr. supra, sub. D) - che i ricorrenti invero non contestano - evidenziano innanzitutto che l'operatività dei ricorrenti stessi attraverso la banca C.________Suisse è stata assai singolare. In effetti, aperta la relazione X.________, A.________ non vi ha versato averi propri, ma ha ottenuto, dopo pochi giorni, una linea di credito di dieci milioni di euro garantita integralmente dalla banca C.________ ed utilizzata esclusivamente, pure entro breve tempo, per l'acquisto di azioni D.________. Trasferite su un'altra relazione nel frattempo intestata alla seconda ricorrente, di cui lo stesso A.________ è avente diritto economico, le azioni sono infine state vendute un mese dopo l'acquisto. Sul conto X.________ non è poi stata effettuata alcuna altra operazione. Ora, queste particolari modalità (finanziamento con mezzi di terzi, investimento in un unico titolo, relazione bancaria ad hoc, rapidità) possono senz'altro fondare il legittimo sospetto che l'acquisto e la rivendita dei titoli D.________ siano in realtà stati effettuati dai ricorrenti soprattutto per conto dell'istituto bancario che ha finanziato la concessione del credito. 
6.3.2 Significativi sono però soprattutto gli accertamenti delle autorità di vigilanza riguardo al contesto più generale di tali operazioni. In effetti, come risulta dalla decisione impugnata, la Commissione delle banche ha rilevato che presso la banca C.________Suisse un altro cliente ha operato sui titoli D.________ esattamente come il ricorrente per tempi, quantità di azioni, finanziamento e struttura societaria. Inoltre attraverso l'istituto svizzero sono stati acquistati sull'arco di pochi mesi, tra dicembre 2004 ed aprile 2005, oltre 17 milioni di azioni, per un controvalore di 328 milioni di euro, sempre ed unicamente grazie a finanziamenti garantiti dalla banca C.________. Dalle decisioni di accertamento della Consob del 10 maggio e del 22 luglio 2005 risulta peraltro che pratiche simili legate all'acquisto di titoli D.________ erano più generali, avendo interessato, tra dicembre 2004 e febbraio 2005, 38 soggetti per un totale di oltre 64 milioni di azioni, pari a circa il 22 % del capitale azionario della banca D.________SpA. Questo importante rastrellamento delle azioni ha provocato inevitabilmente un sensibile aumento del corso del titolo, tant'è che il ricorrente, con l'acquisto e la rivendita delle "sue" 532'000 azioni, ha realizzato una plusvalenza pari a circa il 9 % in un solo mese. Sulla base di queste indicazioni, v'è quindi motivo di ritenere che anch'egli abbia partecipato ad una strategia concertata e riconducibile alla banca C.________ per acquisire, direttamente o indirettamente, una posizione dominante in D.________. In altri termini, è plausibile ammettere l'esistenza di un'azione in "pool". I ricorrenti si soffermano del resto proprio su questo punto, osservando che il semplice agire in "pool" non realizzerebbe gli estremi del reato di cui all'art. 161bis CP
6.3.3 Sennonché, oltre all'azione di concerto nell'acquisto delle azioni, dagli atti di causa risulta con sufficiente verosimiglianza anche l'operatività del ricorrente tramite "matched orders" al momento della vendita. Per la verità egli, o meglio la sua società, ha venduto tutte le azioni l'11 gennaio 2005, in una fase in cui, secondo la Consob, gli investitori legati alla banca C.________ effettuavano quasi esclusivamente acquisti. Come rilevato dalla CFB, la stessa autorità ha però altresì accertato che quando hanno venduto i loro titoli, ovvero per lo più nel corso del successivo mese di aprile, i soggetti finanziati dalla banca C.________ hanno in gran parte agito secondo modalità che lasciavano trasparire un accordo preventivo tra venditori ed acquirenti. Tra questi figurava in misura importante, oltre ad altre entità associate, anche la stessa banca C.________, che durante tale mese ha quasi quadruplicato la propria quota in D.________. Sulla base delle proprie circostanziate verifiche, la Consob ha peraltro pure aggiunto che già nella prima fase, cioè fino a febbraio 2005, vi sono state delle vendite con importanti plusvalenze poiché nei medesimi giorni la banca C.________ effettuava acquisti ingenti. È d'altronde eloquente che le acquisizioni in proprio nome della banca C.________ l'abbiano portata a superare la soglia del 2 % il 14 gennaio 2005, ossia un paio di giorni dopo che i ricorrenti hanno venduto le proprie azioni. Non può quindi certamente essere escluso che anche la vendita dell'11 gennaio 2005 sia stata preventivamente pianificata e correlata con un riacquisto da parte della banca italiana che aveva finanziato l'operazione originaria. 
6.3.4 In queste circostanze, vi sono sufficienti elementi insoliti per sospettare con una certa concretezza che il ricorrente, direttamente e per il tramite della società, potrebbe incorrere in Svizzera in una condanna per manipolazione dei corsi, ai sensi dell'art. 161bis CP. Nemmeno il requisito della doppia punibilità osta quindi alla trasmissione alle autorità penali. 
7. 
Ne segue che il ricorso si avvera infondato e deve perciò essere respinto. Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e alla Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche. 
Losanna, 18 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: