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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_572/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 settembre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Genetelli, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Mario Molo, 
opponente, 
 
Commissione federale di stima del 13° Circondario, casella postale 1018, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
indennità per la costituzione di una servitù, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 aprile 2013 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con istanza del 3 aprile 2009, l'allora C.________ SA, alla quale è succeduta B.________ AG, ha chiesto al Presidente della Commissione federale di stima del 13° Circondario (CFS) l'apertura di una procedura abbreviata di espropriazione per il rinnovo dei contratti di servitù di attraversamento degli elettrodotti 220 kV Gorduno-San Jorio e 380/220 kV Riazzino-Lavorgo, concernenti tra l'altro i fondi siti in territorio di Lodrino part. www e xxx, di proprietà di A.________, e part. yyy e zzz, di proprietà di D.________. Le particelle sono contigue e derivano da un frazionamento eseguito nel 2005 del fondo originario part. yyy, gravato nel 1951 da una servitù di attraversamento per elettrodotto, scaduta il 31 dicembre 2000. Le particelle yyy e zzz erano state vendute, sempre nel 2005, da A.________ a D.________. 
 
B.   
Con decisione del 6 aprile 2009 il Presidente della CFS ha dichiarato aperta la procedura espropriativa abbreviata. Il 29 maggio 2009 le proprietarie hanno notificato le loro pretese: A.________ ha chiesto un'indennità espropriativa di fr. 91'412.50, D.________ ha postulato il versamento di fr. 86'791.--. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 28 ottobre 2010 la CFS ha riconosciuto a favore di A.________ un'indennità di fr. 24.-- per la costituzione di una servitù di attraversamento con divieto di costruzione e limitazione di piantagione a carico del fondo part. www, nonché di fr. 192.-- per la costituzione di un'analoga servitù a carico della particella xxx. A favore di D.________ ha riconosciuto un'indennità di fr. 9'022.-- per la costituzione della servitù a carico del fondo part. yyy, su cui sorge un pilone della linea elettrica, e di fr. 228.-- per la servitù gravante la particella zzz. 
 
C.   
Con sentenza del 29 aprile 2013 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto, in quanto ricevibili, i due distinti ricorsi presentati dalle espropriate contro la decisione della CFS. 
 
D.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di condannare l'espropriante a versarle un'indennità complessiva di fr. 116'798.90, oltre interessi. La ricorrente fa sostanzialmente valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione della garanzia della proprietà. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione è data, in virtù dell'art. 87 cpv. 1 LEspr (RS 711), la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la ricorrente è legittimata a ricorrere (art. 87 cpv. 2 LEspr in relazione con l'art. 78 cpv. 1 LEspr).  
 
1.2. La ricorrente non è tuttavia abilitata a fare valere pretese d'indennità espropriative concernenti la particella zzz di proprietà di D.________, che non ha impugnato la sentenza del TAF. La procedura espropriativa è infatti stata aperta dopo che il fondo era stato venduto dalla ricorrente ed ha interessato, con riferimento alle loro rispettive particelle, entrambe le proprietarie personalmente, quali parti principali nella procedura. Sempre nella veste di parti principali, le due proprietarie hanno adito il TAF con specifici ricorsi. In questa sede, la sentenza del TAF è tuttavia impugnata esclusivamente da A.________, che non ha preteso, né dimostrato mediante la presentazione di una procura, di essere autorizzata a rappresentare la proprietaria vicina. La ricorrente è di conseguenza legittimata unicamente a fare valere l'indennità espropriativa riguardante i suoi fondi part. www e xxx. Non rientra in tale indennità il preteso minor valore della particella zzz, venduta alla vicina prima del procedimento espropriativo (cfr., per il caso qui non realizzato di una vendita del fondo durante la procedura espropriativa, DTF 122 I 168 consid. 1; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, pag. 215 n. 17).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere accertato in modo inesatto che le parti avevano validamente concluso un contratto per il rinnovo della servitù di attraversamento dell'elettrodotto. Sostiene che il TAF avrebbe omesso di considerare il contenuto di uno scritto con cui essa aveva proposto un complemento del contratto, che la controparte non ha però accettato.  
 
2.2. L'accertamento relativo alla valida conclusione del contratto è invero dubbio, giacché se le parti avessero effettivamente raggiunto un accordo consensuale, l'espropriante non avrebbe dovuto chiedere l'apertura della procedura espropriativa e la CFS non vi avrebbe dato seguito. La questione non deve tuttavia essere esaminata oltre, siccome il TAF è comunque entrato nel merito del gravame, confrontandosi con le richieste d'indennità espropriative presentate dalla proprietaria. L'argomentazione relativa alla valida conclusione del contratto tra le parti è in sostanza stata addotta dal TAF a titolo abbondanziale e non è determinante per l'esito del giudizio. L'eventuale inesattezza dell'accertamento non modifica infatti il risultato del procedimento espropriativo e non è di conseguenza decisiva per la decisione sull'indennità (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 53 consid. 3.4).  
 
3.  
 
3.1. Nel seguito del gravame, la ricorrente ripropone semplicemente le sue richieste d'indennità, senza confrontarsi puntualmente con le considerazioni delle precedenti istanze, che hanno compiutamente esposto i motivi per cui non hanno ravvisato alcun pregiudizio delle possibilità edificatorie dei fondi provocato dalle servitù in oggetto. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).  
La CFS ha stabilito che il fondo part. www (con una superficie di 117 m2 ), per le sue dimensioni e la sua conformazione, non si prestava all'edificazione. Quanto al fondo part. xxx (con una superficie di 978 m2 ), la CFS ha rilevato che, tenendo conto del rispetto della distanza di sicurezza delle linee ad alta tensione dai fabbricati e della distanza dai confini, esso sarebbe stato edificabile per 555 m2 laddove lo sfruttamento massimo consentito nel caso di realizzazione di un'abitazione su un piano unico era di 391.2 m2. Il TAF ha confermato queste valutazioni, stabilendo altresì che quand'anche si considerino i fondi part. www e xxx congiuntamente, come un'unica superficie di 1'095 m2, lo sfruttamento massimo consentito ammonterebbe a 438 m2. La precedente istanza ha quindi rilevato che la servitù litigiosa, in particolare il divieto di costruzione nella fascia di sicurezza della linea elettrica, non pregiudica le possibilità edificatorie dei fondi. Ha inoltre accertato che attualmente sulla particella xxx sorge un'abitazione unifamiliare di 126 m2 con un posteggio coperto di 33 m2 e che non risulta che senza l'aggravio l'insorgente avrebbe frazionato la particella in due distinti fondi ed avrebbe edificato un'ulteriore abitazione unifamiliare; né erano dimostrate eventuali spese supplementari per asserite modifiche di progettazione. La ricorrente non si confronta con gli esposti accertamenti, spiegando perché sarebbero in chiaro contrasto con gli atti o manifestamente insostenibili. Né espone, in modo conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni le valutazioni eseguite dalle precedenti istanze, fondate sulla situazione concreta dei fondi e sulla portata dell'esproprio, violerebbero il diritto. La ricorrente richiama semplicemente la porzione resa inedificabile dalla servitù, senza tuttavia considerare che, in base ai citati accertamenti, l'aggravio tocca in modo marginale i suoi fondi e non pregiudica un loro sfruttamento razionale. 
 
3.2. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento del TAF secondo cui dagli atti non risulta che, senza l'imposizione della servitù, essa avrebbe frazionato il fondo part. xxx in due distinte particelle e sarebbe stata intenzionata a costruire due case d'abitazione unifamiliari, anziché una sola. Al riguardo, richiama inoltre l'art. 20 cpv. 1 LEspr, che impone di tenere conto della possibilità di un migliore uso del fondo.  
Premesso che, come visto, le precedenti istanze hanno stabilito sulla base delle caratteristiche dei fondi e della portata delle restrizioni a carico degli stessi che le servitù non ne pregiudicavano le possibilità edificatorie, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze l'arbitrio del citato accertamento. Richiama infatti semplicemente la domanda di costruzione, da cui non risulta tuttavia la sua intenzione di frazionare il fondo o di costruirvi una seconda abitazione. Né la ricorrente dimostra che le sarebbe stato impedito di realizzare un progetto concreto che avrebbe sfruttato maggiormente le possibilità edificatorie del fondo part. xxx. D'altra parte, il richiamato art. 20 cpv. 1 LEspr presuppone che la possibilità di un miglior uso del fondo sia esistente dal profilo giuridico e di fatto al momento dell'espropriazione o si realizzi in un futuro prossimo: semplici possibilità teoriche o vaghe prospettive di un'utilizzazione più favorevole della proprietà non sono al riguardo sufficienti (DTF 129 II 470 consid. 6.1 e rinvii). Limitandosi in pratica ad addurre, genericamente, un'ipotetica più intensa edificazione del fondo, la ricorrente non sostanzia una violazione dell'invocata disposizione federale. 
La ricorrente non contesta poi l'importo riconosciutole dalla CFS a titolo di indennità per il sorvolo dei fondi. 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente richiama la domanda di costruzione per l'edificazione del fondo part. xxx, alla quale l'espropriante si è opposta siccome il progetto non rispettava la distanza di 5 m dalla linea elettrica più esterna. Sostiene che tale opposizione ha reso necessaria una modifica del progetto consistente nello spostamento della costruzione. L'adeguamento per renderlo conforme alle distanze legali avrebbe comportato spese di consulenza legale e di patrocinio per complessivi fr. 1'500.--, di cui è chiesto il rimborso.  
 
4.2. In virtù dell'art. 19 lett. c LEspr, gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato devono essere indennizzati in quanto possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione. Secondo la giurisprudenza, le spese di progettazione o altri costi simili, resi inutili dall'espropriazione, devono in particolare essere indennizzati se l'espropriazione non era prevedibile per l'interessato al momento in cui ha effettuato tali spese (cfr. DTF 114 Ib 321 consid. 7 pag. 332 seg.). Ora, risulta che il Municipio di Lodrino ha comunque rilasciato la licenza edilizia dopo che, mediante una variante, la costruzione progettata è stata semplicemente allontanata in misura maggiore dalla linea ad alta tensione. Considerata la portata limitata di tale modifica progettuale, il pregiudizio prospettato dalla ricorrente non appare d'acchito manifesto. In ogni caso, esso non è conseguenza dell'espropriazione. L'esistenza dell'elettrodotto era infatti nota e per la proprietaria era prevedibile che occorreva tenerne conto nell'ambito di un progetto edilizio, rispettando in particolare una distanza di sicurezza dalla linea elettrica. La domanda di costruzione avrebbe quindi potuto considerare sin dall'inizio le esigenze legali richieste dalla presenza dell'impianto elettrico. Nella misura in cui la successiva correzione del progetto ha comportato costi supplementari per la ricorrente, essi non stanno pertanto in un rapporto di causalità adeguata con la procedura di espropriazione.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 116 cpv. 3 LEspr in relazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Commissione federale di stima del 13° Circondario e alla Corte I del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Losanna, 30 settembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni