Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1031/2017  
 
 
Sentenza del 20 agosto 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jacquemoud-Rossari, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
J.________ SpA, 
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico della Confederazione, 
2. A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Riciclaggio di denaro aggravato, 
 
ricorso in materia penale contro l'ordinanza del 
28 novembre 2016 e la sentenza del 30 gennaio 2017 emanate dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2015.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a un iter istruttorio che non occorre qui ripercorrere, con atti di accusa rispettivamente del 5 settembre 2013 e del 27 maggio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) nei confronti di A.________ nell'ambito di due distinti procedimenti. 
 
B.   
Mediante ordinanza del 24 febbraio 2016, il TPF ha riunito i due procedimenti contro A.________. 
 
Statuendo sulle questioni pregiudiziali, con ordinanza del 28 novembre 2016, il TPF ha ordinato l'abbandono di alcune imputazioni dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015 per intervenuta prescrizione dell'azione penale. 
 
Con sentenza del 30 gennaio 2017 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A.________ autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione all'imputazione 1.3 dell'atto d'accusa del 5 settembre 2013, lo ha invece prosciolto per lo stesso titolo di reato in relazione ai capi d'accusa 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, nonché dall'imputazione di ripetuta corruzione attiva e ha abbandonato il procedimento in relazione all'accusa di truffa, per violazione della riserva della specialità, e a quella di riciclaggio di denaro per intervenuta prescrizione dell'azione penale. A.________ è quindi stato condannato a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 1'000.--. Il TPF ha parzialmente accolto le richieste di indennizzo presentate da A.________ e respinto quelle dell'accusatrice privata J.________ SpA, rinviando quest'ultima al foro civile. Ha infine dissequestrato l'oggetto e i valori patrimoniali non toccati da pregressa confisca. 
 
C.   
Avverso questo giudizio J.________ SpA adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale la condanna di A.________ per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato in relazione ai capi d'accusa 1.1.168-1.1.501 dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015, la sua condanna al versamento in favore di J.________ SpA di USD 52'499'940.35 oltre interessi, nonché di fr. 212'547.60 a titolo di spese legali e la restituzione, rispettivamente la confisca con l'assegnazione e il risarcimento equivalente in favore dell'accusatrice privata dei valori e oggetti sequestrati, subordinatamente il rinvio della causa al TPF per nuovo giudizio. 
 
Contro la sentenza del TPF anche il MPC ha interposto un parallelo ricorso in materia penale al Tribunale federale (incarto 6B_993/2017). 
 
D.   
Con decreto presidenziale del 24 gennaio 2018 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti in merito al ricorso, ma solo sull'istanza di effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame la sua competenza (art. 29 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 145 I 121 consid. 1). 
 
1.1. La legge sul Tribunale federale si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 cpv. 1 LTF). Questa norma transitoria non disciplina unicamente i rapporti tra la LTF e le previgenti disposizioni procedurali della Confederazione, ma vale anche in caso di modifiche delle disposizioni della stessa LTF (sentenza 6B_1108/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.1.3 con rinvii). Di conseguenza, il nuovo art. 80 cpv. 1 LTF, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica unicamente alle decisioni emanate dopo il 31 dicembre 2018. La sentenza impugnata è stata pronunciata prima di tale data dalla Corte penale del Tribunale penale federale e può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale in virtù del vecchio art. 80 cpv. 1 LTF (RU 2006 1205; v. pure  mutatis mutandis sentenza 6B_523/2019 del 4 giugno 2019).  
 
1.2. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile, rispetta le forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) ed è tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
1.3. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La norma riconosce espressamente questo interesse all'accusatore privato, purché la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).  
 
1.3.1. In occasione dello scambio di scritti ordinato in relazione all'effetto sospensivo, A.________ ha contestato la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, adducendo da un lato che l'impugnativa sarebbe stata presentata da J.________ SpA in X.X.________, società inesistente in quanto radiata, dall'altro lato che, anche supponendo un lapsus nella designazione, J.________ SpA in Y.Y.________ non potrebbe essere considerata avente causa giusta l'art. 121 cpv. 2 CPP, come invano già contestato dinanzi al TPF. Difetterebbe in ogni caso di un interesse giuridicamente protetto, dal momento che gli asseriti danni conseguenti agli atti imputati sarebbero stati interamente risarciti in seguito al "settlement" concluso con Banca B.B.________, in cui peraltro J.________ SpA avrebbe irrevocabilmente rinunciato a costituirsi parte civile nel procedimento italiano a carico di A.________. Tale rinuncia concernerebbe le pretese di risarcimento scaturenti dal medesimo presunto atto illecito a lui imputato. Infine A.________ ritiene che la ricorrente non abbia reso verosimile l'esistenza di un danno diretto subito dalle originarie accusatrici private.  
 
1.3.2. Già nel decreto del 24 gennaio 2018 sull'effetto sospensivo si è detto che l'indicazione di X.X.________ invece di Y.Y.________ costituisce manifestamente un  lapsus calami, come confermato dalla stessa ricorrente e soprattutto come risulta dalla procura prodotta al Tribunale federale. Sanzionare con l'inammissibilità questa svista nella designazione costituirebbe in concreto un formalismo eccessivo.  
 
1.3.3. Quanto alle ulteriori obiezioni sollevate, possono rimanere indecise, visto l'esito del ricorso. Giova tuttavia precisare che, trattandosi di una questione di diritto afferente l'ammissibilità del rimedio esperito, il Tribunale federale esamina liberamente la legittimazione ricorsuale della parte insorgente. Non è dunque vincolato al riconoscimento da parte delle autorità precedenti della qualità di accusatore privato, potendo al contrario concludere d'ufficio che la parte ricorrente non è direttamente lesa dai reati in giudizio e non è di conseguenza abilitata ad adire il Tribunale federale (sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 consid. 2.3). L'insorgente non può pertanto nulla dedurre in suo favore dall'addotta crescita in giudicato delle decisioni del TPF in merito alla sua ammissione al procedimento in veste di accusatrice privata, rispettivamente avente causa giusta l'art. 121 CPP.  
 
2.   
Con riferimento all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato, il TPF ha ritenuto che il comportamento imputato ad A.________ non potesse essere sussunto sotto l'aggravante generica del riciclaggio di denaro, non raggiungendo una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionat i dall'art. 305bis n. 2 lett. a-c CP. Quanto all'aggravante della banda, dopo aver rilevato la violazione del principio accusatorio in relazione ai sodalizi "A.________ - K.________" e "A.________ - I.________", l'atto d'accusa difettando in merito della necessaria precisione, l'autorità precedente non ha intravisto in quelli "A.________ - M.________" e "A.________ - L.________" l'intensità, il grado di organizzazione e ripartizione dei ruoli, la specializzazione e, di riflesso, il grado di perniciosità richiesti dalla giurisprudenza per definire la banda e ha quindi escluso la sussistenza di tale aggravante. Non ricorrendo la forma grave del reato di riciclaggio di denaro, il TPF ha pertanto pronunciato l'abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell'azione penale. A titolo abbondanziale, dando per ipotesi acquisiti sia il reato a monte, sia l'aspetto oggettivo del riciclaggio di denaro, sia infine la presenza di un caso grave, esso ha concluso che A.________ non sapesse né dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutigli potessero essere di origine criminale, di modo che difetta in ogni caso il dolo nella forma diretta come in quella eventuale. Ancor più abbondanzialmente, il TPF ha infine evidenziato la mancata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato a monte. 
 
La sentenza impugnata si fonda su più motivazioni, in parte indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa. 
 
3.   
Giusta l'art. 305bis n. 1 CP, si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque, segnatamente, compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. 
 
Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che portino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). 
 
Quello che l'autore sa, vuole, prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), che vincolano il Tribunale federale, tranne se accertate in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 IV 500 consid. 1.1), o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), e sindacabili in questa sede alle medesime condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.1. Per stabilire se A.________ sapesse o dovesse quantomeno presumere l'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro, il TPF ha ritenuto determinante esaminare il grado della sua consapevolezza quanto allo stato di decozione del gruppo J.________, tenuto conto che egli era un soggetto estraneo allo stesso, in seno al quale non ricopriva alcun ruolo formale o sostanziale che sia. A tal fine, si è chinato sulle diverse pronunce italiane e svizzere agli atti, rilevando che nulla emerge sulla coscienza di A.________ in merito all'origine criminosa del denaro. Passando in seguito al vaglio le ulteriori risultanze predibattimentali e dibattimentali, il TPF non ha riscontrato elementi a sostegno della conoscenza, o comunque della presunzione, di A.________ relativa al fatto che il denaro pervenuto in Svizzera potesse essere frutto di negozi conclusi allo scopo precipuo di arrecare nocumento finanziario alle società del gruppo J.________. Secondo l'autorità precedente, vi sono al contrario indizi di segno opposto rilevati proprio dalle autorità giudiziarie italiane, meglio in grado di valutare i contorni e la portata degli antefatti criminali commessi sul loro territorio. Trattasi segnatamente dell'operazione di investimento di A.________ in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo J.________ per un importo poco inferiore ai 20 milioni di dollari, titoli che egli ha acquistato nel corso del mese di luglio 2003 e poi rivenduto a cavallo fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2003, nell'imminenza del tracollo del gruppo, per un prezzo inferiore a quello facciale. Il TPF ha osservato che difficilmente A.________ avrebbe investito una somma oltremodo importante in tali titoli, se veramente fosse stato consapevole delle reali condizioni economiche in cui già allora versava il gruppo. Ha poi aggiunto che il fatto di serbare i titoli per vari mesi, proprio nella fase finale dell'involuzione della situazione finanziaria di J.________, per poi rivenderli a prezzo scontato, di certo non depone per la consapevolezza dell'imputato quanto allo stato di dissesto del gruppo. Tenuto conto di tutto ciò, l'autorità precedente ha concluso che A.________ non sapesse e neppure dovesse presumere che i valori patrimoniali pervenutegli, di cui all'atto di accusa, potessero essere di origine criminale.  
 
3.2. Le critiche ricorsuali al riguardo hanno carattere meramente appellatorio e come tali risultano inammissibili (DTF 145 IV 154 consid. 1.1). Ricordato che quello che A.________ sapeva o prendeva in considerazione pertiene ai fatti (v. supra consid. 3), l'insorgente avrebbe dovuto dimostrare arbitrio nel loro accertamento con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.2). Tuttavia la ricorrente non si confronta con gli argomenti del TPF, ma si limita ad affermare che già solo dall'enormità degli importi percepiti da A.________ discenderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenuto altresì conto della sua grande esperienza professionale. Contrappone così generiche considerazioni agli accertamenti dei giudici precedenti. Certo, l'insorgente sostiene inoltre che la consapevolezza dello stato di decozione della società sarebbe irrilevante in presenza di illecite distrazioni e appropriazioni commesse ai danni della stessa. Sennonché non si avvale in proposito di alcuna violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Se è vero che, secondo l'art. 106 cpv. 1 LTF, il Tribunale applica il diritto d'ufficio, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esso esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 143 V 19 consid. 2.3) e non è tenuto a vagliare, come un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate dinanzi al Tribunale federale (DTF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.   
Poiché una delle argomentazioni su cui poggia la sentenza del TPF non è stata contestata con successo, non è necessario pronunciarsi sulle censure riferite alle ulteriori motivazioni sviluppate dai giudici precedenti. 
 
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica accordare ripetibili, in assenza di uno scambio di scritti (art. 68 LTF). A.________ si è certo espresso sull'istanza di effetto sospensivo, ma ne è risultato soccombente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 20 agosto 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy