Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.93/2004 /viz 
 
Sentenza del 7 ottobre 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Ettore Vismara, 
 
contro 
 
X.________, 
convenuto e opponente. 
 
Oggetto 
appuramento dell'elenco oneri, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
15 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
X.________ procede con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno nei confronti di A.________. Il 9 maggio 2001 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha depositato gli elenchi oneri dei fogli PPP xxx e yyy del fondo base particella n. zzz RFD di Paradiso. Con aggiornamento del 22 maggio 2001, l'Ufficio ha ridotto a complessivi fr. 5'730'950,56 il credito, garantito da diverse cartelle ipotecarie di un importo nominale complessivo di fr. 4'585'000.--, iscritto nei predetti elenchi oneri a favore di X.________. 
Nell'aprile 2000, prima della realizzazione forzata di un'altra pro prietà del debitore, il creditore aveva ceduto crediti di complessivi fr. 2'700'000.--, garantiti da cartelle ipotecarie gravanti tale fondo, per fr. 1'700'000.-- a colui che si sarebbe poi aggiudicato l'immobile al pubblico incanto. 
B. 
Il 24 gennaio 2003 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione con cui A.________ aveva convenuto in giudizio X.________ per ottenere lo stralcio dai summenzionati elenchi oneri dei crediti della banca. 
L'appellazione presentata dall'attore contro il giudizio pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 15 marzo 2004. I giudici cantonali hanno ritenuto infondata la censura con cui l'attore chiedeva di ridurre di un milione (importo corrispondente al preteso danno causato dalla cessione per fr. 1'700'000.-- di cartelle ipotecarie di un valore di fr. 2'700'000.--) il credito complessivo a favore del convenuto iscritto negli elenchi oneri. Secondo la Corte cantonale trattasi di una questione che doveva essere liquidata in sede di rigetto dell'opposizione o nell'ambito di una procedura ai sensi degli art. 85 seg. LEF. In ogni caso, l'attore non avrebbe provato di aver subito un danno e i motivi che hanno indotto l'altro oblatore a non rilanciare l'offerta non erano imputabili alla banca. Infine, la Corte cantonale ha reputato che, invocando la nullità per vizi di forma di 6 cartelle ipotecarie, l'attore commetteva un abuso di diritto. 
C. 
Con ricorso per riforma del 3 maggio 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che dagli elenchi oneri siano stralciate 6 specificate cartelle ipotecarie per complessivi fr. 2'250'000.-- e che l'importo di fr. 1'000'000.-- venga dedotto proporzionalmente dai crediti notificati. L'attore sostiene in sostanza che, vendendo per fr. 1'700'000.-- cartelle ipotecarie di un valore di fr. 2'700'000.--, il convenuto gli avrebbe causato un danno di un milione di franchi. Infatti, sempre secondo l'attore, con tale svendita la banca avrebbe procurato a colui che si era aggiudicato al pubblico incanto l'immobile gravato da tali cartelle un vantaggio tale da scoraggiare altri interessati a partecipare all'asta. Afferma infine che 6 cartelle ipotecarie sarebbero nulle, perché non sono state costituite nella forma dell'atto pubblico e che la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale rimproverandogli un abuso di diritto per essersi prevalso di tale vizio. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in concreto manifestamente superato. Il ricorso per riforma, tempestivo, diretto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale in un procedimento civile di carattere pecuniario è pertanto ricevibile dal profilo degli art. 54 cpv. 1 e 48 cpv. 1 OG. 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha dapprima ritenuto improponibile nell'am bito di una contestazione dell'elenco oneri la pretesa attorea di fr. 1'000'000.--: essa avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione o con un'azione fondata sugli art. 85 seg. LEF. I Giudici cantonali hanno però aggiunto che la pretesa si rivela infondata anche nel merito per diversi motivi. Innanzi tutto reputano che la cessione di 6 cartelle ipotecarie prima dell'incanto del fondo da esse gravato non configura né una violazione contrattuale né un atto illecito. L'attore non avrebbe poi nemmeno provato di aver subito un danno da tale operazione, atteso che la differenza di un milione fra il prezzo di vendita delle cartelle ipotecarie e i crediti da esse garantiti è stato bonificato in forma di una remissione del debito. Infine, sempre secondo la sentenza impugnata, l'altro oblatore poteva essere stato infastidito dalla predetta cessione sotto prezzo, ma altri erano i motivi che lo hanno trattenuto dal rilanciare l'offerta fino alla somma di 4 milioni che si era originariamente prefissato: la rinuncia era in particolare dettata dalla complessità dei problemi giuridici da risolvere a quell'epoca. 
2.2 
L'attore afferma che la pretesa di risarcimento danni è sorta dopo che egli aveva ritirato l'opposizione al precetto esecutivo e che motivi di economia processuale impongono che la questione venga decisa nella causa di contestazione dell'elenco oneri e non nell'ambito di un procedimento fondato sugli art. 85 e 85a LEF. Per quanto attiene alla fondatezza della sua pretesa, asserisce che la banca abbia svenduto il credito e in tal modo commesso sia una violazione contrattuale che un atto illecito, perché, avvantaggiando il futuro aggiudicatario, avrebbe scoraggiato altri interessati a partecipare all'asta e a rilanciare l'offerta, impedendo così la realizzazione del fondo a un buon prezzo. Sostiene segnatamente che l'istruttoria avrebbe permesso di provare che un altro oblatore, il quale aveva offerto all'incanto solo fr. 3'055'000.--, era in realtà disposto a pagare fr. 4'000'000.-- per l'immobile, se l'aggiudicatario non fosse stato favorito dall'acquisto delle cartelle ipotecarie per un importo ben inferiore ai crediti da esse garantiti. Secondo l'attore poi l'art. 42 cpv. 2 CO prescriverebbe al giudice di apprezzare liberamente le prove e permetterebbe al Tribunale federale, adito con un ricorso per riforma, di rivedere liberamente la valutazione delle prove effettuata dalla Corte cantonale. Ritiene infine che i giudici cantonali non abbiano solo violato l'art. 42 cpv. 2 CO, ma pure l'art. 8 CC, reputando che egli non abbia provato né il danno né il suo ammontare. 
2.3 
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c secondo periodo OG, l'atto di ricorso non deve criticare accertamenti di fatto, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. Nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). A prescindere da queste eccezioni, che il ricorrente deve espressamente invocare (DTF 115 II 399 consid. 2a), non possono essere formulate censure contro gli accertamenti di fatto: una critica dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale è improponibile nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 125 III 78 consid. 3a con rinvii). Contrariamente a quanto affermato nel ricorso nemmeno l'art. 42 cpv. 2 CO permette al Tribunale federale di rivedere l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale (DTF 128 III 271 consid. 2b/bb pag. 277). 
In concreto, fra i numerosi motivi adotti nella sentenza impugnata vi è pure quello secondo cui, considerato il valore di stima del fondo di fr. 5'260'000.--, la conoscenza della cessione delle cartelle ipotecarie non avrebbe impedito ad una persona realmente interessata ad acquistare l'immobile di rilanciare l'offerta almeno fino all'importo di 4 milioni. I Giudici cantonali indicano che l'altro oblatore aveva sì testimoniato di essere disposto ad offrire quest'ultimo importo, ma che in realtà egli aveva rilanciato solo fino a fr. 3'055'000.--. In verità, sempre secondo la Corte cantonale, non si è giunti ad un'offerta di 4 milioni per altre ragioni, non imputabili al convenuto e legate alla complessità dei problemi giuridici che avrebbero dovuto essere risolti e i cui dettagli risultano dalla deposizione di un altro teste. Ora, con tale motivazione la Corte cantonale ha negato la causalità naturale fra l'agire del convenuto e il preteso danno. La causalità naturale è però una questione di fatto che non può essere rivista nella giurisdizione per riforma (DTF 128 III 22 consid. 2d, con rinvii). Poiché l'attrice non ha interposto un ricorso di diritto pubblico per contestare tale questione di fatto, non occorre esaminare le rimanenti censure. Infatti, anche qualora esse dovessero rivelarsi fondate, il ricorso per riforma, facendo difetto il nesso di causalità fra l'agire del convenuto e il preteso pregiudizio, non potrebbe essere accolto con riferimento alla pretesa di risarcimento danni. 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha poi pure confermato la sentenza pretorile, laddove il primo giudice non ha accolto l'eccezione attorea, perché sollevata in malafede, sulla nullità di 6 cartelle ipotecarie di complessivi fr. 2'250'000.-- iscritte nei contestati elenchi oneri. 
3.2 L'attore sostiene che i summenzionati pegni avrebbero dovuto essere costituiti nella forma dell'atto pubblico. Le cartelle ipotecarie si rivelerebbero pertanto nulle perché sono invece state emesse su semplice istanza scritta dell'attore, dopo che questi si era contrattualmente impegnato con il creditore a consegnargliele. Egli nega di aver commesso un abuso di diritto invocando la nullità, atteso che nel contratto egli era la parte debole, e che il rispetto delle prescrizioni legali sulla forma gli avrebbe permesso di non assumersi tali avventati impegni. In malafede si troverebbe semmai il convenuto che, quale parte forte nel contratto, avrebbe dovuto responsabilizzare il cliente e renderlo attento sul pericolo di un eccessivo indebitamento, insistendo sulla forma dell'atto pubblico. 
3.3 Giusta l'art. 799 cpv. 2 CC il contratto di pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. Per contro, in virtù dell'art. 20 RRF, una richiesta presentata per iscritto dal proprietario del fondo è sufficiente per ottenere l'iscrizione di una cartella ipotecaria al portatore o intestata al proprietario stesso, poiché non sussiste alcun contratto con un creditore. Prima dell'iscrizione della cartella nel libro mastro, il costituente non può obbligarsi a dare in pegno la cartella ipotecaria senza rispettare la forma prevista dall'art. 799 cpv. 2 CC (DTF 121 III 97 consid. 3a in fine pag. 101, 71 II 262 consid. 1). Infatti, l'accordo di dare in pegno una cartella ipotecaria, che non è ancora stata creata, ingloba pure l'obbligo di costituire il diritto di pegno immobiliare, obbligo che richiede per la sua validità l'atto pubblico (DTF 71 II 262 consid. 1; Paul-Henri Steinauer, À propos de la constitution des cédules hypothécaires, RNRF 1997 pag. 289 segg., pag. 300 seg.; cfr. DTF 88 II 162 consid. 3a sull'obbligo preso dal debitore di consegnare al creditore un titolo già richiesto al registro fondiario). In due recenti sentenze (sentenza del 21 agosto 2002 nella causa 5C.98/ 2002 e sentenza del 24 settembre 1998 nella causa 5C.139/1998, pubblicata in: Rep. 1998, pag. 66 segg.), il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione di sapere se in maniera generale la creazione di una cartella ipotecaria su richiesta unilaterale del debitore, che si era in precedenza impegnato verso il creditore senza rispettare la forma dell'atto pubblico, debba essere considerata valida nonostante la nullità dell'appena menzionato accordo, poiché in concreto il debitore, invocando un eventuale vizio di forma, era incorso in un abuso di diritto. Egli aveva infatti ottenuto un mutuo di diversi milioni costituendo in pegno la cartella ipotecaria. 
Anche nella fattispecie in esame non occorre stabilire se, come sostenuto nel gravame, le 6 cartelle ipotecarie di un valore complessivo di fr. 2'250'000.-- siano nulle. La Corte cantonale non ha infatti violato il diritto federale confermando l'opinione del Pretore, secondo cui l'attore, prevalendosi dell'asserita nullità del titolo, incorre in un abuso di diritto. L'attore non contesta infatti di aver ottenuto un credito di diversi milioni, costituendo in pegno le cartelle ipotecarie di cui ora, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, pretende la nullità. Inoltre, lo stesso attore indica nel proprio gravame di aver creato in un'attività pluridecennale un'azienda che nei tempi migliori aveva 160 impiegati, gestiva 450 posti a mangiare e 500 posti letto e aveva un giro di affari di circa fr. 10'000'000.--. In queste circostanze si rivela del tutto inconferente la tesi ricorsuale secondo cui l'attore, un uomo d'affari a capo di un'azienda di medie dimensioni, necessitava di essere responsabilizzato dal convenuto, affinché non assumesse impegni avventati. 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili al convenuto, che non è stato invitato a produrre una risposta e non è quindi incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dell'attore, al convenuto e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 ottobre 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: