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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 255/02 
 
Sentenza del 1° marzo 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
D._________, ricorrente, rappresentata dalla CAP Compagnia d'assicurazione, Via Peri 15, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira 
 
(Giudizio del 20 agosto 2002) 
 
Fatti: 
A. 
D._________, nata nel 1970, madre di una bambina che all'epoca dei fatti non aveva ancora tre anni, dopo avere perso, per chiusura d'esercizio, il lavoro di cameriera presso il Bar C.________, fino allora esercitato nella misura del 50% a complemento dell'ulteriore attività di aiuto domestico - tuttora svolta - presso la famiglia P.________ per il restante 50% (cfr. verbale del 4 dicembre 2001 sottoscritto dall'interessata in presenza del collocatore G.________), si è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione, rivendicando l'erogazione delle relative indennità con effetto dal 1° novembre 2001. 
 
Invitata dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ad indicare come avrebbe inteso regolare la custodia della figlia in caso di nuova occupazione, l'interessata, che in precedenza, in occasione del verbale del 4 dicembre 2001, aveva dichiarato di non sapere come e quando lavorare in quanto doveva accudire la bambina, in data 26 febbraio 2002 ha comunicato all'amministrazione di potere lavorare tutti i giorni, alla sera, una volta rientrato a casa il proprio marito. 
 
Con decisione del 12 aprile 2002, l'UCIAML ha rifiutato - a partire dalla data di annuncio - il diritto all'indennità di disoccupazione di D._________ per inidoneità al collocamento. 
B. 
Chiedendo l'annullamento del provvedimento e facendo valere di avere in precedenza, prima di annunciarsi alla disoccupazione, sempre lavorato a tempo pieno nonché di essere in grado di accettare un'occupazione adeguata potendo la figlia essere accudita dal marito a partire dalle ore 17, l'interessata si è aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale per pronuncia del 20 agosto 2002 ha respinto il ricorso. 
C. 
Avverso il giudizio cantonale, l'assicurata, patrocinata dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento dell'idoneità al collocamento, e in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per complemento istruttorio e nuova pronuncia. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. All'atto ricorsuale l'insorgente allega una copia del contratto di lavoro concluso con tale M.________ relativo alla sua assunzione quale cameriera a partire dal 16 marzo 2002 per un orario di lavoro settimanale di 32 ore, nonché una dichiarazione del marito con la quale quest'ultimo conferma la propria disponibilità ad occuparsi della bambina dopo le 17 mentre la moglie lavora. La ricorrente produce inoltre pure una dichiarazione dei titolari del Bar G.________ e del Bar S.________ attestanti la possibilità di lavorare, presso di loro, al 50% anche alla sera. 
 
L'UCIAML come pure il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è l'idoneità al collocamento di D._________, in particolare la sua disponibilità, negata dalle istanze precedenti, ad assumere durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17.00, un'occupazione adeguata, nonostante la necessità di dedicarsi alle cure di una figlia in tenera età. 
1.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 
2. 
2.1 Dalla pronunzia impugnata emerge che il Tribunale cantonale ha ritenuto la ricorrente inidonea al collocamento, da un lato poiché la custodia della figlia di due anni avrebbe ostacolato in modo determinante la ricerca di una nuova occupazione, dall'altro in quanto la limitazione oraria posta dall'interessata - peraltro in una regione come quella del X._________, in cui le possibilità di un'occupazione in ragione del 50% e solo per le ore serali risulterebbero alquanto difficili anche nel settore della ristorazione - avrebbe ristretto notevolmente la possibile cerchia di attività entranti in linea di considerazione per l'assicurata sprovvista di qualifiche professionali particolari. Fondandosi sulle dichiarazioni rese inizialmente in data 4 dicembre 2001 dall'assicurata - che oltre a già svolgere un'attività lucrativa nella misura del 50% si doveva pure occupare di casa e famiglia - come pure sul fatto che il marito lavorava al 100%, la Corte cantonale ha aderito alla valutazione operata dall'amministrazione. 
2.2 Nel ricorso di diritto amministrativo, l'insorgente contesta che la sua disponibilità serale non sarebbe stata sufficiente a renderla idonea al collocamento e ravvisa la conferma della propria tesi nel fatto che essa ha reperito, a partire dal 16 marzo 2002, un nuovo impiego di 32 ore settimanali da svolgere durante la fascia serale, come pure nella circostanza che, malgrado le considerazioni di carattere generale espresse dalla precedente istanza a proposito del mercato del lavoro nella regione interessata, almeno altri due potenziali datori di lavoro della zona avrebbero offerto la possibilità di lavorare nelle modalità da lei auspicate. 
3. 
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). 
3.2 Questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sulla particolare situazione esistente nell'industria alberghiera nei grandi agglomerati e di ritenere idonea al collocamento una madre divorziata in grado di lavorare come cameriera solo la sera. In proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto l'accento, oltre sul fatto che il determinato settore soffriva (allora) di una notevole carenza di personale, sulla circostanza che lo stesso necessita di manodopera disposta a lavorare a degli orari ritenuti inusuali in altre professioni (DLA 1980 no. 24 pag. 49 seg. consid. 1 e 2). Medesimo discorso è stato fatto in merito all'idoneità al collocamento di una persona assicurata, disposta a lavorare la sera quale donna delle pulizie dopo che di giorno doveva occuparsi dei figli, posto che l'attività specifica veniva (viene) notoriamente svolta in questa fascia oraria (sentenza inedita del 21 aprile 1993 in re T., C. 120/92). Per il resto questo Tribunale ha pure avuto modo di rilevare che non è inusuale per una persona, che lavora fino a notte, doversi occupare il mattino seguente di compiti assistenziali o educativi (sentenza del 12 febbraio 2003 in re N., C 205/02, consid. 5.2). 
4. 
4.1 A ben vedere, l'analisi dell'autorità giudiziaria cantonale espressa in merito all'inidoneità al collocamento della ricorrente, e alle difficoltà di conciliare una sua attività lavorativa serale con gli obblighi di cura della figlia non convince. 
4.2 Se è pur vero che le dichiarazioni rese dall'interessata non sempre risultano cristalline e se anche in occasione del verbale di audizione 4 dicembre 2001 D._________ ha manifestato alcune - peraltro comprensibili - preoccupazioni in merito alla ripresa di una nuova attività e alla possibilità di organizzare la custodia della bambina dopo aver perso il precedente posto di lavoro che le permetteva di portarsi dietro la figlia, ciò non significa ancora che le fosse preclusa la possibilità di organizzarsi in maniera concreta e di conciliare le due attività. Avendo concluso in senso contrario, la valutazione dei primi giudici non tiene debitamente conto degli elementi agli atti. In particolare, essa non considera adeguatamente la possibilità di affidare al marito le cure della figlia dopo il suo rientro a casa la sera. Infatti, se anche non è chiaro, come giustamente rileva la pronuncia impugnata, se la ricorrente si sia avvalsa di tale aiuto coniugale già in precedenza - le dichiarazioni della stessa sembrano qui contraddirsi -, simile eventualità non poteva eo ipso essere negata per il futuro. 
 
Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità giudiziaria di prime cure, la precisazione resa in proposito dall'assicurata su espressa domanda dell'amministrazione in data 26 febbraio 2002, oltre a non avere fatto oggetto di particolare verifica e contestazione da parte dell'UCIAML, comprova in realtà la validità del modello ventilato dall'interessata, lo stesso non ostando di principio allo svolgimento di un'attività al 100% del marito, che in questa sede ha peraltro personalmente dichiarato la sua disponibilità ad assumersi le cure della figlia durante l'orario in questione senza suscitare, una volta di più, reazione alcuna da parte dell'amministrazione. La fattibilità di tale soluzione appare quindi pure corroborata dalla conclusione del nuovo rapporto di lavoro, avvenuta prima dell'emanazione della decisione in lite. 
4.3 Né per il resto convincono appieno le considerazioni dei primi giudici in merito alle invocate notevoli difficoltà nel reperire sul mercato generale del lavoro un'attività adeguata secondo le modalità postulate dalla ricorrente. Oltre a non tenere debitamente conto delle particolarità - anche orarie - che contraddistinguono lo specifico settore di attività professionale (consid. 3.2), le generiche conclusioni della pronuncia impugnata, non fondate su ricerche ed accertamenti concreti, sono contraddette nel caso di specie dalle personali ricerche effettuate dall'interessata, che oltre ad avere effettivamente trovato un nuovo impiego nell'ambito della ristorazione, è da sola stata in grado di raccogliere la dichiarazione di altri due potenziali datori di lavoro della zona che hanno confermato la validità del modello lavorativo da lei auspicato. 
5. 
Alla luce delle suesposte considerazioni si deve concludere che la scelta dei posti di lavoro entranti in linea di conto per l'assicurata non era, secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego. Il ricorso risultando di conseguenza fondato, la pronuncia cantonale e la decisione amministrativa in lite vanno annullate. 
6. 
Vertendo sostanzialmente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dal legale di un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; RCC 1987 pag. 286 consid. 6). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato del 20 agosto 2002 e la decisione amministrativa querelata del 12 aprile 2002 sono annullati, D._________ essendo da ritenere idonea al collocamento a partire dal 1° novembre 2001. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 1° marzo 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: