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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 288/02 
 
Sentenza dell'11 novembre 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Segretariato di Stato dell'economia, Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 18 ottobre 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 28 maggio 2002 la Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino ha sospeso per la durata di 31 giorni il diritto all'indennità di disoccupazione di B.________, nata nel 1962, per avere disdetto a fine dicembre 2001, con effetto al 31 marzo 2002, e senza essersi previamente assicurata un nuovo impiego, il contratto di lavoro che la legava alla ditta X.________. 
B. 
Contro il provvedimento, B.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 18 ottobre 2002, ha parzialmente accolto il ricorso e ridotto la sospensione a 16 giorni in considerazione dei motivi da essa addotti. In particolare, la Corte cantonale ha tenuto conto della situazione personale dell'assicurata, che, trovandosi nel mezzo di una procedura di divorzio e non avendo apparentemente più legami con la Svizzera interna, ha deciso di rientrare nel Cantone Ticino - dove risiedono i genitori - allo scopo di ricevere il necessario sostegno morale e prevenire un possibile esaurimento nervoso. Dal 1° giugno 2002 l'interessata ha trovato una nuova occupazione a L.________ presso la ditta Y.________. 
C. 
Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione querelata. Facendo notare l'assenza di obbligo di mantenimento nei confronti dei genitori, il Segretariato ricorrente si oppone a che l'assicurazione contro la disoccupazione debba farsi carico delle conseguenze di una scelta personale di un'assicurata e contesta l'importanza, ritenuta sproporzionata, attribuita dai primi giudici alla situazione personale dell'interessata. Esso osserva infine che, perlomeno fino al reperimento di un nuovo impiego in Ticino, una permanenza nella Svizzera interna, dove l'insorgente avrebbe peraltro svolto la formazione scolastica e la vita professionale, non avrebbe potuto dare luogo a un suo "sradicamento culturale". 
 
Mentre la Cassa si associa alle conclusioni ricorsuali, B.________ ne propone la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici abbiano, in considerazione delle circostanze del caso, ridotto la sospensione del diritto all'indennità di B.________ da 31 giorni, come stabilito dalla Cassa disoccupazione, a 16 giorni. Per contro non più controverso è il principio stesso della sospensione, atteso che l'autorità giudiziaria cantonale ha giustamente ritenuto ragionevolmente esigibile dall'assicurata, in quanto adeguato, il mantenimento del vecchio impiego presso la ditta X.________ e, di conseguenza, ingiustificato il suo abbandono. 
2. 
2.1 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare come l'assicurato sia sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI), come ciò si avveri segnatamente se ha disdetto il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare quello precedente (art. 44 cpv. 1 lett. b OADI), e infine come non sia più da ritenersi ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro se l'occupazione è (diventata) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b). 
2.3 Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 45 cpv. 2 OADI, la sospensione del diritto all'indennità, da decretare nel rispetto del principio della proporzionalità (DTF 125 V 197 consid. 4c), è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve (lett. a), di 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave (lett. b) e di 31-60 giorni in caso di colpa grave (lett. c). Giusta il cpv. 3 dello stesso disposto, infine, la colpa è da considerarsi grave se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 
3. 
3.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che, nei casi di sospensione di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, l'art. 45 cpv. 3 OADI rappresenta unicamente una regola dalla quale amministrazione e giudice delle assicurazioni possono dipartirsi laddove le circostanze particolari del caso lo dovessero giustificare (DLA 2000 no. 8 pag. 38). E' infatti riconosciuto che in quest'ambito, generalmente, le circostanze concomitanti rivestono un'importanza maggiore per la valutazione della colpa che non per esempio nel contesto del rifiuto di un'occupazione adeguata assegnata (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI), dove i fatti e la gravità della colpa sono, di norma, chiaramente stabiliti. Ne discende che il potere di apprezzamento dell'una e dell'altro non è vincolato alla durata minima di sospensione fissata per i casi di colpa grave. Così, l'amministrazione, come pure il giudice, hanno la possibilità di infliggere una sanzione meno severa (DLA 2000 no. 8 pag. 42 consid. 2c). Ciò nondimeno, il giudice delle assicurazioni sociali non sostituirà senza validi motivi il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2). 
3.2 Per quanto concerne la casistica sviluppata da questa Corte, occorre rammentare che una colpa mediamente grave (sospensione di 16 giorni) è stata segnatamente ravvisata nel comportamento di una assicurata che, anziché richiedere un semplice congedo, aveva rescisso il proprio contratto di lavoro a causa dei problemi di salute provocati - ed accertati secondo il grado della verosimiglianza preponderante - dalla propria situazione familiare, segnatamente dalla malattia della madre (RJJ 1999 pag. 54). Recentemente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale (sentenza del 17 marzo 2003 in re J., C 278/01). 
4. 
4.1 Alla luce della suesposta giurisprudenza, questa Corte non ritiene di poter condividere completamente la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale, che di fatto ha dimezzato la sospensione decretata dall'amministrazione nei confronti di B.________. 
4.2 In particolare, non si giustifica di equiparare, dal profilo della sanzione, il comportamento della ricorrente a quello esaminato dal Tribunale federale delle assicurazioni nella fattispecie pubblicata in RJJ 1999 pag. 54. Per quanto difficile potesse e/o possa apparire la situazione personale della ricorrente - circostanza, questa, che la Cassa avrebbe già preso in considerazione in occasione della quantificazione della sospensione -, nessun attestato medico è stato comunque prodotto agli atti e ha quindi permesso di ravvisare la necessità, per l'interessata, di abbandonare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale la stessa - peraltro di madre lingua tedesca e sprovvista, per sua stessa ammissione, di buone conoscenze della lingua italiana - aveva vissuto per molti anni svolgendovi tutte le scuole e facendovi le esperienze lavorative, senza previamente attendere il reperimento di una nuova occupazione. Né, dal profilo probatorio, è atta a supplire a tale mancanza l'affermazione fatta in sede ricorsuale cantonale, secondo cui il trasferimento in Ticino, dove risiedono i genitori - apparentemente non bisognosi di assistenza -, sarebbe stato dettato dalla necessità di prevenire un possibile esaurimento nervoso (DTF 124 V 238 consid. 4b/bb). 
4.3 D'altra parte, anche la valutazione espressa dall'amministrazione che ha ravvisato nel comportamento dell'insorgente una colpa grave, non sembra tenere sufficientemente conto della delicata situazione personale della stessa (riconosciuta dalla Cassa) e del desiderio - umanamente comprensibile - di ritrovare gli affetti familiari. Giustificandosi per ampi versi una applicazione analogica di quanto statuito nella succitata sentenza del 17 marzo 2003 in re J. e potendo di conseguenza collocare la colpa della ricorrente nella fascia media all'interno della categoria mediamente grave, questo Tribunale ritiene di potere stabilire in 25 i giorni di sospensione da infliggerle. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato del 18 ottobre 2002 è modificato nel senso che il diritto all'indennità di disoccupazione di B.________ è sospeso per la durata di 25 giorni. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla Sezione cantonale del lavoro. 
Lucerna, 11 novembre 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: