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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_50/2016 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 novembre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Wirthlin, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, 8085 Zurigo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 A.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni 
(lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 dicembre 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In base all'annuncio del proprio datore di lavoro, A.________, nato nel 1959, il 7 aprile 2015, sollevando una paziente da una carrozzina e posizionandola su di un lettino d'esame, ha avvertito un dolore acuto al gomito sinistro e ha riportato una lesione al tendine del bicipite. Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (di seguito: la Zurigo) con decisione del 23 aprile 2015, confermata su opposizione il 10 luglio 2015, ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 3 dicembre 2015 ha accolto il ricorso contro la decisione su opposizione e, annullatala, ha condannato la Zurigo ad assumere il danno alla salute derivante dall'evento del 7 aprile 2015, versando le prestazioni di legge. 
 
C.   
La Zurigo presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo e l'annullamento del giudizio cantonale. 
 
Chiamato ad esprimersi, A.________ ha chiesto la conferma del giudizio cantonale, rimettendosi a giudizio sull'aspetto dell'effetto sospensivo. 
 
Con decreto dell'8 marzo 2016 il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è da un lato l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sulla dinamica dell'evento del 7 aprile 2015 (consid. 3) e da un altro lato se tale evento sia suscettibile per fondare prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni (consid. 4). 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazione, dopo aver esposto le disposizioni legali applicabili, pur ricordando il principio secondo cui dal profilo probatorio hanno maggior rilevanza le dichiarazioni rese immediatamente dopo l'infortunio, ha concluso che l'assicurato non ha cambiato versione. Il fatto che solo successivamente l'opponente abbia riferito di aver avuto una reazione indotta dalla paura, essendosi dimenata la paziente da sollevare, non ha contraddetto la versione iniziale (limitata a riferire di aver sentito dolore durante lo spostamento della paziente dalla carrozzina al lettino), ma piuttosto l'ha completata. Secondo i giudici cantonali questa dinamica è confermata anche dalla testimonianza di B.________, tecnico di radiologia presso l'ospedale, presente al momento dei fatti.  
 
3.2. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver considerato la versione dei fatti fornita dall'assicurato con l'opposizione, senza confrontarsi con la testimonianza di B.________. Quest'ultima ha confermato che la paziente era ferma e così è stato finché è rimasta seduta sulla carrozzina. Questo dimostra anche che la paziente si è divincolata mentre era sollevata, ma al momento del sollevamento era ferma.  
 
3.3. La critiche della ricorrente, impostate su di un'estrapolazione di ogni singola frase del verbale della deposizione di B.________, sono finanche eccessive. La ricorrente pretende di dedurre una dinamica a lei più favorevole, quasi suddivisa in fasi, dimenticando che il tutto si è svolto nell'arco di pochissimo tempo. Non si può pertanto concluderne che l'assicurato abbia espresso opinioni contraddittorie o divergenti. Come è stato accertato in maniera corretta dalla Corte cantonale, l'opponente in seguito ha effettivamente riferito ulteriori informazioni, ma esse non stridono con quanto ammesso in precedenza, trattandosi semplicemente di un complemento degli stessi. La censura della ricorrente deve quindi essere respinta.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto nel caso concreto la presenza di una lacerazione tendinea secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF. In seguito, ha confermato anche l'esigenza di un fattore esterno, poiché la paziente nell'atto di spostarla si è divincolata, causando una sollecitazione che è andata oltre la misura di ciò che è abituale per un operatore sanitario. Per il resto, la Corte cantonale ha concluso anche per l'esistenza di un nesso di causalità, visto che in precedenza l'assicurato non ha sofferto di simili problemi.  
 
4.2. La ricorrente dà atto che la lesione subita dall'assicurato si possa ricondurre all'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF. Pretende però che l'evento del 7 aprile 2015 sia da circoscrivere fra gli atti ordinari della vita, i quali non danno diritto a prestazioni. A sostegno delle sue censure, cita alcuni casi già decisi e rimprovera alla Corte cantonale di aver applicato anticipatamente un aspetto della prima revisione della LAINF. In buona sostanza, la ricorrente conclude che lo spostamento di un paziente per un operatore sanitario è un atto del tutto normale e non presenta un pericolo accresciuto.  
 
4.3. Lo spostamento di un paziente per un operatore sanitario può essere ricondotto fra le attività abituali della professione (cfr. DTF 129 V 266). Tuttavia, tale principio non ha una valenza assoluta. In condizioni anomale non si può ritenere che tale operazione si sia svolta in condizioni di normalità. La fattispecie rientra proprio tra queste ultime, essendosi la paziente divincolata in maniera improvvisa durante lo spostamento dalla carrozzina, senza che prima vi fosse un indizio per pensare a una dinamica del genere. La pronuncia UV.2006.00010 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo non è di nessun soccorso alla ricorrente: in quel caso l'assicurata aveva spostato da sola un paziente di una casa anziani, il quale era noto soffrisse fortemente ("stark") del morbo di Parkinson e senza che si fosse presentata alcuna difficoltà o circostanza particolare. Contrariamente all'opinione della ricorrente, l'informazione relativa alla prima revisione della LAINF contenuta nella pronuncia cantonale è di natura puramente divulgativa senza influenza sull'esito del procedimento, tanto che nei considerandi successivi i giudici ticinesi hanno applicato il diritto in vigore. Il giudizio impugnato pertanto non lede il diritto federale.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicurato, che ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore e che non fa valere alcuna spesa consistente derivante dalla procedura federale, non ha diritto a ripetibili (DTF 133 III 439 consid. 4 pag. 446; cfr. anche sentenza 8C_146/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 6). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 novembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi