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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1082/2023  
 
 
Sentenza del 17 novembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto d'accusa, legittimazione ricorsuale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 luglio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.122). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel 2016 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro B.________ per vari titoli di reato. Il 27 settembre 2021, il Procuratore pubblico (PP) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa per diversi reati, tra cui quello di ripetuta falsità in documenti, commesso parzialmente in correità con A.________. Il PP ha proposto la condanna dell'imputato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 500.--. Ha contestualmente ordinato la confisca, in particolare, di un importo di fr. 245'672.45 depositato su una relazione bancaria presso la banca C.________ SA intestata allo Studio B.________. B.________ non si è opposto al decreto di accusa, che è cresciuto in giudicato. 
Il PP ha pure aperto un procedimento penale contro A.________ per il reato di ripetuta falsità in documenti, che si è concluso con una sentenza di proscioglimento emanata il 3 maggio 2022 dalla Corte delle assise correzionali. 
 
B.  
Il 10 febbraio 2022 il PP ha chiesto al Tribunale penale cantonale di acquisire agli atti del procedimento penale allora pendente contro A.________ un estratto del decreto di accusa del 27 settembre 2021 emanato nei confronti di B.________. Preso atto della richiesta del PP, A.________ ha presentato il 24 febbraio 2022 un'opposizione al decreto di accusa. 
 
C.  
Con decisione dell'8 aprile 2022, il Presidente della Corte delle assise correzionali ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva. Ha inoltre rilevato che A.________ difettava della legittimazione ad opporsi al decreto di accusa, non essendosi costituito accusatore privato nel procedimento penale contro B.________ e non essendo gravato dalla misura della confisca. 
Il 12 settembre 2022 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale contro B.________ per i reati di appropriazione indebita, di amministrazione infedele e di denuncia mendace. 
 
 
D.  
Con sentenza del 17 luglio 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione dell'8 aprile 2022 del Presidente della Corte delle assise correzionali. Lasciata indecisa la questione della tempestività dell'opposizione, la Corte cantonale ha ritenuto ch'egli non disponeva di un interesse giuridicamente protetto per opporsi al decreto di accusa secondo l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 13 settembre 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di annullare la decisione dell'8 aprile 2022 del Presidente della Corte delle assise correzionali e di dichiarare valida e ricevibile l'opposizione al decreto di accusa. In via subordinata, chiede di ordinare al giudice di primo grado di riconoscere la validità e la ricevibilità dell'opposizione. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente postula di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché accolga il reclamo. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP. 
Con decreto del 6 ottobre 2023 del Giudice dell'istruzione è stata respinta la domanda di effetto sospensivo e di misure cautelari contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, dispone di un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione impugnata, che gli nega la legittimazione giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP ad opporsi al decreto di accusa (sentenza 6B_233/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 5.2). È quindi legittimato secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF ad aggravarsi in questa sede contro il giudizio della CRP. Il ricorso è pertanto sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
1.3.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una sua versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CRP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. In particolare, l'esposto dell'iter processuale e delle tematiche dei procedimenti penali contro l'opponente e contro il ricorrente medesimo (ricorso da pag. 14 a pag. 26) non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenze 6B_307/2023 del 13 luglio 2023 consid. 2.2; 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 2.2). Il tema del presente litigio è essenzialmente circoscritto alla questione della legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP ad impugnare mediante opposizione il decreto di accusa emanato nei confronti dell'opponente. Spettava quindi al ricorrente confrontarsi con le considerazioni della Corte cantonale e spiegare puntualmente per quali ragioni violerebbero il diritto federale. Nella misura in cui il ricorrente solleva censure e argomentazioni che esulano dall'oggetto litigioso, il gravame è parimenti inammissibile e non può essere vagliato nel merito.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, rimproverando alla Corte cantonale di non essersi espressa su tutte le censure sollevate nel reclamo. Rileva che in tale gravame aveva addotto che non sarebbe stato chiaro se il primo giudice gli avesse negato la qualità di accusatore privato con riferimento al decreto di accusa del 27 settembre 2021 nei confronti dell'opponente, oppure in modo più ampio, relativamente al suo patrimonio e al procedimento penale promosso contro di lui medesimo. Sostiene inoltre che la CRP non avrebbe tenuto conto delle due operazioni commerciali invocate e degli ammanchi rilevati, né avrebbe spiegato le ragioni per cui egli non poteva essere considerato quale "altro diretto interessato" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, e quindi abilitato in tale veste ad impugnare mediante opposizione il decreto di accusa.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 4.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
2.3. La Corte cantonale ha esposto al considerando n. 5.3 della sentenza impugnata i motivi per cui ha ritenuto che il ricorrente non disponeva della qualità di "altro diretto interessato" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP per opporsi al citato decreto di accusa. Ha rilevato che nell'ambito del procedimento penale MP 2016.6210 nei confronti dell'opponente, il ricorrente è stato interrogato quale persona informata sui fatti: egli non ha sporto una denuncia penale contro l'opponente, non ha avanzato pretese civili nei suoi confronti e non si è quindi costituito accusatore privato. La Corte cantonale ha, in modo inequivocabile, negato tale qualità con riferimento al procedimento penale nei confronti dell'opponente sfociato nel decreto di accusa del 27 settembre 2021. Ha altresì rilevato che il ricorrente non era titolare del conto oggetto della confisca, né beneficiava di un diritto di disposizione dello stesso, sicché non disponeva di un interesse giuridicamente protetto per opporsi al citato decreto di accusa. La Corte cantonale ha quindi sufficientemente motivato il suo giudizio sul punto rilevante, esponendo le ragioni per cui il ricorrente non era legittimato a presentare l'opposizione in questione. La portata della sentenza della CRP è peraltro stata compresa dal ricorrente, che l'ha impugnata in questa sede con cognizione di causa. La censura deve di conseguenza essere respinta.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere erroneamente accertato che i fatti del procedimento penale nei confronti dell'opponente non contemplavano le due operazioni commerciali (denominate D.________ SpA/E.________ SA, rispettivamente F.________ SA) e quindi i relativi versamenti di EUR 1'300'000.-- e di fr. 110'750.-- da lui eseguiti a favore dell'opponente nel periodo dal mese di luglio del 2017 al luglio del 2018.  
 
3.2. Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Come già rilevato, il ricorrente deve motivare la censura di arbitrio in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2).  
 
3.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale non ha eseguito specifici accertamenti riguardo alle citate operazioni richiamate dal ricorrente. In particolare, il giudizio impugnato non contiene un accertamento nel senso esposto dal ricorrente con riferimento alla natura dei versamenti e agli importi in discussione. La CRP ha piuttosto accertato che, nel procedimento penale contro l'opponente, sfociato nel decreto di accusa oggetto della prospettata opposizione, il ricorrente non aveva avanzato delle pretese nei confronti dell'opponente né si era costituito accusatore privato. La CRP ha rilevato che una denuncia penale in relazione con i versamenti effettuati a favore dell'opponente è stata sporta dal ricorrente soltanto il 12 settembre 2022. Ora, egli non si confronta specificatamente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non sostiene in questa sede di essersi tempestivamente costituito accusatore privato nel procedimento penale contro B.________ (cfr. art. 118 cpv. 3 CPP), sfociato nel decreto di accusa in questione. Riconosce anzi di non essersi costituito in tale veste. Non v'è quindi ragione di rivenire sugli accertamenti eseguiti al riguardo dalla Corte cantonale, di principio vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
4.  
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'opposizione al decreto di accusa sarebbe stata tempestiva. 
Oggetto della presente impugnativa è la sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che in concreto ha lasciato aperta la questione della tempestività dell'opposizione, siccome il ricorrente difettava in ogni caso della legittimazione a presentarla. In tali circostanze, la questione della tempestività dell'opposizione non è determinante per l'esito del giudizio e non deve essere esaminata in questa sede. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente sostiene di essere legittimato ad impugnare mediante opposizione il decreto di accusa del 27 settembre 2021 nei confronti dell'opponente, siccome avrebbe la qualità di danneggiato (art. 115 CPP) e sarebbe toccato dalla confisca dei valori patrimoniali depositati sulla citata relazione bancaria. Adduce di avere subito un danno al proprio patrimonio, siccome avrebbe ricevuto da G.________ un importo di EUR 1'400'000.-- a titolo di mutuo che avrebbe a sua volta trasferito quale mutuo all'opponente. Il ricorrente rileva che ogni contratto di mutuo (art. 312 segg. CO) avrebbe comportato il trasferimento della proprietà del denaro, sostenendo di avere un diritto alla restituzione dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria dell'opponente, parzialmente oggetto di confisca.  
 
5.2. Giusta l'art. 354 cpv. 1 CPP, oltre all'imputato (lett. a), anche altri diretti interessati (lett. b) possono impugnare mediante opposizione il decreto di accusa. Gli altri diretti interessati sono le terze persone direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPP dal decreto di accusa (sentenze 6B_613/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3.1; 6B_410/2013 del 5 gennaio 2016 consid. 3.3, in: SJ 2016 I pag. 193). L'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP presuppone, come la legittimazione ricorsuale secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP, un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di accusa. Un semplice interesse fattuale o indiretto non è sufficiente (DTF 141 IV 231 consid. 2.3; sentenze 6B_233/2018, citata, consid. 6.2.1; 6B_410/2013, citata, consid. 3.5). Anche l'accusatore privato figura tra gli altri diretti interessati ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, segnatamente se il decreto di accusa gli nega totalmente o parzialmente un indennizzo in violazione dell'art. 433 CPP (DTF 139 IV 102 consid. 5.2) oppure se egli prospetta una qualifica giuridica più severa della fattispecie incriminata (DTF 141 IV 231 consid. 2.5-2.6; sentenza 6B_233/2018, citata, consid. 6.2.1).  
Dispone inoltre di un interesse giuridicamente protetto chi vanta sui valori confiscati un diritto di proprietà o un diritto reale limitato (segnatamente un diritto di pegno). Anche il titolare di averi bancari confiscati può prevalersi di un tale interesse, in quanto fruisce di un diritto obbligatorio di disposizione sul conto, corrispondente sotto il profilo economico a un diritto reale sul denaro contante (DTF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). Difetta invece di un interesse giuridicamente protetto il detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, essendo solo indirettamente toccato dalla confisca. L'avente diritto economico non dispone dunque della legittimazione a opporsi al decreto d'accusa che ordina la confisca (sentenza 6B_410/2013, citata, consid. 3.5 e rinvii). 
 
5.3. Come già si è detto, il ricorrente, cui il procedimento penale contro l'opponente era noto, non vi si è costituito accusatore privato. Non ha quindi addotto in quel contesto di essere direttamente danneggiato dai reati commessi dall'opponente (cfr. art. 115 e 118 CPP).  
Laddove sostiene poi di essere titolare dei valori patrimoniali depositati sulla citata relazione, il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato, sulla base della sentenza della Corte delle assise correzionali del 3 maggio 2022, che lo ha prosciolto dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti, ch'egli ha funto unicamente da intermediario tra G.________ e l'opponente. La CRP non ha accertato che i valori patrimoniali erano di proprietà del ricorrente, ma ha rilevato ch'egli aveva dichiarato, in sede di arringa difensiva, di avere eseguito i trasferimenti di denaro su indicazione di G.________, per sdebitarsi, e che gli accordi erano sempre stati presi da G.________ con B.________. Il ricorrente non si confronta puntualmente con questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Limitandosi ad addurre che tali accordi sarebbero irrilevanti essendo di rilievo unicamente il "rapporto di prestito" tra lui e l'opponente, egli non dimostra che l'accertamento concernente il suo ruolo di semplice intermediario sarebbe manifestamente insostenibile o chiaramente in contrasto con gli atti. Esso è quindi vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Ne consegue che il ricorrente non è né accusatore privato nel procedimento penale di cui al decreto di accusa del 27 settembre 2021 né titolare degli averi bancari parzialmente oggetto di confisca. La decisione della Corte cantonale che gli ha negato l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto ad impugnare mediante opposizione il decreto d'accusa non viola quindi l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP. Il mancato riconoscimento della legittimazione ad opporsi a tale decreto non lede di conseguenza questa disposizione, né l'art. 70 CP richiamato dal ricorrente. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, non invitato a presentare una risposta nel merito del ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni