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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1153/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi di soggiorno di breve durata nel 2002, A.________, cittadino italiano ha ottenuto, il 1° dicembre 2004, un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 30 novembre 2009 per lavorare quale dipendente. Disoccupato da giugno 2005, è stato arrestato il 10 ottobre 2005 e posto in detenzione preventiva su ordine del Ministero pubblico della Confederazione. Scarcerato il 21 luglio 2006, ha lavorato 2 mesi fino alla fine dell'anno e poi 6 mesi nel corso del 2007. Privo di mezzi finanziari propri sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, A.________ è a carico della pubblica assistenza dal 1° settembre 2006 (al 17 febbraio 2015 il suo debito nei confronti dello Stato ammontava a quasi fr. 190'000.--). 
Considerata la situazione finanziaria e debitoria dell'interessato, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto, il 19 febbraio 2010, la sua istanza del 19 novembre 2009, volta al rilascio di un permesso di domicilio. Tuttavia, nell'attesa della conclusione di una pratica AI da questi avviata il 30 luglio 2007 e per regolare le sue condizioni di soggiorno, detta autorità gli ha rinnovato il permesso di dimora UE/AELS fino al 30 novembre 2014. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato ticinese con risoluzione del 14 aprile 2010, cresciuta in giudicato incontestata. 
Il 26 aprile 2010 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto l'istanza 30 luglio 2007 di A.________ e gli ha negato il diritto a una rendita. Detto rifiuto è stato confermato dal Tribunale delle assicurazioni sociali con sentenza del 29 novembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato. 
 
B.   
Il 13 gennaio 2012 il Tribunale penale federale di Bellinzona ha riconosciuto A.________ colpevole di complicità in truffa, denuncia mendace, ripetuto riciclaggio di denaro e istigazione a riciclaggio di denaro (fatti avvenuti tra i mesi di giugno 2004 e dicembre 2005) e l'ha condannato alla pena detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla confisca di fr. 20'000.-- e a un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione di complessivi fr. 10'000.--. Il 26 luglio 2012 egli è stato inoltre condannato dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino per denuncia mendace (avvenuta il 14 settembre 2011) alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 200.--. 
 
C.   
Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________, invitandolo nel contempo a lasciare la Svizzera entro il 31 gennaio 2015, in quanto era da lungo tempo senza lavoro, beneficiava di prestazioni assistenziali dal 2006 ed aveva anche interessato la polizia e le autorità giudiziarie. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 30 settembre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 18 novembre 2015. In primo luogo la Corte cantonale ha osservato che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) non si applicava in concreto, dato che l'insorgente non vi si poteva richiamare né come lavoratore, né per cercare un impiego, né quale persona che non svolgeva nessuna attività economica né, infine, perché avrebbe maturato un diritto alla pensione o perché colpito da inabilità permanente al lavoro. La Corte cantonale ha poi giudicato che il provvedimento di revoca era giustificato in base all'art. 62 lett. e della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), che risultava proporzionato e che non ledeva l'art. 8 CEDU, qualora applicabile. In queste condizioni l'interessato non poteva all'evidenza nemmeno pretendere al rilascio di un permesso di domicilio. 
 
D.   
Il 23 dicembre 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia rinnovato il suo permesso di dimora. Domanda inoltre che sia conferito effetto sospensivo al proprio gravame e che egli sia dispensato dal dovere versare un anticipo a copertura delle spese giudiziarie. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (sentenza 2C_980/2011 del 22 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii; vedasi anche DTF 131 II 339 consid. 1.2 pag. 343; 130 II 493 consid. 1.1 pag. 496, 388 consid. 1.2 pag. 390). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 133 IV 342 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 2; 128 II 145 consid. 1.2.1).  
Il ricorrente ha annesso al proprio gravame due documenti, un estratto del casellario giudiziale svizzero per privati del 30 novembre 2015 e una lettera datata 21 dicembre 2015 della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni relativa a un procedimento risarcimento danni da lui avviato nei confronti dello Stato ticinese il 14 febbraio 2015. Sennonché detti documenti sono posteriori alla sentenza impugnata e costituiscono quindi dei cosiddetti nova in senso proprio (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Ma quand'anche si volesse considerare che si riferiscono a fatti antecedenti al giudizio cantonale, oltre al fatto che il ricorrente non indica perché la loro presentazione sarebbe stata indotta solo dalla sentenza impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), le informazioni e ragguagli contenuti negli stessi avrebbero potuto essere forniti già in sede cantonale: gli stessi non vanno pertanto considerati. Senza poi omettere che il secondo documento tratta di eventi estranei alla pronuncia contestata ed esula pertanto dall'oggetto del litigio. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente non rimette in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Corte cantonale riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, che il mancato rinnovo, rispettivamente la revoca del proprio permesso di dimora è giustificata dal profilo del diritto interno, segnatamente dell'art. 62 lett. e LStr, che non può appellarsi all'art. 8 CEDU e, infine, che non può pretendere al rilascio di un permesso di domicilio. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 5 a 8 e 9 in fine).  
 
3.2. Il ricorrente fa valere di avere avviato una procedura di risarcimento danni nei confronti dello Stato ticinese, ciò che gli permetterà, se dovesse ottenere il risarcimento chiesto, di rimborsare quanto percepito dalla pubblica assistenza. Sennonché questi fatti non risultano dalla sentenza impugnata (art. 105 LTF) ed esulano pertanto dall'oggetto del litigio. Inoltre non sono date - né il ricorrente lo fa valere - le condizioni per rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 2 LTF). Al riguardo il ricorso si rivela manifestamente privo di pertinenza e come tale va respinto.  
 
3.3. Il ricorrente adduce poi di essere in attesa del riconoscimento di una rendita invalidità. Lasciando aperta la questione della pertinenza di detto elemento, ci si limita ad osservare che dalla sentenza impugnata risulta che detta problematica è stata evasa negativamente il 26 aprile 2010, diniego confermato su ricorso con sentenza del 29 novembre 2010, cresciuta in giudicato incontestato.  
 
3.4. Il ricorrente, affermando di intrattenere solo rapporti puramente formali con i parenti viventi in Italia, paese che avrebbe lasciato da oltre venticinque anni e che gli è diventato estraneo, ritiene implicitamente il provvedimento litigioso lesivo del principio della proporzionalità. Sennonché, come rilevato dal Tribunale amministrativo cantonale, il soggiorno dell'interessato in Svizzera (iniziato nel dicembre 2004) è di media durata, egli ha dimostrato grandi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavora più da anni) che economico (a carico dell'assistenza pubblica dal 2006, diversi debiti privati) ed è stato condannato penalmente. Un suo rientro in patria, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove vive sua madre e sua sorella risulta pertanto esigibile. E per quanto concerne gli inconvenienti ivi legati, va qui riaffermato che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero. Anche su questo punto il ricorso risulta manifestamente infondato e va come tale respinto.  
 
3.5. Per i motivi illustrati il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie addossate al ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud