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[AZA 7] 
H 229/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 21 maggio 2001 
 
nella causa 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
G._______, Italia, opponente, rappresentato dall'avv. Eva Larato, Via G. Paisiello 3, 70029 Santeramo in Colle, Italia, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- G._______, cittadino italiano nato il 6 maggio 1931, ha lavorato in Svizzera dal 1957 al 1992. La prima moglie, M._______, nata il 28 settembre 1932, ha pure lavorato in Svizzera dal 1958 al 1991. Essa è deceduta il 1° gennaio 1992 senza percepire prestazioni di vecchiaia. 
 
Il 20 luglio 1992 G._______ si è risposato con R._______, nata il 23 ottobre 1935. 
Con decisione del 21 ottobre 1996 G._______ è stato posto dal 1° giugno 1996 al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1309.- mensili oltre alla completiva per la seconda moglie di fr. 393.-, calcolata su un reddito annuo medio di fr. 59 364.-, una durata contributiva di 32 anni e 9 mesi stante l'applicazione della scala rendite 32. 
A seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della seconda moglie e del conseguente ottenimento da parte di lei di una propria rendita di vecchiaia, la Cassa svizzera di compensazione, con provvedimento 2 dicembre 1997, ha modificato l'importo della rendita del marito, riducendolo a fr. 1040.- mensili, sulle seguenti basi: reddito annuo medio determinante di fr. 47 760.-, durata contributiva di 32 anni e 8 mesi, scala rendite 32. 
L'amministrazione motivava l'atto con il fatto che i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio comune dovevano essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro, che la prestazione doveva essere ricalcolata in base alle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 1997 e che la somma delle rendite non poteva superare il 150 % della prestazione massima di vecchiaia, determinata prendendo in considerazione le scale di rendita dei due coniugi. 
 
B.- Rappresentato dallo studio legale Larato, G._______ ha interposto gravame alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione della rendita come originariamente goduta, decurtata unicamente dell'importo della completiva a favore della moglie. 
La Commissione di ricorso, con giudizio del 12 maggio 2000, ha accolto il gravame e rilevato che, non potendo prescindere dal fatto che la prima moglie sia deceduta e che l'insorgente abbia contratto un nuovo matrimonio, l'assicurato doveva essere considerato quale coniugato, ciò che impediva l'effettuazione dello splitting con la prima moglie. 
I giudici commissionali hanno inoltre ritenuto che secondo le norme transitorie della 10a revisione dell'AVS i nuovi redditi determinanti non dovevano provocare prestazioni inferiori, distanziandosi su questo punto dalle direttive sulle rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
La Commissione ha quindi retrocesso gli atti alla Cassa affinché ricalcolasse la rendita dell'interessato in base al reddito annuo determinante di fr. 59 364.- e alla scala rendite 32. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e il ripristino della decisione amministrativa 2 dicembre 1997, contestando, sulla scorta della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'interpretazione data dai primi giudici alle norme in materia. 
G._______, tramite il proprio patrocinatore, propone di respingere il gravame, mentre la Cassa svizzera di compensazione ne postula l'accoglimento. 
 
Diritto : 
 
1.- Secondo la cifra 1 lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. Giusta il nuovo art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); se il matrimonio è sciolto mediante divorzio (lett. c). 
 
2.- Nel caso in esame, in discussione è la questione di sapere se per il calcolo della rendita di vecchiaia dell'interessato debba essere presa in considerazione soltanto la metà del reddito da lui conseguito durante il primo matrimonio. 
 
L'amministrazione ha risposto affermativamente al quesito; l'assicurato chiede invece che si consideri l'intero suo reddito. 
 
3.- La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se tuttavia il testo non è perfettamente chiaro e più interpretazioni del medesimo sono possibili, occorre ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui si fonda. È inoltre di rilievo il senso che la norma assume nel suo contesto (DTF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 e riferimenti). 
 
4.- La nozione di persona vedova ("veuf ou veuve", "verwitwete Person") di cui all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. b LAVS non è completamente chiara. Si pone infatti la questione di sapere se questa norma, in caso di rendita di vecchiaia, sottoponga in linea di principio alla divisione a metà tutti i redditi conseguiti durante gli anni di un precedente matrimonio sciolto per decesso o se invece un simile splitting sia soltanto previsto quando lo stato civile dell'avente diritto alla rendita al momento in cui si verifica l'evento è quello effettivo della vedovanza. 
Come rilevato in una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, quest'ultima lettura grammaticale del testo si scontra con lo spirito e lo scopo della norma in discussione, come pure con il suo inserimento nel contesto sistematico e la sua genesi (DTF 126 V 59 consid. 4). Accanto al computo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29sexies e art. 29septies LAVS), il passaggio dalla rendita per coniugi a una concezione individualizzata della prestazione, indipendente dallo stato civile (a seguito dell'abrogazione del vecchio art. 22 LAVS), costituisce uno degli aspetti centrali della 10a revisione. 
Il nucleo di questo nuovo sistema di calcolo delle rendite è costituito dallo splitting dei redditi secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 - 5 LAVS. Secondo la ratio che informa la prima frase del terzo capoverso della citata norma, i redditi soggetti a contribuzione conseguiti durante il matrimonio devono essere divisi a metà ed essere accreditati reciprocamente per metà ciascuno nel conto individuale di entrambi i coniugi. Come emerge poi dalle lett. 
 
a - c della predetta disposizione, la suddivisione del reddito deve essere effettuata sia in costanza di matrimonio sia in caso di scioglimento del matrimonio (per divorzio o vedovanza). In considerazione di questi principi non è di rilievo lo stato civile (peraltro aleatorio) al momento dell'evento assicurato di una persona rimasta precedentemente vedova. Unicamente questa interpretazione della lett. 
b dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS corrisponde alla disciplina giuridica voluta dal legislatore, così come emerge dai relativi materiali (DTF 126 V 60 consid. 4; Boll. uff. 
CN 1993 pag. 254 seg. , CS 1994 pag. 549, 559 e 597). 
 
5.- Per i motivi che precedono non possono essere accolte le obiezioni sollevate dall'assicurato. La supposta ratio legis esposta nelle osservazioni al ricorso non trova infatti riscontro, per quanto si è appena detto, nei materiali legislativi e nella volontà del legislatore, così come è stata ricostruita dal Tribunale federale delle assicurazioni nella succitata sentenza. 
 
6.- Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e 609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta disposizione. 
Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a: 
 
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, 
il querelato giudizio del 12 maggio 2000 è annullato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero e alla Cassa 
 
 
svizzera di compensazione. 
Lucerna, 21 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :