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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_632/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 febbraio 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Maillard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale, trauma cranio cerebrale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 agosto 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________, nato nel 1964, all'epoca dei fatti impiegato presso l'impresa di trasporto X.________ e, come tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 30 aprile 1998 è rimasto vittima di un infortunio sul posto di lavoro a seguito del quale ha riportato un trauma cranico con ematoma sottodurale. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. Alla chiusura della pratica, all'assicurato è stato negato il diritto a una rendita d'invalidità per mancanza di incapacità di guadagno di grado pensionabile (decisione 16 gennaio 2006 e decisione su opposizione 3 ottobre 2006). Su ricorso, il rifiuto di una rendita è stato confermato sia dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (pronuncia del 30 aprile 2007) che dal Tribunale federale (sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008).  
 
A.b. Nel mese di giugno 2008, l'assicurato ha annunciato all'INSAI una ricaduta dell'infortunio accusando una riacerbazione delle cefalee, divenute nel frattempo invalidanti. L'assicuratore infortuni ha tuttavia negato il diritto a (ulteriori) prestazioni assicurative per difetto di correlazione con l'infortunio dell'aprile 1998 (decisione 25 marzo 2010 e decisione su opposizione 5 gennaio 2012).  
 
B.   
B.________ si è nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali l'allestimento di una perizia medica giudiziaria affidata al prof. J.________, ha respinto il ricorso reputando non essere data, con la necessaria verosimiglianza, l'esistenza di un nesso causale naturale, diretto o indiretto, tra i disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta e l'evento infortunistico del 1998 (pronuncia del 7 agosto 2013). 
 
C.   
Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, B.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, in via principale chiede l'accoglimento del gravame con conseguente annul-lamento della pronuncia cantonale e riconoscimento del nesso di causalità (naturale ed adeguata) tra i disturbi segnalati nell'annuncio di ricaduta e l'infortunio in parola. In via subordinata domanda il rinvio della causa al Tribunale cantonale o all'INSAI per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
L'assicuratore infortuni propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Oggetto di verifica è il tema dell'assunzione delle prestazioni assicurative per la ricaduta annunciata nel giugno 2008.  
 
1.2. Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto in modo corretto quali siano i requisiti necessari al riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in caso di ricadute o di conseguenze tardive (art. 11 OAINF).  
 
Al giudizio impugnato può quindi essere rinviato anche per quanto concerne la definizione di causalità (naturale ed adeguata) e, quindi, la necessità di stabilire un nesso tra evento infortunistico assicurato e conseguente danno alla salute. È così giustamente stata qualificata questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale, posto come su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'ap-prezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende pertanto che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181 e sentenze ivi citate). 
 
Alla pronuncia cantonale può infine essere rinviato anche per quel che concerne l'esposizione dei principi validi in materia di apprezzamento di rapporti medici. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con riferimenti). 
 
2.  
 
2.1. L'istanza precedente, dopo avere messo a confronto e ponderato la portata degli atti medici prodotti dall'ente assicuratore e dall'assicurato (attestazioni dei dott.ri S.________, E.________, O.________ e C.________), ha pertinentemente ritenuto necessario disporre una perizia giudiziaria.  
 
Il perito incaricato, prof. J.________, capo medico al Policlinico di neurologia dell'Ospedale Y.________, esposta la pregressa situazione valetudinaria (anamnesi) e preso atto delle dichiarazioni dell'assicurato, è giunto alla conclusione che i disturbi oggetto del presente giudizio non costituivano, con la necessaria verosimiglianza, una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 30 aprile 1998. Tenuto conto di tutti gli aspetti del caso, secondo il perito interpellato, appariva in sostanza più probabile che l'episodio annunciato all'INSAI nel giugno del 2008 - come già uno precedente verificatosi nel 2002 - corrispondesse a delle cefalee primarie piuttosto che a delle cefalee post-traumatiche. Il prof. J.________ ha quindi rilevato che le cefalee denunciate dall'interessato adempivano, di principio, i criteri posti dalla Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2) per ammettere l'esistenza di una cefalea indotta dai farmaci, osservando come l'assicurato avesse seguito per parecchi anni una terapia analgesica, assumendo quotidianamente il medicinale Dafalgan (paracetamolo; perizia 22 febbraio 2013). 
 
Nuovamente interpellato dai primi giudici per esaminare se un successivo rapporto del 24 marzo 2013 del dott. C.________ prodotto dall'insorgente contenesse elementi suscettibili di modificare le conclusioni della sua perizia, il prof. J.________, in data 23 maggio 2013, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua precedente valutazione. 
 
2.2. Il Tribunale federale non ravvisa serie ragioni per scostarsi dalle conclusioni, chiare e convincenti, della perizia medico-giudiziaria del prof. J.________. Le considerazioni del perito non appaiono contraddittorie. Né sono ravvisabili altri rapporti specialistici suscettivi di inficiarne la concludenza o comunque di imporre l'allestimento di una superperizia (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 con riferimenti). Nemmeno sono suscettibili di modificare tale convincimento, infine, le censure sollevate dall'insorgente, quest'ultimo non pervenendo a mettere in forse, con argomenti attendibili e convincenti, le conclusioni peritali del prof. J.________. Per il resto, dal momento che gli atti all'inserto già contengono gli elementi necessari per la definizione della causa, neppure si giustifica il complemento istruttorio richiesto in via subordinata dal ricorrente. La pronuncia impugnata, fondata essenzialmente sulle risultanze della perizia giudiziaria e del successivo complemento, merita quindi tutela.  
 
3.   
Ne segue che il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 18 febbraio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble