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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.147/2006 /biz 
 
Sentenza del 13 aprile 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 1° febbraio 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto d'accusa del 31 ottobre 2000 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________, commissario della polizia cantonale ticinese, colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di denaro, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e soppressione di documenti e ne ha proposto la condanna a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Il magistrato inquirente gli rimproverava sostanzialmente di avere, nella sua funzione di commissario presso la sezione reati contro il patrimonio della polizia giudiziaria, sottratto una conoscente al perseguimento penale in relazione a una ricettazione di pietre preziose e gioielli provento di furto. 
B. 
L'accusato ha interposto opposizione al decreto d'accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per il dibattimento. Con sentenza del 29 maggio 2002 il presidente della Corte ha prosciolto A.________ da tutte le imputazioni. Adita dal Procuratore pubblico, con giudizio del 10 febbraio 2004, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello ne ha respinto il ricorso. Frattanto, il Consiglio di Stato aveva sospeso il commissario dalla sua funzione e lo aveva contestualmente privato della metà dello stipendio dal 29 febbraio 2000 fino al 3 settembre 2002, data in cui è stato reintegrato nella polizia. 
C. 
A seguito della sentenza assolutoria, A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali (CRP) una domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI di complessivi fr. 99'719.10. La pretesa era composta di fr. 31'407.30 per le spese di patrocinio, di fr. 4'000.-- per le spese peritali, di fr. 4'311.80 per gli interessi passivi relativi a due prestiti bancari e di fr. 60'000.-- per la riparazione del torto morale. 
Con sentenza del 1° febbraio 2006, la CRP ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo ad A.________ un'indennità complessiva di fr. 13'039.35 oltre interessi al 5 % dal 26 gennaio 2005, composta di fr. 9'039.35 per le spese di patrocinio, di fr. 2'500.-- per la riparazione del torto morale e di fr. 1'500.-- per le ripetibili di quella sede. 
 
D. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, ribadendo sostanzialmente l'indennità esposta in sede cantonale. 
E. 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico chiede di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG. 
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n. 7). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5). In questa valutazione, al giudice cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii). 
3. 
3.1 Il ricorrente critica la riduzione delle note d'onorario esposte dal patrocinatore, in particolare la rimunerazione oraria stabilita dalla CRP in fr. 220.-- per le prestazioni riguardanti l'anno 2000 e in fr. 250.-- per quelle successive. Sostiene che una tariffa oraria di fr. 300.-- sarebbe conforme alla prassi adottata dal Consiglio di moderazione già nel 2001 e risulterebbe in concreto adeguata al lavoro svolto e alla particolarità del caso. Rileva che il procedimento sarebbe stato complesso anche per la notevole risonanza mediatica ed avrebbe imposto un intervento difensivo immediato e deciso, sicché la riduzione del dispendio orario esposto, e segnatamente il mancato riconoscimento dei costi della perizia del prof. Stefan Trechsel, sarebbe ingiustificata ed arbitraria. 
3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b). 
Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c). 
3.3 La CRP ha stabilito la rimunerazione di fr. 220.-- all'ora per le prestazioni fornite nel 2000, rispettivamente di fr. 250.-- all'ora per quelle concernenti gli anni successivi, fondandosi sugli importi di base riconosciuti, per quanto concerne l'onorario del difensore di fiducia, dalla prassi del Consiglio di moderazione nell'applicazione della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (cfr. RtiD I-2004, n. 29 pag. 97 seg.). Non condividendo la rimunerazione oraria di fr. 300.-- esposta dal patrocinatore e riducendola di conseguenza, la Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che la pratica non appariva particolarmente complessa né aveva nell'insieme comportato un impegno rilevante. Ora, questa argomentazione sembra invero discutibile, ove si consideri che la procedura ha comunque comportato un'istruttoria dibattimentale non trascurabile nell'ambito di un pubblico processo di oltre venti ore, nonché una successiva procedura ricorsuale dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale. Per la natura dei reati prospettati nei confronti del ricorrente, che sarebbero stati commessi nella sua funzione di commissario della polizia cantonale, e la risonanza mediatica assunta dal caso, anche prescindendo dalle difficoltà fattuali e giuridiche non eccessive, la causa appariva comunque delicata sotto il profilo della gestione del mandato. Tuttavia, il fatto che la giurisprudenza del Consiglio di moderazione ha già riconosciuto importi orari maggiori in pratiche di difficoltà comparabile e che anche in caso di pratiche non particolarmente complesse ha considerato adeguata una rimunerazione oraria di almeno fr. 300.-- non basta di per sé a fare ritenere arbitraria la tariffa di fr. 220.--/250.-- all'ora stabilita dalla CRP. L'arbitrio non è infatti ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri eventualmente sostenibile o addirittura preferibile, occorrendo invece che la soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale sia manifestamente insostenibile (cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e rinvii). A titolo indicativo, la rimunerazione oraria fissata dalla CRP è superiore in misura apprezzabile sia alla tariffa minima di fr. 180.-- all'ora considerata dal Tribunale federale quale base per l'indennizzo del difensore d'ufficio (DTF 132 I 201 consid. 8) sia all'importo orario di fr. 200.-- recentemente confermato dal Tribunale federale per quanto concerne la procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 131 V 153 consid. 7). Orientativamente, essa è inoltre superiore all'onorario minimo di fr. 200.-- all'ora previsto dal regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31), e non si scosta sostanzialmente dalla prassi cantonale applicabile ancora in tempi recenti a cause penali di difficoltà superiori alla media (cfr. sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3). Stabilendo in fr. 220.--/250.-- l'indennità oraria litigiosa, la CRP non ha quindi abusato del proprio potere d'apprezzamento. 
3.4 
3.4.1 Il ricorrente critica poi, ritenendola arbitraria, la riduzione del dispendio di tempo eseguita dalla CRP. Sostiene che il riconoscimento di sole 35 ore rispetto alle 61 ¾ esposte non terrebbe sufficientemente conto della complessità del procedimento e delle operazioni concretamente effettuate, ove solo si consideri che il processo sarebbe durato ben tre giorni. La massiccia decurtazione sarebbe del tutto ingiustificata anche perché misconoscerebbe l'adeguatezza dell'intervento difensivo e il risultato ottenuto, equivalendo in sostanza a considerare superflua l'assistenza del difensore. 
3.4.2 Per l'anno 2000 la Corte cantonale ha riconosciuto un dispendio di 9 ore rispetto alle 14,5 esposte, riducendo da 8,5 a 3 ore il tempo indicato per i colloqui e le conferenze telefoniche con il cliente. Il ricorrente non si confronta puntualmente con questa specifica decurtazione spiegando per quali motivi essa sarebbe arbitraria, segnatamente per quali ragioni un avvocato diligente avrebbe mediamente profuso, secondo la normale esperienza, per un mandato di complessità analoga, un dispendio simile in colloqui con il proprio assistito. La critica non deve quindi essere ulteriormente esaminata. 
3.4.3 Per il periodo successivo, fino alla conclusione del processo, la CRP ha rimunerato complessivamente 24 ore rispetto alle 47 ¼ indicate dal patrocinatore. Nondimeno, secondo il giudizio del presidente della Corte delle Assise correzionali, il dibattimento si è svolto sull'arco di tre giorni ed è durato complessivamente circa 22 ore: ciò risulta essere stato rettamente esposto dal patrocinatore del ricorrente nella sua specifica delle prestazioni. Rimunerare in tali circostanze, per il periodo 2001/2002 fino alla conclusione del giudizio di primo grado, unicamente 24 ore complessive, equivale in sostanza a riconoscere soltanto il dispendio profuso al pubblico dibattimento, senza tenere minimamente conto del tempo necessario alla sua preparazione, ciò che conduce a un risultato manifestamente insostenibile e pertanto arbitrario. D'altra parte, su questo punto la sentenza impugnata risulta pure insufficientemente motivata, poiché si limita a ridurre in modo generico il tempo indicato ma non si confronta concretamente con le prestazioni esposte nel dettaglio dall'avvocato. È tuttavia senza incorrere nell'arbitrio che i giudici cantonali non hanno considerato i costi relativi al parere del prof. Trechsel, ritenuto che la sussunzione giuridica spettava innanzitutto al patrocinatore nel contesto del mandato di difesa, non essendo peraltro in discussione questioni giuridiche particolari. Del resto, il ricorrente non fa specificatamente valere, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 e rispettivi), che lo stralcio di questa posta dell'onorario sarebbe di per sé manifestamente abusivo. 
 
3.4.4 Il ricorrente critica il fatto che, riguardo alle prestazioni relative alla procedura ricorsuale, la CRP ha ritenuto sufficienti le ripetibili di fr. 3'000.-- assegnate dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Sostiene che tale indennizzo non coprirebbe interamente l'impegno profuso in un procedimento particolare come quello in questione. Premesso che, come rileva il ricorrente medesimo, nella fase ricorsuale l'attività da rimunerare è consistita essenzialmente nella preparazione e nella stesura delle osservazioni al ricorso del Procuratore pubblico, l'importo in esame corrisponderebbe a 12 ore lavorative rimunerate a fr. 250.-- orari. Considerati i limitati atti procedurali necessari in questa fase e il fatto che il patrocinatore del ricorrente già conosceva in modo approfondito l'incarto, la CRP non ha abusato del proprio potere d'apprezzamento rifiutandosi di riconoscere un'indennità eccedente le ripetibili (cfr. sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3.3). 
3.4.5 Il ricorrente ritiene arbitrario anche l'ammontare delle ripetibili per la redazione dell'istanza di indennità, stabilito dalla Corte cantonale in fr. 1'500.--. Considerato che tale importo è stato fissato tenendo in particolare conto del grado di soccombenza dell'istante, a seguito dell'accoglimento perlomeno parziale del gravame in esame e del conseguente annullamento del giudizio impugnato, la CRP dovrà nuovamente statuire anche su questo punto. L'esame della censura è quindi prematuro in questa sede. 
4. 
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale il mancato rimborso degli interessi passivi di complessivi fr. 4'311.80, relativi a due prestiti bancari contratti per superare le ristrettezze economiche in cui versava a causa del dimezzamento dello stipendio connesso alla pendenza del procedimento penale. Sostiene che, a meno di incorrere nell'arbitrio, la CRP non poteva considerare tale importo compensato dagli interessi versati dallo Stato sullo stipendio arretrato, trattandosi di crediti di diversa natura. 
4.2 In seguito alla reintegrazione nella sua funzione, al ricorrente è stato versato l'intero salario arretrato, oltre a fr. 14'574.15 a titolo di interessi. Questi risultano essere stati calcolati sull'importo lordo complessivo del salario dovuto, al tasso del 5 % per l'intera durata della sospensione dal lavoro (916 giorni). Tale modalità di calcolo appare tutto sommato favorevole al ricorrente, sicché la Corte cantonale poteva, senza con ciò pronunciare una decisione manifestamente insostenibile, ritenere che la rimunerazione riconosciuta dallo Stato sul salario arretrato lo soddisfacesse anche per quanto riguarda l'onere legato al debito ipotecario assunto. Nella misura in cui adempie i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, la censura va quindi respinta. 
5. 
5.1 Il ricorrente reputa arbitrario anche l'ammontare di fr. 2'500.-- riconosciutogli dalla CRP a titolo di riparazione morale, sostenendo in particolare che l'indennità sarebbe stata ridotta a torto fondandosi su una sua concolpa. Adduce che nei considerandi della sentenza di proscioglimento, richiamati nel giudizio impugnato, si accenna soltanto genericamente all'omissione di atti d'inchiesta, senza peraltro attribuirgliene esplicitamente la responsabilità. Rileva che la questione di una sua responsabilità secondo gli art. 41 segg. CO non è comunque stata sufficientemente esaminata. Sostiene inoltre che la CRP, rimproverandogli la mancanza di un certificato medico, avrebbe sottovalutato la gravità della lesione alla personalità subita. Ribadisce infine la pretesa di fr. 60'000.-- formulata in sede cantonale. 
5.2 L'art. 49 CO, applicabile in concreto a titolo di diritto cantonale suppletivo, prevede che un'indennità per torto morale sia concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso (DTF 123 II 210 consid. 2c). Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione alla personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1, 128 IV 53 consid. 7a pag.71, 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). 
5.3 La Corte cantonale ha rilevato che le accuse contro il ricorrente dovevano essere considerate gravi per un commissario di polizia che aveva sempre avuto qualifiche molto buone. Ha inoltre accennato alle conseguenze professionali legate al procedimento penale, segnatamente al periodo di sospensione dalla sua funzione con trattenuta della metà dello stipendio, nonché al clamore suscitato dal procedimento penale tra i colleghi di lavoro e nella popolazione locale, anche in considerazione della pubblicazione di articoli sulla stampa ticinese. La CRP ha stigmatizzato la durata rilevante della procedura (quattro anni), adducendo che una maggiore celerità si sarebbe imposta in considerazione della situazione particolare e delicata. A torto l'ultima istanza cantonale ha però relativizzato le importanti conseguenze personali e professionali per il ricorrente, rimproverandogli di non avere dimostrato, mediante un certificato medico, l'esistenza di specifici danni fisici o psichici superiori a quanto apparirebbe normale in una situazione simile. Per valutare gli effetti della lesione subita, il giudice può infatti fondarsi sulla reazione dell'uomo "medio" in un caso simile, occorrendo comunque che il richiedente adduca e provi le circostanze dalle quali si possa dedurre dalla grave lesione oggettiva la sua sofferenza morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Roland Brehm, Commentario bernese, 3a ed., Berna 2006, n. 22 all'art. 49 CO). Ora, come esposto, la fattispecie perseguita ed i reati prospettati nei confronti del ricorrente riguardavano direttamente la sua attività di commissario della polizia e hanno comportato la sua sospensione per un periodo non trascurabile di oltre due anni, causando una pesante situazione di incertezza professionale. Considerate inoltre la durata complessiva del procedimento e la risonanza nei mass media, risulta manifesto che il ricorrente è stato colpito in modo significativo sia nella sua considerazione professionale sia nelle sue relazioni private e sociali. In tali circostanze, a meno di incorrere nell'arbitrio, la Corte cantonale non poteva sminuire la gravità della lesione alla personalità del ricorrente pretendendo che dimostrasse un pregiudizio fisico o psichico superiore a quello mediamente subito in una situazione analoga. 
5.4 Pure a torto la CRP ha poi limitato al ricorrente l'ammontare della riparazione del torto morale considerando che la funzione pubblica comporti il rischio di un'esposizione negativa e la certezza di una lesione più incisiva rispetto a un comune cittadino. La giurisprudenza richiamata per analogia dalla Corte cantonale al riguardo (DTF 127 III 481) non è pertinente. Essa concerne infatti un caso di applicazione dell'art. 28 CC, in cui una lesione della personalità attraverso la pubblicazione di un articolo sulla stampa è stata ritenuta giustificata da un interesse pubblico preponderante. Essendo per contro qui in discussione una riparazione del torto morale sulla base dell'art. 317 CPP/TI in relazione con l'art. 49 CO, il risarcimento deve essere fissato in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo quindi conto, come si è visto, anche del considerevole pregiudizio alla reputazione sociale e professionale del ricorrente per il fatto che rivestiva la funzione di commissario della polizia cantonale. 
5.5 La Corte cantonale ha considerato che l'importo di fr. 2'500.-- per la riparazione del torto morale teneva anche conto di una riduzione riconducibile alla concolpa del ricorrente. Al proposito, la sentenza impugnata non precisa il grado della riduzione, limitandosi a rilevare che nei giudizi penali al ricorrente è stato rimproverato un comportamento negligente, avendo in particolare il presidente della prima Corte ritenuto che, pur se non intenzionalmente da parte del ricorrente, nella conduzione delle indagini sarebbero stati omessi atti istruttori. 
Secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono compatibili con il divieto dell'arbitrio solo se l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c). In questo contesto si inserisce anche l'art. 319a cpv. 1 CPP/TI, secondo cui l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto, entrato tuttavia in vigore dopo l'emanazione del giudizio impugnato (BU 2006, pag. 296). 
Ora, accennando in modo generico a pretese omissioni di atti d'indagine e a negligenze del ricorrente nella conduzione dell'inchiesta, la CRP non gli ha rimproverato la violazione di precisi doveri di servizio né ha concretamente specificato per quali ragioni e in quale misura il suo comportamento sarebbe riprovevole sotto il profilo del diritto al punto da giustificare una riduzione dell'indennità (cfr. sentenza 1P.57/2004, del 2 giugno 2004, consid. 10). Nelle esposte circostanze, tale riduzione non è quindi fondata su motivi oggettivi e sostenibili, sicché l'importo di fr. 2'500.-- per la riparazione del torto morale è stato per finire basato su una serie di considerazioni manifestamente insostenibili, rivelandosi in ultima analisi arbitrariamente modico. Gli atti devono pertanto essere rinviati alla CRP per un nuovo giudizio anche su questo punto, rilevato comunque che l'importo di fr. 60'000.-- chiesto dal ricorrente appare chiaramente eccessivo. 
6. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili, ridotta tenendo conto della sua parziale soccombenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è annullata. 
2. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 aprile 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: