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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 14/04 
 
Sentenza del 2 maggio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Frigerio, piazza Col. C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 15 dicembre 2003) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo dei conteggi salariali eseguito in data 7 novembre 2002 presso la ditta S.________, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, mediante decisione 23 dicembre 2002, a una tassazione d'ufficio - per ripresa di provvigioni e salari non notificati - fissando in fr. 69'879.90 (comprensivi degli interessi di mora [fr. 6'768.90]) i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta per il periodo dal 1998 al 2001. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo la ditta S.________, patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, è insorta con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando le posizioni relative a C.________ (ripresa di fr. 131'450.- dal 1998 al 2001), M.________ (ripresa di fr. 19'665.- dal 2000 al 2001), F.________ (ripresa di fr. 16'276.- per l'anno 2001), V.________ (ripresa di fr. 183'071.- dal 1999 al 2001) e C.________ (ripresa di fr. 19'421.- dal 1998 al 2001). A motivazione della propria domanda essa ha rilevato che tali importi corrispondevano alle commissioni corrisposte ad agenti esterni alla società che non erano in alcun modo subordinati alla ditta S.________, né per l'impiego del proprio tempo, né per l'organizzazione del proprio lavoro. Che a tali persone - agenti in sede propria e in parte anche con personale proprio - la società non avrebbe mai fornito istruzioni, lasciando libero l'agente negoziatore di svolgere o non svolgere la collaborazione concordata. Che quindi il rischio economico sarebbe stato interamente a suo carico. 
 
Con pronuncia del 15 dicembre 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame negando alle persone interessate la qualità di lavoratori indipendenti. 
C. 
La ditta S.________, sempre assistita dall'avv. Frigerio, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e la modifica della decisione 23 dicembre 2002 con stralcio delle posizioni relative a C.________, M.________, F.________, V.________ e C.________, come pure della pretesa per interessi di mora. In via subordinata postula la rettifica degli importi relativi a F.________ e M.________ (fr. 11'028.40 [anno 2001 F.________], fr. 3'498.65 [anno 2000 M.________] e fr. 7'919.15 [anno 2001 M.________]). In via ancor più subordinata domanda che l'incarto venga rinviato al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché proceda a un complemento istruttorio, segnatamente perché disponga l'audizione delle persone interessate dalla ripresa, così come era già stato chiesto, ma rifiutato, in sede cantonale. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamata a determinarsi, la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a prendere posizione. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di AVS. Tuttavia nel caso concreto si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua rimunerazione negli anni 1998-2001) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
2. 
Nel proprio gravame, la società ricorrente contesta le conclusioni dei giudici cantonali, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Essa lamenta in particolare una violazione del suo diritto di essere sentita per avere i primi giudici, nonostante la reiterata richiesta formulata in sede cantonale, omesso di assumere prove giuridicamente rilevanti - segnatamente: l'audizione delle persone interessate dalla ripresa salariale operata dall'amministrazione - che le avrebbero permesso di dimostrare l'assenza di qualsivoglia rapporto di dipendenza tra gli interessati e la ditta S.________. 
2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 368 con numerosi rinvii). 
2.2 Nell'evenienza concreta, malgrado l'intrinseca difficoltà nel definire lo statuto di dipendente o indipendente dell'attività svolta dalle persone alle quali la società ha versato le rimunerazioni oggetto di ripresa salariale, la Corte cantonale ha emanato la propria pronunzia senza ritenere necessario procedere alle audizioni testimoniali ritualmente notificate dalla ricorrente, respingendo tali richieste con una motivazione stereotipa. 
 
Senza istruire ulteriormente la causa e senza comunicare alle parti la chiusura dello scambio degli allegati, così come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (RL 3.4.1.1), i primi giudici hanno ritenuto di poter fondare il loro giudizio solo sugli atti dell'incarto e di poter concludere per la qualifica di dipendente di C.________, C.________, F.________, M.________ e V.________ sostanzialmente in ragione del fatto che essi si sarebbero impegnati a fornire le loro prestazioni a un unico committente identificato nella ricorrente, non avrebbero corso alcun rischio economico particolare legato al loro lavoro e, infine, dovendo per contratto concedere alla ditta S.________ il diritto di visitare la loro clientela, sarebbero di fatto stati soggetti a un controllo gerarchico. 
2.3 La ricorrente censura l'accertamento dei fatti - effettuato con documentazione "forzatamente lacunosa" - su cui si basa il giudizio impugnato, definendolo in sostanza arbitrario in quanto non avrebbe permesso alla ricorrente di dimostrare le particolarità dei singoli rapporti con gli interessati. Questa opinione merita di essere condivisa. 
 
In effetti, la pochezza della documentazione versata agli atti non consente, a questo stadio di procedura, di esprimersi con la dovuta tranquillità - in ossequio anche al principio della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3) - sulla vera qualifica dell'attività svolta dagli agenti summenzionati. L'asserzione della Cassa, secondo cui questi ultimi sarebbero per certo da considerare quali rappresentanti di vendita della ricorrente in virtù delle Direttive dell'UFAS sul salario determinante (DSD, cifre marg. 1013-1015), è ben lungi dall'essere provata. 
 
È di immediata comprensione che per l'accertamento della natura dipendente o indipendente di un'attività non ci si possa limitare alle apparenze di qualche sporadico elemento ma sia indispensabile procedere ad accertamenti idonei a fondare un giudizio di merito. Nel caso di specie, solo gli interessati sarebbero stati in grado di descrivere la loro attività lavorativa, illustrando in particolare lo spazio riservato alla vendita dei prodotti S.________ e l'articolazione dell'impegno aziendale in tal senso. A maggior ragione, l'esigenza di approfondimento diviene imperativa quando una parte lo richiede espressamente, tempestivamente e in termini che non possono essere qualificati a priori come defatigatori siccome inutili. 
2.4 Per modificare la qualifica dello status da indipendente - finora ritenuto dalla Cassa, che nulla aveva eccepito a tale proposito in occasione di una precedente revisione - a dipendente non bastano le poche fatture agli atti (peraltro limitate ai soli F.________ e M.________), né è sufficiente estrapolare da singole clausole contrattuali senza che prima si sia accertata la vera entità dell'attività svolta dagli interessati, i quali peraltro nemmeno risiedono in Ticino, potrebbero effettivamente avere del personale alle loro dipendenze, altri clienti oltre la ditta S.________ ed essere soggetti ai rischi economici tipici di un imprenditore. 
 
Ne consegue che ai primi giudici sono mancati, per fatti non imputabili all'insorgente, importanti elementi di valutazione per poter stabilire in termini affidabili i presupposti per la qualifica dell'attività lavorativa in esame. Inoltre, dagli atti non risulta che la Corte cantonale abbia dichiarato chiusa l'istruttoria: in tale evenienza, se la ricorrente non si fosse opposta a tale atto formale, censurando già a quel momento l'omessa assunzione dei mezzi di prova richiesti, la violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata per rinuncia dell'interessata a prevalersene già in sede cantonale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II. n. 1314). Ciò però non è stato. 
2.5 Da ultimo, ma non certamente di minor rilievo, vi è il fatto che avendo negato l'audizione testimoniale delle predette persone, dopo che le stesse non sembrerebbero essere state interpellate nemmeno in sede amministrativa, la Corte cantonale ha pure violato il loro diritto di essere sentite, rendendo così la pronuncia impugnata viziata anche sotto questo profilo. 
 
Secondo la giurisprudenza, infatti, il diritto di essere sentito dei "salariati" colpiti da una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza, quello di ottenere la notifica di tale decisione deve, salvo eccezioni - non realizzate in concreto - ammesse per ragioni di praticità (ad es. quando il numero dei salariati è elevato, quando il loro domicilio si trova all'estero o non è noto, o ancora quando l'ammontare dei contributi è ridotto), essere rispettato sia quando vi è disputa sulla qualifica dell'attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la natura di determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere attuata ogniqualvolta si è in presenza di una ripresa di salari determinanti. Quando si ritiene che il "salariato" debba avere la possibilità di ricorrere contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa notificargli la decisione. L'autorità di ricorso che si avvede dell'omissione può - ma non deve - personalmente porvi rimedio invitando i salariati interessati ad intervenire nella procedura di ricorso. Se non lo fa personalmente, rinvia la causa all'amministrazione per fare rispettare il loro diritto di essere sentiti (DTF 113 V 1; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a). 
2.6 In esito a quanto precede, è ravvisabile un accertamento lacunoso dei fatti riconducibile alla violazione del diritto di essere sentito, il giudizio cantonale non soddisfacendo i requisiti minimi di esame delle allegazioni di parte, dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e considerati il potere d'esame limitato di cui fruisce nella fattispecie questa Corte (cfr. consid. 1.1) nonché la rilevanza del vizio in esame, lo stesso non può essere sanato in procedura federale (cfr. DTF 124 V 392 consid. 5a e riferimenti). A prescindere dalle possibilità di successo nel merito dell'impugnativa, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alla carenza sul piano dell'istruzione e disponga l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalla ricorrente. 
3. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì alla ditta S.________, assistita da un legale, fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il querelato giudizio 15 dicembre 2003 nella misura in cui è riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 4'000.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso. 
4. 
La Cassa rifonderà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 maggio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: