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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 117/03 
 
Sentenza del 9 agosto 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
L.________, ricorrente, rappresentata dallo Studio Commerciale Bernasconi-Bobbià, Via Giulia 43, 6855 Stabio, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 21 febbraio 2003) 
 
Fatti: 
A. 
A seguito di un controllo del conteggio salari eseguito il 24 aprile 2002 presso la L.________, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, mediante decisione 19 giugno 2002, a una tassazione d'ufficio - riferita a ripresa di provvigioni per l'attività svolta da B.________ nel 1998 e da S.________ dal 1998 al 2001, nonché a salari non notificati pagati a R.________ dal 1998 al 2001 -, fissando in fr. 13'614.25 i contributi AVS/AI/IPG/AF dovuti dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001. 
B. 
Contro il provvedimento la L.________, patrocinata dallo Studio commerciale Bernasconi-Bobbià, è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, facendo valere che le persone menzionate avevano svolto le loro mansioni a titolo indipendente, contro regolari fatture, dimodoché poteva essere escluso ogni e qualsiasi rapporto di dipendenza con la ditta. 
 
Con giudizio 21 febbraio 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame negando alle persone interessate la qualità di lavoratori indipendenti. 
C. 
La L.________, sempre assistita dallo Studio commerciale Bernasconi-Bobbià, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale. Secondo l'insorgente non vi sarebbe stata dipendenza economica, avendo le persone interessate potuto svolgere liberamente ulteriore attività. Inoltre, non essendo le medesime integrate nell'organizzazione societaria, neppure usufruivano delle infrastrutture della ditta. 
 
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF) Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
1.3 Va da ultimo ancora rilevato che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, poiché da un punto di vista temporale per il giudice delle assicurazioni sociali sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). 
2. 
2.1 Nell'evenienza concreta è controversa la questione della qualificazione quale dipendente o indipendente dell'attività esercitata da B.________, R.________ e S.________ per la ricorrente nel periodo dal 1998 al 2001. 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2). 
3. 
3.1 Nel caso in esame, la Cassa ha proceduto alla ripresa di provvigioni e di salario per un importo corrispondente a fr. 13'614.25 di oneri sociali. Sostiene che le persone interessate, B.________, S.________ e R.________, siano state erroneamente ritenute dalla ricorrente come lavoratori indipendenti. Rileva al riguardo come S.________ e R.________ non fossero affiliate quali indipendenti ad una cassa di compensazione, mentre B.________ dal 1° gennaio 1997 risultava essere persona senza attività lucrativa. 
3.2 La ricorrente contesta questa tesi. Fa valere che gli interessati non erano condizionati da orari fissi di presenza, né tanto meno erano subordinati all'organizzazione del lavoro esistente all'interno della società. Tutti e tre svolgevano la loro attività mettendo a disposizione il tempo ed il metodo che loro stessi ritenevano più opportuni e secondo la loro disponibilità, nel rispetto più assoluto della propria indipendenza. L'insorgente precisa poi che dalle interpellanze della Corte cantonale rivolte a B.________, R.________ e S.________ sarebbe scaturito l'inequivocabile conferma che gli stessi non avevano comunque utilizzato i macchinari o locali di proprietà della ditta, ciò a conferma della non esistenza di un rapporto di dipendenza con quest'ultima. Infine osserva che la mancanza di personale proprio non sarebbe indizio di lavoro dipendente, ritenuto che vi sono liberi professionisti che, pur svolgendo un'attività indipendente, non ne dispongono. 
3.3 Ora, dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle risposte alle domande poste dai primi giudici alle persone interessate in relazione all'attività da loro svolta per la ricorrente, si evince che B.________, chimico industriale, ha funto da consulente della ditta e che nel dicembre 1998 ha emesso una fattura di fr. 3000.- per prestazioni effettuate nel novembre dello stesso anno. Per quanto concerne le domande a sapere se avesse ricevuto dalla Cassa una decisione in cui veniva informato che quanto percepito dalla ricorrente sarebbe stato calcolato quale salario determinante, oppure se potesse trasmettere eventuali contratti/mandati di lavoro in suo possesso relativi all'attività svolta per la ditta, l'interessato ha risposto in modo del tutto evasivo, ossia: "sì, ma ho gettato quanto ricevuto", rispettivamente "non ho conservato nulla". 
 
R.________ era amministratrice della filiale di Z.________della L.________. Prima del giugno 2002 non si era mai posta il problema di dover pagare i contributi paritetici su quanto percepito dalla datrice di lavoro, consistente in un'indennità mensile fissa di fr. 1000.- netti, comprovata dalla dichiarazione 27 marzo 2001 della ditta, ritenuto altresì che le spese (ad es. materiale d'ufficio, telefono, porti, ecc.) erano a suo carico e che non esisteva nessun contratto di lavoro con l'insorgente. 
 
Da parte sua, S.________, da anni gerente a tempo pieno della società A.________ S.à.r.l., ha collaborato su commissione con la ricorrente, emettendo a titolo personale - e non per la A.________ S.à.r.l. - le fatture per le prestazioni eseguite. Risulta poi che l'interessata non ha effettuato investimenti per eseguire quest'attività e che non è affiliata quale indipendente presso una cassa di compensazione. Non si rammenta inoltre di aver pagato contributi alle assicurazioni sociali per gli importi incassati dall'insorgente. 
 
Infine, dalla distinta di rettifica dei conti individuali - allestita in occasione del controllo 24 aprile 2002 della Cassa in merito al conteggio salari - risulta che l'insorgente ha versato a B.________ l'importo di fr. 4800.- per l'anno 1998, a R.________ fr. 48'000.- e a S.________ fr. 27'808.-, ad entrambe per il periodo dal 1998 al 2001. Su tali importi non sono stati pagati i relativi contributi alle assicurazioni sociali. 
3.4 Orbene, in base a quanto sopra esposto emerge che il giudizio di primo grado è fondato su un accertamento corretto e concreto dei fatti e che non vi è stato alcun abuso nell'esercizio del potere d'apprezzamento. I diversi elementi del caso di specie indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza, anche se limitato sia dal profilo temporale che da quello dell'organizzazione del lavoro. Va infatti evidenziato che, malgrado gli interessati potessero gestire la loro attività con una certa libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del lavoro, essi per contro non hanno assunto alcun rischio aziendale ed economico tipico di un imprenditore, siffatto onere essendo sempre rimasto a carico della L.________. 
 
È bene anche rilevare che la passività manifestata dalla ricorrente nel disinteressarsi della situazione contributiva di B.________, R.________ e S.________ - benché potesse e dovesse risultarle, se solo avesse fatto uso della diligenza che si richiede ad un'impresa commerciale quale potentior persona, che il limite tra attività dipendente e indipendente agli effetti degli oneri contributivi alle assicurazioni sociali in fattispecie similari non è sempre del tutto agevole - non giova alla ditta, la quale ha omesso di determinarsi con la necessaria previdenza e precisione, accertando al momento dell'inizio dei rapporti contrattuali (di lavoro o quant'altro) a chi incombesse l'onere contributivo. Di certo vi è, nel caso concreto, che le persone interessate non hanno pagato alcunché a titolo di oneri sociali per l'attività prestata e retribuita dalla ricorrente, ritenendoli implicitamente a carico di quest'ultima. 
 
Si può poi ancora ricordare - come già fatto dai giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile anche laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta (cfr. consid. 2.2). 
3.5 Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. 
4. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1200.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 agosto 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: