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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_5/2007 /biz 
 
Sentenza del 21 giugno 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Müller e Locher, giudice supplente, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
imposta federale diretta e imposta cantonale 2003, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 gennaio 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________ (1932) è domiciliato a Lugano ed è proprietario di un appartamento a Milano. Per il periodo fiscale 2003B, il 1° aprile 2005 l'Ufficio di tassazione di Lugano Città l'ha imposto aggiungendo al reddito dichiarato l'importo di fr. 15'000.-- riferito all'immobile posseduto all'estero, per il quale egli non aveva esposto alcunché, ed aumentando a fr. 400'000.-- il valore della relativa sostanza, dichiarata in ragione di fr. 361'920.--. 
Con reclamo, A.________ ha tra l'altro rilevato che, essendo già tassata in Italia, la proprietà estera non poteva venir considerata anche per il calcolo delle imposte sul reddito e la sostanza in Svizzera. Nel corso di una successiva audizione, l'autorità fiscale gli ha fatto presente che i fattori all'estero erano stati computati soltanto per la determinazione dell'aliquota. Con decisione del 1° novembre 2006 la stessa autorità ha comunque parzialmente accolto il reclamo, riducendo, per quanto qui interessa, il reddito immobiliare a fr. 10'000.--. Il contribuente è pertanto stato tassato su di un reddito di fr. 23'200.-- (con l'aliquota applicabile a fr. 31'900.--) ed una sostanza di fr. 25'000.-- (aliquota su fr. 425'000.--) ai fini dell'imposta cantonale e su di un reddito di fr. 28'400.-- (aliquota su fr. 37'800.--) per l'imposta federale diretta. 
La decisione su reclamo è stata a sua volta impugnata dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che il 4 gennaio 2007 ha tuttavia respinto il ricorso. 
B. 
Contro questa sentenza, il 30 gennaio 2007 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico. Egli contesta l'esistenza di fattori all'estero rilevanti per la tassazione, rispettivamente la possibilità di prenderli in conto per la determinazione delle aliquote, e censura la violazione del trattato con l'Italia in materia di doppia imposizione. 
C. 
La Divisione delle contribuzioni e la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino rinunciano a presentare osservazioni, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) propone la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 pag. 1069). Alla presente procedura è pertanto applicabile questa nuova normativa e non la pregressa legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU 1969 pag. 784; cfr. art. 131 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LTF). 
1.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico è pacificamente ammissibile in virtù degli art. 82 segg. LTF, combinati con l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e con l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), entrambi nella versione modificata secondo le cifre 57 e 58 dell'Allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). 
1.3 Con il rimedio esperito può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Il Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti appurati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Questi possono essere rettificati o completati soltanto se l'accertamento operato dall'istanza precedente sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
2. 
2.1 In caso di appartenenza personale, l'assoggettamento fiscale è illimitato; tuttavia esso non si estende, tra l'altro, ai fondi siti all'estero (art. 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994 [LT]). Ciò non toglie che le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, rispettivamente 6 cpv. 1 LT, che si riferisce anche alla sostanza). Questa regola è conforme all'art. 24 n. 3 della convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41). In effetti, tale norma recita che: 
"Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio [...] ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione." 
2.2 In concreto, è incontestato che il ricorrente ha il proprio domicilio fiscale a Lugano e che è quindi di principio illimitatamente assoggettato alle imposte in Svizzera. Al fisco elvetico, secondo la citata seconda frase degli art. 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT, sfugge tuttavia la proprietà immobiliare ubicata in Italia ed il relativo reddito. Questi fattori devono comunque venir considerati per la fissazione dell'aliquota e ciò non solo perché lo impone il chiaro tenore degli art. 7 cpv. 1 LIFD, peraltro comunque vincolante per il Tribunale federale (cfr. l'art. 190 vCost. e, attualmente, l'art. 191 Cost.), e 6 cpv. 1 LT. In effetti in caso contrario, per il semplice fatto di essere assoggettato alle imposte in due Stati diversi, il ricorrente trarrebbe un vantaggio ingiustificato in un sistema di aliquote progressive, in contrasto con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La presa in conto anche degli elementi imponibili all'estero per determinare l'aliquota è perciò la logica conseguenza dell'imposizione secondo un tasso progressivo (sentenza 2P.171/1992 del 23 luglio 1993, in: ASA 63 pag. 330, consid. 5a). Questo principio vale sia per le aliquote relative alle imposte sul reddito che per quelle applicabili all'imposta sulla sostanza. Di conseguenza, nella misura in cui critica questo modo di procedere, il ricorrente misconosce la problematica legata all'imposizione progressiva. 
2.3 Come già dinanzi alla Corte cantonale, l'insorgente critica poi nella sostanza il computo di un guadagno "fittizio" derivante dalla proprietà in Italia. Tuttavia l'appartamento a Milano, del valore stimato di fr. 400'000.-- e manifestamente non affittato, ha un proprio valore locativo (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT) di cui occorre senz'altro tener conto per stabilire l'aliquota (cfr. consid. 2.1). Questo valore locativo non rappresenta un introito fittizio, bensì un reddito reale in natura (sentenza 2A.254/1996 del 13 febbraio 1998, in: ASA 67 pag. 709 consid. 2b; sentenza 2A.126/1992 del 19 febbraio 1993, in: ASA 63 pag. 155, consid. 2a). Il ricorrente non pretende che l'appartamento sia vuoto perché nonostante ragionevoli sforzi non è possibile trovare inquilini interessati. Al contrario, egli ha affermato di tenere questa unità abitativa a disposizione per i propri bisogni personali, ossia in particolare quale base operativa per svolgere talune attività in Italia. In queste circostanze, il corrispondente valore locativo non può essere ignorato ai fini della determinazione del tasso d'imposizione. Con fr. 10'000.-- all'anno questo valore è peraltro stato conteggiato in misura alquanto ridotta. 
3. 
Sulla base di quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico si avvera infondato e deve perciò essere respinto. 
Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
Losanna, 21 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: