Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_413/2020  
 
 
Sentenza del 23 luglio 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 maggio 2020 (30.2019.34). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 giugno 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 27 maggio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la comunicazione del 23 giugno 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato, 
l'assenza di una risposta dell'assicurata, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.), 
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 con la quale la Cassa Cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha rifiutato il diritto a un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'AVS in relazione alle difficoltà lamentate da A.________ dal luglio 2017, a suo dire necessitanti dell'aiuto di terzi, 
che, dagli accertamenti del giudice delegato del Tribunale cantonale, emerge che la maggior parte degli impedimenti reclamati dalla ricorrente non concernono attività che rientrano nell'elenco esaustivo degli atti ordinari per i quali l'art. 9 LPGA, a cui l'art. 43 bis LAVS rinvia (sul tema cfr. DTF 133 V 450), definisce la nozione di grande invalido alla base del diritto a un assegno per grandi invalidi,  
che in particolare l'aiuto del marito era necessario solo per due atti ordinari della vita e unicamente in modo parziale - in concreto indossare e sfilare le calze e le scarpe, come pure entrare e uscire dalla vasca da bagno - insufficienti però per giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi (cfr. anche art. 66 bis OAVS e art. 37 OAI),  
che la ricorrente si limita a domandare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) una verifica e una valutazione della decisione impugnata, sottolineando segnatamente che quanto diagnosticato dai medici specialisti tenderà ad aggravarsi, giustificando così "ragionevoli eccezioni", 
che la ricorrente non spiega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (cfr. 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF
che nemmeno sorregge la ricorrente menzionare certificati medici attestanti uno stato doloroso insorto nel mese di marzo 2019 in quanto l'autorità giudiziaria inferiore si è già premurata di evidenziare l'estraneità con la procedura oggetto della vertenza, orientando tuttavia la ricorrente alla presentazione di una nuova domanda di prestazioni alla Cassa di compensazione, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 luglio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi