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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_127/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 settembre 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Kneubühler, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la 
sentenza emanata il 16 dicembre 2013 dal 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (1989), cittadino del Kosovo, è giunto in Svizzera il 13 novembre 1989. Con sentenza del 25 giugno 2009, è stato condannato a una pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, di cui 12 mesi da espiare e 14 sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, dopo essere stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: 
 
- aggressione ripetuta, per avere in correità con terzi, in data 19 ottobre 2008, partecipato all'aggressione ai danni di: (a) B.________, che ha subito un trauma cranico, un ematoma in regione occipitale destra e delle ferite lacero contuse alla spalla destra; (b) C.________, che ha subito un trauma cranico commotivo, la frattura del seno mascellare, della parete mediale e superiore destra, dell'arcata zigomale destra ed una ferita lacero contusa alla palpebra destra; 
- complicità in furto, per avere: nel periodo tra gennaio e luglio 2008, al fine di appropriarsene e trarne indebito profitto, aiutato una terza persona a sottrarre cose mobili altrui per un valore di almeno fr. 4'000.--; 
- lesioni semplici, per avere: in data 16 gennaio 2009, strattonato e colpito con pugni un minorenne, causandogli ferite; 
- minacce ripetute, per avere: (a) tra il settembre 2006 e il 13 giugno 2007, in più occasioni, incusso spavento e timore a D.________ e E.________, minacciandole sia di morte che di ritorsioni; (b) tra il 23 dicembre 2008 e il 16 gennaio 2009, in più occasioni, incusso spavento e timore al minorenne di cui sopra, minacciandolo sia di morte che di ritorsioni; 
- coazione ripetuta, consumata e tentata, per avere: tra il 26 marzo e il 14 aprile 2007, in più occasioni, usando violenza o minaccia di grave danno e intralciando la loro libertà di agire, indotto D.________ a interrompere la relazione sentimentale intrattenuta con F.________ e a non più frequentare E.________, nonché indotto quest'ultima a togliere alcune immagini da un sito internet; 
- vie di fatto ripetute, per avere, senza cagionare un danno al corpo o alla salute: (a) il 16 dicembre 2006, colpito con una sberla D.________; (b) il 14 aprile 2007, colpito con una sberla E.________; 
- ingiurie ripetute, per avere: (a) tra settembre 2006 e il 13 giugno 2007, in più occasioni, offeso l'onore di D.________ e E.________; (b) tra il 23 dicembre 2008 e l'8 gennaio 2009, in più occasioni, offeso l'onore del minorenne di cui sopra; 
- infrazione alla legge federale sulle armi, per avere: il 19 ottobre 2008, senza diritto, portato, detenuto e utilizzato un tirapugni di metallo. 
A seguito di tali fatti, si è quindi visto revocare una prima volta il permesso di domicilio di cui era titolare (15 settembre 2009). La misura presa nei confronti di A.________ è poi però stata annullata dal Tribunale federale a causa della necessità di svolgere accertamenti più approfonditi circa il suo stato di salute e circa la possibilità che egli potesse continuare a essere seguito dal profilo medico anche nel suo Paese di origine (sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011). 
 
B.   
Scontata la pena detentiva inflittagli e in parte ancora durante la procedura di revoca di cui si è detto, A.________ risulta avere occupato nuovamente le autorità giudiziarie penali. 
È infatti nel frattempo emerso che: con decreto d'accusa del 2 agosto 2010, egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1000.--, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (circolazione alla velocità di 104 km/h malgrado il limite di 50 km/h, avvenuta il 26 giugno 2010); con decreto d'accusa del 7 dicembre 2011, è stato inoltre condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 200.--, per minaccia contro le autorità e i funzionari (avvenuta a più riprese, nel lasso di tempo tra il 31 agosto e il 13 ottobre 2011). In entrambi i casi, il beneficio della sospensione condizionale deciso con la sentenza del 25 giugno 2009 non è stato revocato, il periodo di prova relativo alla pena comminata con detto giudizio è stato però prolungato. 
 
C.   
Eseguiti i necessari complementi istruttori, la Sezione della popolazione ha riesaminato la posizione di A.________ e deciso di revocare il suo permesso di domicilio. 
 
 Il secondo provvedimento di revoca, che data del 18 giugno 2012, è stato confermato su ricorso sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi al riguardo con sentenza del 16 dicembre 2013. Sottolineato una volta di più come la questione dello stato di salute di A.________ facesse parte a pieno titolo degli aspetti che erano chiamati ad esaminare nel corso della procedura, anche i Giudici cantonali hanno infatti constatato il sussistere di un motivo di revoca e della proporzionalità della misura presa. 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 febbraio 2014, A.________ si è quindi nuovamente rivolto al Tribunale federale, chiedendo che la revoca sia sostituita da un semplice ammonimento e domandando il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con scritti recapitati il 16 giugno e il 30 luglio 2014, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale federale ulteriore documentazione, di cui verrà detto ancora nel seguito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Come verrà precisato anche nel seguito, il gravame rispetta solo in parte i requisiti in materia di motivazione previsti dai disposti menzionati. Nella misura in cui sono disattesi, esso va quindi considerato inammissibile. Già poiché sono posteriori al giudizio impugnato, il Tribunale federale non può inoltre tenere conto né del certificato medico né di quello scolastico inviatigli nel giugno e nel luglio 2014 (DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343). Introdotti dopo lo scadere del termine di ricorso, essi sarebbero comunque tardivi (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_746/2009 del 16 giugno 2010 consid. 2).  
 
3.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio di una persona nata nel 1989 e giunta nel nostro Paese ancora in quell'anno. 
 
3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede tra l'altro che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato se, giusta l'art. 62 lett. b LStr, è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata. Una pena privativa della libertà è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).  
 
3.2. Anche in presenza di uno dei motivi di revoca previsti dall'art. 63 cpv. 2 LStr, una tale misura si giustifica tuttavia solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura presa venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare, un analogo esame si impone nell'ottica dell'art. 8 CEDU (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Non essendosi il ricorrente richiamato a tale norma e non avendo lo stesso nemmeno preso in concreto posizione in merito al diniego della sua applicabilità alla fattispecie da parte della Corte cantonale, il Tribunale federale valuterà la proporzionalità della revoca solo nell'ottica dell'art. 96 LStr (sentenza 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 3 con ulteriori rinvii).  
 
3.3. Per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo passato in Svizzera. Pure nei confronti di stranieri che sono nati ed hanno finora vissuto nel nostro Paese una simile misura non è comunque esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2).  
 
4.  
 
4.1. Tenuto conto della pena pronunciata nei suoi confronti il 25 giugno 2009, il ricorrente adempie al motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. L'enumerazione dei motivi di revoca contenuta nella legge sugli stranieri ha carattere alternativo e non occorre verificare se, oltre a questo, ne siano dati altri (sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.3 con ulteriori rinvii).  
 
4.2. Di seguito, va però esaminata la proporzionalità della misura. Da una parte, il ricorrente sostiene infatti di non poter essere considerato un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici tale da giustificare un suo allontanamento. D'altra parte, censura le conclusioni tratte in merito alle conseguenze della revoca dal punto di vista personale e, più in particolare, in relazione al suo stato di salute.  
 
5.  
 
5.1. Riferendosi alla condanna del 25 giugno 2009, questa Corte ha già osservato che le azioni delittuose di cui l'insorgente si è reso colpevole sono di una gravità che non può essere minimizzata; preso atto del carattere dei reati perpetrati, della modalità sempre più violenta del loro compimento, della pena comminata in relazione agli stessi, così come del fatto che neppure una sua prima carcerazione lo ha distolto dal commetterli, ha inoltre rilevato che una revoca del suo permesso di domicilio non potesse essere esclusa, nonostante egli fosse cresciuto in Svizzera (sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.1).  
Confrontata di nuovo con la revoca del permesso di domicilio della persona in questione, essa non può oggi che ribadire le sue conclusioni. E lo fa ad ancora maggiore ragione, siccome è nel frattempo emerso che il ricorrente è stato oggetto di ulteriori e significative condanne: la prima, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (circolazione alla velocità di 104 km/h malgrado il limite di 50 km/h, avvenuta il 26 giugno 2010); la seconda, per minaccia contro le autorità e i funzionari (avvenuta a più riprese, nel lasso di tempo tra il 31 agosto e il 13 ottobre 2011). 
I vari e successivi reati di cui si è reso colpevole, che non sono lontani nel tempo, così come le circostanze in cui sono stati commessi, attestano in effetti che egli non vuole o non riesce ad adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese, per la cui sicurezza pubblica costituisce quindi un pericolo (sentenze 2C_1110/2013 del 17 aprile 2014 consid. 4.2, concernente una grave infrazione alle norme della circolazione stradale dovuta ad eccesso di velocità; 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.2, concernente un caso di minaccia contro le autorità e i funzionari). 
 
5.2. Oltre a dimostrare che comporta una minaccia per la società in cui vive, il compimento di nuovi reati conferma evidentemente la sua mancata integrazione in Svizzera, la quale continua per altro ad essere tale anche sul piano lavorativo.  
Come rilevato nel considerando 4.3 del giudizio impugnato e confermato dai fatti che emergono dall'incarto, le intenzioni dell'insorgente in merito alla formazione rispettivamente alla professione da svolgere continuano infatti a non apparire chiare, e questa situazione non può che lasciare perplessi, visto e considerato che lo stesso ha raggiunto i 24 anni di età ed è oramai un uomo adulto (sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.2 e le referenze ivi citate). 
 
5.3. Nella valutazione della condotta del ricorrente, la Corte cantonale non ha infine trascurato né la "positiva evoluzione della condanna detentiva", né il beneficio, da parte del ricorrente, "di importanti agevolazioni in corso di esecuzione della sanzione penale", né che le pene pecuniarie comminate con i decreti d'accusa del 2 agosto 2010 e del 7 dicembre 2011 fossero entrambe sospese.  
 
5.3.1. L'impugnativa ripresenta in larga parte una critica alla quale è già stata data risposta negativa nel considerando 5.2.2 della sentenza 2C_722/2010. Il tentativo di sottolineare nuovamente l'evoluzione dimostrata dal ricorrente durante l'espiazione della pena comminatagli con sentenza del 25 giugno 2009 si infrange inoltre davanti alle due condanne subite dopo la sua scarcerazione, quando ancora era in periodo di prova (precedente consid. A).  
 
5.3.2. Nel contesto richiamato, da cui non emerge nessuna sostanziale svolta da parte dell'insorgente, un particolare rilievo non può parallelamente assumere neanche il fatto che le pene pecuniarie comminate con i decreti d'accusa del 2 agosto 2010 e del 7 dicembre 2011 fossero entrambe sospese (sentenza 2C_378/2013 del 21 agosto 2013 consid. 5 e contrario dove, a ulteriore differenza della fattispecie che ci occupa, veniva per altro esaminato il caso di una persona che poteva richiamarsi all'accordo sulla libera circolazione delle persone e ragionamenti di carattere puramente preventivo erano pertanto esclusi; a quest'ultimo riguardo cfr. in effetti la sentenza 2C_782/2013 del 3 aprile 2014 consid. 4.1 con ulteriori rinvii).  
 
6.   
Preso atto dell'esito dei complementi istruttori ordinati da questa Corte con la sentenza 2C_722/2010, sostanziale condivisione non meritano tuttavia solo le considerazioni concernenti la condotta e l'integrazione dell'insorgente, bensì anche quelle che conducono a negare il sussistere di insormontabili ostacoli al suo rientro in Kosovo e in definitiva ad ammettere - in considerazione dell'interesse pubblico che vi sottende - la proporzionalità della misura di revoca. 
 
6.1. Come rilevato nel menzionato giudizio, benché sostenga di averne una scarsa padronanza, il ricorrente comprende e conosce sia la lingua materna sia gli usi e i costumi della sua terra d'origine. Non nega inoltre di avere mantenuto dei contatti con la stessa, nella quale si è finora recato con una certa regolarità e dove vivono anche dei parenti. Egli è poi un uomo giovane, che non è sposato e non ha figli, e che dispone di conseguenza di flessibilità (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.2).  
 
6.2. Sulla base dei fatti che risultano dalla sentenza impugnata, di cui l'insorgente non dimostra nessun accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto e che vincolano pertanto anche il Tribunale federale (art. 105 LTF; precedente consid. 2.2), ad altra conclusione non portano nel contempo i suoi problemi di salute, quale aspetto tra gli altri che l'esame del principio della proporzionalità impone di verificare (sentenza 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.3.2 e le referenze ivi citate).  
 
6.2.1. Incontestato e confermato anche dal medico cantonale, al quale è stata sottoposta la copiosa documentazione concernente il ricorrente, è certo il fatto che egli soffre di una grave patologia cardiaca, che ha reso necessari due interventi chirurgici: un primo e principale, eseguito nel 2002; un secondo, di carattere correttivo, risalente al 2009.  
Dalla presa di posizione redatta all'attenzione della Sezione della popolazione risulta tuttavia che, dopo l'intervento del 2009, che ha richiesto una degenza di due giorni e che ha avuto esito favorevole, lo stato dell'insorgente si è stabilizzato. Nel suo rapporto del settembre 2011, che trova sostanziale conferma nei certificati del PD Dr. G.________ e del Dr. H.________, del novembre 2013, il medico cantonale rileva infatti che la situazione attuale è soddisfacente, che l'insorgente deve sottoporsi unicamente a dei controlli annuali e che il decorso della malattia è tale da non necessitare l'assunzione di nessun medicamento su base regolare. 
 
6.2.2. Proprio tale preciso quadro, constatato già nel 2011 e confermato da certificati medici risalenti alla fine del 2013, giustifica però anche la condivisione delle conclusioni tratte dalla Corte cantonale.  
Come risulta dal querelato giudizio che, anche su questo punto, è contestato solo in modo generico e quindi senza dimostrare l'arbitrio, la presa a carico del ricorrente nel Paese d'origine per le cure ordinarie è possibile ed il fatto che il sistema sanitario rispettivamente assicurativo del Kosovo possa essere meno performante rispetto a quello elvetico non assume rilievo specifico (sentenze 2C_347/2013 del 1° maggio 2013 consid. 4.2; 2C_930/2012 del 10 gennaio 2013 consid. 4.4.3; 2C_925/2011 del 22 giugno 2012 consid. 5.2 e 2C_738/2008 del 15 aprile 2009 consid. 3.3). 
Stessa conclusione occorre però trarre anche nella misura in cui l'insorgente faccia valere - confortato in ciò da quanto certificato dall'Ambasciata svizzera in Kosovo - l'assenza della possibilità di una presa a carico completa nel caso di un suo peggioramento e, segnatamente, della necessità di procedere a nuovi interventi chirurgici. Davanti a un quadro clinico stabile, dal quale non emerge nessuna attuale ed acuta situazione di pericolo per la sua salute, egli deve infatti assumersi anche i rischi dovuti all'assenza della possibilità di fare capo a strutture sanitarie in grado di garantire assistenza medica sotto ogni aspetto e per ogni necessità di cura o intervento che potrebbe eventualmente porsi in futuro (sentenze 2C_268/2013 del 21 giugno 2013 consid. 3.3 seg.; 2C_833/2011 del 6 giugno 2012 consid. 3.3.2). 
 
6.2.3. Come ricordato, il ricorrente si è d'altra parte reso colpevole di reati in maniera reiterata, ben sapendo di esporsi così al rischio di dovere lasciare la Svizzera e quindi anche di vedersi limitata la possibilità di usufruire - con la facilità di oggi ed a carico della cassa malattia - di quei centri medici d'eccellenza che lo hanno sin qui seguito e che conoscono a fondo il suo caso. In effetti, noncurante di una prima procedura di revoca del permesso di domicilio, di una pesante condanna e di 12 mesi di carcerazione, ha continuato a delinquere ed è così stato sanzionato dalle autorità penali per altre due volte (precedenti consid. B e 5.1; sentenze 2C_815/2013 del 26 maggio 2014 consid. 5.2; 2C_268/2013 del 21 giugno 2013 consid. 3.5 e 2C_416/2011 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3).  
Così come sottolineato nel giudizio impugnato, la facoltà di far capo - almeno puntualmente - alle strutture sanitarie elvetiche non gli viene comunque completamente preclusa, anzi potrà essere agevolata proprio anche dal fatto che, secondo quanto indicato nel ricorso stesso, madre, padre e fratello dell'insorgente risiedono in Svizzera. 
 
6.3. Anche il richiamo all'art 3 CEDU, che vieta la tortura e trattamenti inumani o degradanti, non è infine atto a sovvertire la conclusione cui è giunta la Corte cantonale.  
 
6.3.1. Come già osservato, la denuncia della violazione di diritti fondamentali, come quella fatta valere nella fattispecie che ci occupa, può essere infatti esaminata solo se la stessa è stata sollevata conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie, dove la norma in questione viene di fatto solo menzionata (precedente consid. 2.2 e le referenze ivi citate; sentenza 2C_110/2011 del 14 luglio 2011 consid. 2.2).  
 
6.3.2. Quand'anche fosse stata formulata in maniera ammissibile, anche quest'ultima argomentazione avrebbe poi comunque dovuto essere respinta. Come spiegato ancora di recente dal Tribunale federale, in un caso come quello in discussione, caratterizzato da un quadro clinico stabile, dal quale non emerge nessuna attuale ed acuta situazione di pericolo per la salute del ricorrente, l'art. 3 CEDU non risulta in effetti violato (sentenza 2C_654/2013 del 12 febbraio 2014 consid. 6, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo).  
 
7.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere pertanto respinto. 
L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il gravame, volto all'annullamento di una sentenza conforme alla giurisprudenza, doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente, viene comunque considerata la sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.  
 
 
Losanna, 17 settembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli