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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_20/2023  
 
 
Sentenza del 20 gennaio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Merz, Kölz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Ponte Tresa, 
via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa, 
Presidente del Consiglio comunale di Ponte Tresa, via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
contenuto di messaggi municipali, crediti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.498 e 52.2020.502). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nella seduta straordinaria del 28 maggio 2020, il Consiglio comunale dell'allora Comune di Ponte Tresa, confluito il 18 aprile 2021 nel nuovo Comune di Tresa, ha approvato (con 14 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti) il messaggio municipale n. 742 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 1'400'000.-- per la ristrutturazione degli uffici della casa comunale. Contro questa decisione A.________è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, che con risoluzione del 23 settembre 2020 (n. 4837) ha respinto l'impugnativa. Avverso questa decisione, con ricorso del 27 ottobre 2020, l'interessato è insorto al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
B.  
Nel frattempo, nella seduta ordinaria del 21 dicembre 2020, il Legislativo comunale di Ponte Tresa ha approvato (con 12 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti), tra l'altro, la richiesta di un credito di fr. 70'000.-- per la sostituzione della condotta di distribuzione dell'acquedotto comunale (messaggio n. 752). Il 10 novembre 2021 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di A.________, il quale è poi insorto al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
C.  
Con giudizio del 23 novembre 2022, la Corte cantonale si è pronunciata con un unico giudizio sui due gravami. Ha respinto quello del 27 ottobre 2020 concernente il credito per la ristrutturazione degli uffici della casa comunale (n. 742), mentre ha parzialmente accolto quello del 14 dicembre 2021 relativo al credito per la sostituzione della condotta dell'acqua potabile (n. 752), annullando al riguardo la decisione del Consiglio comunale del 21 dicembre 2020. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta, con due atti distinti, un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e le criticate decisioni governative e del Legislativo comunale. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente e d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 265 consid. 1.1; 145 II 168 consid. 1). Sebbene il Tribunale federale esamini d'ufficio la legittimazione a ricorrere, la parte ricorrente è nondimeno tenuta a dimostrarla (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Se la legittimazione ad agire non è di primo acchito evidente, non spetta infatti al Tribunale federale ricercare su quali elementi la stessa potrebbe fondarsi. In assenza di questi elementi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii; sentenza 2C_328/2018 dell'11 ottobre 2018 consid. 1.1, in: RtiD I-2019 n. 22 pag. 121). In assenza della necessaria relazione speciale sufficientemente stretta, la sussistenza di un semplice interesse indiretto o esclusivamente di un interesse pubblico generale, non fonda alcuna qualità di parte. Il ricorso presentato da un privato nell'interesse generale è in effetti inammissibile, essendo esclusa l'azione popolare (DTF 144 I 43 consid. 2.1 in fine; 142 II 451 consid. 3.4.1 e 3.4.2). Al riguardo è infatti irrilevante che giusta l'art. 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) ogni cittadino del comune può impugnare le decisioni degli organi comunali nella sede cantonale. La legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale è infatti retta esclusivamente dalla LTF, in concreto dall'art. 89 cpv. 1.  
 
1.2. La qualità di cittadino del Comune non conferisce alla parte ricorrente una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, in gioco essendo l'asserita tutela di compiti pubblici. Neppure il funzionamento degli organismi pubblici o politici può costituire l'oggetto di un ricorso previsto per la tutela di diritti individuali. L'indicazione nei rimedi di diritto della decisione impugnata della possibilità di presentare un ricorso al Tribunale federale non fonda la legittimazione a inoltrarlo, qualora non ne siano date le premesse. Il ricorso, presentato a mera tutela di un presunto interesse pubblico, è infatti inammissibile (DTF 141 II 50 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. Nella misura in cui il gravame è presentato perché alcuni sotterranei della casa comunale sporgono sull'adiacente particella n. 408, tra i cui proprietari figura anche il ricorrente, il gravame è inammissibile. In primo luogo perché anche in tale ambito le sue critiche sono rivolte essenzialmente all'asserita carente informazione del Legislativo comunale su tale questione, problematica sulla quale è incentrato il ricorso. Del resto, nella misura in cui al riguardo il ricorrente si diffonde sull'assunto secondo cui tali spazi sarebbero stati realizzati nel 1992, solo con l'accordo di principio dell'allora proprietaria del fondo n. 408, ma che non sarebbero stati oggetto di una domanda di costruzione e di un'iscrizione nel registro fondiario, tale quesito, sfociato in una causa civile, e sul quale è imperniato in sostanza il ricorso, esula dall'oggetto del presente litigio. Tali censure, come quelle relative al fatto che la futura domanda di costruzione per la ristrutturazione della casa comunale dovrebbe, secondo il ricorrente, essere sottoscritta anche dai proprietari del citato fondo, sono tardive, rispettivamente, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, premature. Queste critiche di natura edilizia e solo indirettamente riferite ai crediti litigiosi, non sono state esaminate dalle competenti autorità comunali e cantonali e non sono quindi oggetto di una decisione impugnabile dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
2.2. Contrariamente all'accenno ricorsuale, su questi temi la decisione impugnata non viola l'obbligo di motivare le sentenze, né è costitutiva di un diniego di giustizia, ritenuto ch'essa si esprime su tutte le circostanze pertinenti per il giudizio (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 145 IV 99 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente incentra il gravame sul fatto che, al suo dire, i criticati messaggi municipali sarebbero incompleti, perché i consiglieri comunali, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo e dalla Corte cantonale, non sarebbero stati informati del fatto che alcuni locali sotterranei della casa comunale sporgono sull'adiacente particella n. 408, tra i cui proprietari figura il ricorrente.  
 
3.2. Al riguardo egli parrebbe volersi avvalere, implicitamente, della possibilità d'inoltrare un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, norma ch'egli non richiama. È tuttavia manifesto ch'egli non potrebbe comunque prevalersene per impugnare le criticate risoluzioni comunali: la circostanza che in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque, come il ricorrente, abbia diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), concerne infatti solo le votazioni e le elezioni cui possono partecipare gli aventi diritto di voto, poiché il suo scopo è quello di proteggere l'esercizio dei loro diritti politici.  
 
Le criticate decisioni del Legislativo comunale approvanti i crediti litigiosi non sono tuttavia state adottate dall'Assemblea comunale, alla quale il ricorrente avrebbe potuto partecipare quale cittadino (art. 11 LOC), ma dal Consiglio comunale. Ora, se condo la costante giurisprudenza, nell'ambito di votazioni indirette, ossia di quelle che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come in concreto un Consiglio comunale, o un Parlamento cantonale e ancor meno nell'ambito di atti preparatori, il diritto di voto dei cittadini non può essere leso. Il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato nemmeno per contestare la maniera con la quale un organo rappresentativo approva i rapporti di determinate Commissioni (DTF 137 I 77 consid. 1.1; 131 I 366 consid. 2.1; sentenze 1C_373/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 3.2 e rinvii, in: RtiD I-2022 n. 25 pag. 138, 1C_274/2020 del 30 giugno 2020 consid. 2 e 1C_18/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 1.3; YVES DONZALLAZ, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 413 ad art. 82; GEROLD STEINMANN/ADRIAN MATTLE, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 84 ad art. 82; cfr. sulle restrittive eccezioni a tale regola DTF 147 I 1 consid. 3.4 quando l'atto elettorale concerne esclusivamente un interessato, e DTF 144 I 43 consid. 2.1 qualora tocchi unicamente i parlamentari, eccezioni non adempiute nel caso in esame). Il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato nemmeno per contestare la maniera con la quale un organo rappresentativo approva i rapporti di determinate Commissioni (DTF 134 I 172 consid. 1.3.3). I cittadini non sono del resto legittimati a contestare una spesa pubblica per il solo fatto che, per vari motivi, la disapprovano (DTF 145 I 121 consid. 1.5.3.2 e rinvii). 
 
4.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al Presidente del Consiglio comunale di Ponte Tresa, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 gennaio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri