Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 192/01 /Ws 
 
Sentenza del 30 luglio 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, ricorrenti, 
rappresentati dallo Studio legale e notarile Avv. Giovanni Colombo, Via Trevano 49, 6904 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 aprile 2001) 
 
Fatti: 
A. 
La società T.________ SA di R.________, costituita il 30 dicembre 1970, è stata dichiarata fallita il 6 maggio 1999, dopo che il Pretore del Distretto di L.________, con decreto 28 aprile 1998, aveva concesso una moratoria concordataria, poi revocata in data 11 marzo 1999. Il consiglio di amministrazione era composto di A.________ - presidente dal 23 novembre 1994 al 26 gennaio 1998 e quindi membro fino alla data del fallimento - e di B.________ - dapprima, dal 23 novembre 1994 al 26 gennaio 1998, vicepresidente e direttore della società, e in seguito, fino alla dichiarazione di decozione, suo presidente. Inoltre, per il periodo dal 23 novembre 1994 al 26 gennaio 1998, figuravano pure, in qualità di membri, D.________ e E.________, nonché C.________ quale amministratore delegato. 
 
Con distinte decisioni del 14 febbraio 2000, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 157'754.50 a causa del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita per gli anni 1996-1997 e 1999, ne ha preteso il pagamento, in via solidale, da A.________ e B.________ per fr. 157'754.50 e da C.________, D.________ e E.________ limitatamente a fr. 157'528.45. 
B. 
A seguito dell'opposizione congiunta interposta dagli interessati, la Cassa, mediante petizione del 27 aprile 2000, ha promosso nei loro confronti un'azione di risarcimento danni innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Con pronuncia 17 aprile 2001, la Corte cantonale ha respinto la petizione nei confronti di E.________, mentre ha condannato, con vincolo di solidarietà, A.________ e B.________ al risarcimento di fr. 157'754.50 e Domenico C.________ e D.________ limitatamente all'importo di fr. 157'528.45, addebitando loro grave negligenza nell'osservanza dei propri doveri di amministratori. 
C. 
Gli interessati, patrocinati dallo studio legale avv. Giovanni Colombo, interpongono ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio di condanna. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
D. 
Mediante decreto del 18 marzo 2002 è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da B.________. L'anticipo delle spese, ulteriormente richiesto nel predetto decreto, non è stato versato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Giusta l'art. 150 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG, la parte che adisce il Tribunale federale delle assicurazioni può essere tenuta a fornire garanzie per le spese presunte del processo. Se queste garanzie non vengono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG). 
1.2 B.________ non ha versato entro il termine fissato, scaduto - tenuto conto delle norme procedurali riguardanti il computo dei termini (cfr. DTF 122 V 60) - il 22 aprile 2002, l'anticipo di fr. 6000.- richiesto con il decreto del 18 marzo 2002, per cui, come preannunciato, il suo ricorso di diritto amministrativo si appalesa inammissibile. 
2. 
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo di A.________, C.________ e D.________ è quindi irricevibile. 
3. 
3.1 I giudici cantonali hanno fondato il proprio giudizio principalmente sulla considerazione che i ricorrenti avrebbero, senza validi motivi, procrastinato per anni il pagamento dei contributi sociali relativi al periodo 1996-1997 e 1999, rimasti impagati dalla T.________ SA, dopo che la società era stata in mora nei versamenti sin dal 1990. 
3.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, già è stato correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A questa esposizione può quindi essere fatto riferimento. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b) 
4. 
4.1 In primo luogo, gli interessati rilevano che il mancato pagamento dei contributi sociali da parte della T.________ SA avrebbe preso inizio solo a partire dal 1996 e non già dal 1990, ritenuto che la Cassa venne totalmente tacitata nel 1993 a seguito dell'aumento di capitale passato da fr. 300'000.- a fr. 800'000.-. 
 
Pur risultando fondata - infatti, con il menzionato aumento di capitale, T.________ SA aveva nel 1993 integralmente tacitato le pretese della Cassa e fino al 1995 aveva onorato, anche se con grandi sforzi e solo in seguito a diffide e precetti, gli arretrati contributivi -, tale censura è tuttavia ininfluente ai fini della presente vertenza e inidonea a sostanziare di per sé un motivo di giustificazione o di discolpa per il danno lamentato dall'amministrazione. 
 
I ricorrenti fanno quindi valere tutta una serie di motivi di discolpa, asseritamente atti a scagionarli dalle proprie responsabilità. 
 
In particolare, osservano che, mentre gli stipendi dei dipendenti sono stati versati, il consiglio di amministrazione ha rinunciato ai propri emolumenti e A.________ e B.________ hanno addirittura pagato di tasca propria fatture della società e rinunciato a crediti verso la società. Rilevano inoltre che erano stati contattati possibili nuovi azionisti, in particolare un gruppo internazionale, disposti a rilevare e rilanciare la società e che era stata acquisita una grossa commessa nel Canton U.________, che però, per vicende giudiziarie non imputabili alla T.________ SA, non avrebbe permesso di pagare i contributi sociali scoperti. 
 
Gli insorgenti contestano infine la conclusione della Corte cantonale secondo cui la cessione dei crediti alla V.________ SA non avrebbe impedito di fare fronte agli obblighi sociali. Essi evidenziano come l'esposizione nei confronti della banca - peraltro ridotta di fr. 150'000.- in tre mesi a seguito delle trattative intercorse tra ottobre e dicembre 1996 - avrebbe pregiudicato il pagamento di altri impegni della società, ritenuto che ogni incasso avveniva tramite la banca stessa. 
 
È per contro pacifico che T.________ SA a partire dal 1996 non ha più regolarmente pagato i contributi paritetici alla Cassa di compensazione - anche se agli atti risulta che a seguito di diffide e precetti la società ha comunque versato, tra il 1997 e il 1998, fr. 150'426.90. 
4.1.1 Innanzitutto, va ricordato ai ricorrenti che un organo deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la società sta attraversando una crisi finanziaria. In siffatto contesto, il solo fatto di avere investito, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal patrimonio privato risulta ininfluente, allorquando la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS venga appurata (sentenza inedita del 16 aprile 1998 in re G., H 193/96). 
4.1.2 Per quanto attiene invece alla tesi ricorsuale, non ammessa dal Tribunale cantonale, secondo cui vi sarebbero state serie possibilità di reperire, mediante l'apporto di nuovi azionisti, finanziamenti in grado di risanare la società, si osserva quanto segue. 
 
È vero che prima facie gli insorgenti avrebbero potuto ritenere che le trattative intercorse con F.________ a partire dal 16 aprile 1997, finalizzate alla vendita dell'intero pacchetto azionario della T.________ SA ad un gruppo internazionale, potessero condurre con ragionevole probabilità al conseguimento di tale obiettivo, ove si consideri che il 9 luglio 1997 si era proceduto alla sottoscrizione del "contratto d'acquisto" tra lo stesso F.________ (negoziante per conto terzi) e A.________ (detentore fiduciario dell'intero pacchetto azionario della T.________ SA). 
 
È però altrettanto doveroso precisare che l'intera vicenda era sin dall'inizio connotata da notevoli incertezze, riconducibili al fatto che il menzionato contratto d'acquisto era condizionato al consenso di terzi mai indicati in termini comprensibili o comunque giuridicamente vincolanti, per i quali F.________ asseriva di agire. Così, già il 16 luglio 1997 l'ing. G.________ - di cui non è dato a divedere per chi agisse e nemmeno se fosse legittimato a impegnare H.________ o I._________ SA, i cui riferimenti risultano dalla carta intestata utilizzata - comunicava a A.________ che vi sarebbe stato "un lieve ed imprevisto ritardo". 
 
Benché vi fosse particolare urgenza e il termine prospettato fosse decorso infruttuoso, agli atti non figurano sollecitatorie tempestive. È solo il 15 settembre 1997, ben due mesi dopo il noto "contratto d'acquisto", che A.________, B.________ e C.________, qualificandosi come "Responsabili T.________ SA", hanno finalmente sollecitato G.________ a rendere esecutivo l'accordo nel senso di pagare quanto pattuito e costituire il nuovo consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo, per contro, ebbe a chiedere, in occasione di un incontro svoltosi il 29 settembre 1997 nello studio dell'avv. X.________, una proroga che gli venne concessa fino al 20 ottobre 1997 "al fine di perfezionare e concludere il contratto d'acquisto della Società a margine, sottoscritto il 09.07.1997". Ma vi è di più. Il 10 ottobre 1997 G.________ precisava a C.________ e B.________ che solo entro il 31 ottobre 1997 gli sarebbe stato possibile adempiere il contratto d'acquisto, e questo dopo lo svolgimento dell'Assemblea generale del Gruppo che si sarebbe tenuta a Lussemburgo il 14/15 ottobre di quell'anno. 
 
Ora, ai membri del consiglio di amministrazione della T.________ SA, composto di persone cognite del settore commerciale e giuridico, non poteva né doveva sfuggire - già solo in considerazione dei gravosi impegni finanziari, cui la società doveva far fronte entro breve, segnatamente nei confronti delle assicurazioni sociali (cfr. il conteggio allegato al contratto di acquisto 9 luglio 1997 indicante un debito di fr. 213'152.25 nei confronti dell'AVS, di fr. 58'588.50 nei confronti dell'INSAI, di fr. 33'626.05 verso l'assicurazione malattia e di fr. 60'351.95 a titolo di LPP) - l'inaccettabile e ingiustificata lungaggine delle trattative. 
 
Già solo il fatto di portare avanti - per mesi e nella (vana) speranza di aver trovato un finanziatore esterno che per la seconda volta salvasse la società - trattative di esito incerto sulla base di un rapporto fiduciario che non indicava i fiducianti, la cui reale identità nonché effettiva disponibilità finanziaria continuavano ad essere ignote, non poteva legittimare ragionevoli prospettive di buon esito dell'operazione. Sostenendo il contrario, i ricorrenti mettono in evidenza un'attitudine del tutto inidonea a sostanziare un valido motivo di giustificazione o di discolpa. 
 
Non solo - come risulta peraltro pure dalla situazione gestionale e finanziaria descritta alla V.________ in data 18 dicembre 1996, dalla quale emerge come la società, in quel periodo, stesse procedendo allo smobilizzo, per il momento parziale, sia delle proprie strutture fisse che del proprio personale - sussistevano ben poche prospettive di risanamento per la T.________ SA. Quand'anche si fosse giunti all'esecuzione del contratto, mancherebbe comunque la prova che i contributi alle assicurazioni sociali sarebbero stati onorati. I dati numerici disponibili non consentono infatti di avere certezze sul punto topico. 
 
In conclusione, avendo omesso il pagamento di contributi di notevole importo e avendo confidato, tergiversando da luglio a novembre 1997, nel buon esito di trattative condotte in termini dilettanteschi, i ricorrenti non possono ora appellarsi a validi motivi di giustificazione o di discolpa, tanto più che dal 1996 la mora nel pagamento degli oneri sociali è stata cronica e non dovuta a difficoltà finanziarie o di liquidità momentanee. La scelta di differire o di lasciar differire il pagamento dei contributi paritetici non può pertanto considerarsi, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta, e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; cfr. pure DTF 116 II 541 consid. 5a). 
4.1.3 Per quanto attiene alla "grossa commessa nel Canton U.________", pur dando atto che l'acquisizione di un contratto d'appalto quantificato in circa fr. 1'250'000.- - di cui manca comunque agli atti qualsivoglia giustificativo oggettivo che permetta di esaminare nel giusto modo il complesso rapporto contrattuale che sembra coinvolgere oltre a T.________ SA anche L.________ S.p.a., M.________ S.p.a., N.________ SA, O.________ SA e P.________ - avrebbe potuto dare luogo a un apprezzabile utile, siffatta circostanza non consente ancora, di per sé, di inferire, in concreto, elementi di giustificazione o di discolpa ex art. 52 LAVS. Gli insorgenti si sono infatti limitati in sede ricorsuale ad asserire in termini apodittici che "anche in questo caso gli amministratori non potevano certo immaginarsi che la spropositata liquidazione di un subappaltatore (ditta Q.________) causasse una serie di vertenze (con lo stesso ed altri subappaltatori e fornitori, nonché con la committenza) con il risultato di bloccare il versamento del saldo finale di fr. 295'212.- che avrebbe permesso di pagare i contributi sociali". 
5. 
5.1 Infine, i ricorrenti censurano pure la pronunzia cantonale nella misura in cui ha ritenuto che la concessione, da parte di V.________ SA, di una linea di credito di fr. 650'000.-, garantita dalla cessione del 70% dei crediti su debitori svizzeri e del 50% di quelli su debitori esteri, non avrebbe ostacolato il versamento dei contributi sociali. Da parte loro, gli insorgenti sostengono che la riduzione, in tre mesi, di fr. 150'000.- dell'esposizione nei confronti dell'istituto bancario avrebbe pregiudicato il pagamento di altri impegni della T.________ SA, condizionandone pertanto l'operatività. 
5.2 La documentazione all'inserto permette di evidenziare che nell'ottobre 1996 V.________ SA aveva chiesto la diminuzione dell'esposizione della fallita, precisando che sarebbero state mantenute le proporzioni di cui all'atto di cessione del 22 giugno 1995 ossia "il 70% su debitori CH e il 50% su debitori esteri". Con scritto 18 dicembre 1996 i ricorrenti hanno quindi chiesto e ottenuto - a condizione che fosse sempre garantita l'esistenza di debitori ceduti - di poter rimborsare un fisso mensile di fr. 50'000.- a partire dal febbraio 1997, invece di applicare la nota proporzione. In data 4 giugno 1997 la fallita ha chiesto alla V.________ SA di non versare per giugno l'importo prefissato e a partire da luglio di ridurlo a fr. 25'000.- per poter far fronte ad impegni imprescindibili (salari e oneri per fr. 64'000.-, impegni legali per fr. 10'000.-, fornitori e spese generali per fr. 20'000.-). 
Orbene, anche in questo caso i ricorrenti hanno omesso di sostanziare con atti probatori - come peraltro lo esige il dovere di collaborazione all'istruzione della causa - quanto sostenuto nella loro tesi liberatoria. Non è infatti sufficiente asserire semplicemente che l'aver diminuito in tre mesi di fr. 150'000.- l'esposizione debitoria nei confronti della V.________ SA avrebbe pregiudicato il pagamento degli altri impegni della T.________ SA, senza contestualmente quantificare e documentare gli incassi a propria disposizione. 
6. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti C.________, D.________ e A.________ (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo di B.________ è inammissibile. 
2. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo di C.________, D.________ e A.________ è respinto. 
3. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 12'000.-, sono poste a carico di C.________, D.________ e A.________ per fr. 4'000.- ciascuno e verranno compensate con con gli anticipi versati; gli importi eccedenti verranno loro retrocessi. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 30 luglio 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: