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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_327/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 settembre 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; dissequestro e competenza delle autorità penali cantonali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dell'avv. A.________, tra l'altro per reati contro il patrimonio, sono stati sequestrati presso BSI SA e UBS SA conti di pertinenza dell'imputata. Con decisione del 18 luglio 2013 il Procuratore pubblico (PP), in applicazione dell'art. 267 cpv. 2 CPP, ha dissequestrato i fondi del conto presso BSI SA a favore dell'accusatore privato B.________, al quale sarebbero riconducibili i relativi averi patrimoniali. La legale è allora insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP), adducendo che la titolarità di detti averi è contestata, essendo provento di reati asseritamente commessi da B.________. La Corte cantonale, con giudizio del 7 ottobre 2013, ha respinto il reclamo in quanto ricevibile. 
 
B.   
Mediante sentenza 1B_410/2013 del 24 ottobre 2014 il Tribunale federale ha annullato quest'ultima decisione, poiché in assenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara il dissequestro non poteva essere ordinato. Il 27 febbraio 2014 il PP ha promosso l'accusa davanti alla Corte delle assise criminali (Tribunale penale cantonale) nei confronti della legale per diversi reati. Il Presidente di detta Corte ha rinviato gli atti al magistrato inquirente per completazione, trasmettendogli per evasione parimenti un'istanza di dissequestro introdotta dalla legale. Con giudizio del 7 aprile 2015 la CRP, in parziale accoglimento di un reclamo dell'interessata, ha annullato un ordine di dissequestro, invitando il PP a quantificare l'entità dell'indebito profitto semmai pervenuto all'imputata. 
 
C.   
Con decisione del 28 aprile 2015 il PP ha ritenuto che sul conto presso UBS SA erano confluite importanti somme direttamente provenienti da relazioni riconducibili all'accusatore privato, da considerare pertanto quale indebito profitto e provento di reato, il cui importo complessivo non eccedeva il danno. Adita dalla legale, con giudizio del 22 luglio 2015 la CRP ne ha respinto i reclami. Mediante sentenza 1B_287/2015 del 13 novembre 2015 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'interessata. 
 
D.   
Il 28 agosto 2015 il PP ha nuovamente promosso l'accusa davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti di A.________. Con ordinanza del 29 marzo 2016 la Corte ha respinto un'istanza di dissequestro inoltrata dall'imputata, ritenendo che il destino dei beni sequestrati dev'essere stabilito alla fine del pubblico dibattimento. Con giudizio del 23 giugno 2016 la CRP ha respinto, in quanto ammissibile, un reclamo sottopostole da A.________, che adduceva il difetto di giurisdizione della Corte di merito, poiché, trattandosi di riciclaggio internazionale, competente a perseguire il reato sarebbe l'autorità giudiziaria penale federale. 
 
E.   
Contro questa decisione e un'altra di stessa data, relativa a istanze di ricusa contro il Presidente e i membri della Corte delle assise criminali, A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, nel senso di sospendere il procedimento penale pendente nella sede cantonale fissato dal 3 all'11 ottobre 2016, di accogliere le domande di ricusa e di accertare la nullità, rispettivamente di annullare le citate decisioni della CRP. 
 
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59). Spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47).  
 
1.2. Con un unico atto di ricorso la ricorrente contesta due distinte decisioni della CRP emanate entrambe il 23 giugno 2016, l'una concernente istanze di ricusazione, l'altra, oggetto della presente sentenza, il mancato accoglimento di una sua istanza di dissequestro, nonché la contestata competenza delle autorità penali cantonali; critica inoltre ulteriori provvedimenti adottati da detta Corte e decisioni prese precedentemente dal Ministero pubblico. La ricorrente mischia e confonde in maniera inammissibile procedure e decisioni chiaramente differenti che, sebbene siano attinenti al medesimo procedimento penale, devono essere esaminate separatamente. Si giustifica quindi, per evidenti motivi procedurali e di chiarezza, di disgiungere e trattare separatamente le diverse e specifiche procedure, che coinvolgono parti differenti, segnatamente quelle relative alle ricusazioni (incarto CRP n. 60.2016.90/140; causa 1B_326/2016) da una parte e quelle attinenti al contestato mantenimento del sequestro e alla competenza procedurale dall'altra (incarto CRP 60.2016.117; causa 1B_327/2016).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha esaminato, d'ufficio, dapprima la questione della competenza della Corte delle assise e la propria a pronunciarsi sulla vertenza in esame, ricordato rettamente che una decisione prolata da un'autorità incompetente è nulla (DTF 139 II 243 consid. 11.2 pag. 260; 138 II 501 consid. 3.1 pag. 503 e rinvii). Ha rilevato che con atto di accusa del 28 agosto 2015 il PP ha promosso l'accusa nei confronti della ricorrente per i reati di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, (tentata) estorsione, (tentata) coazione, ripetute soppressioni di documenti, ripetuta diffamazione, ingiuria e ripetuta violazione del segreto professionale. Ha accertato che, come si evince dall'atto di accusa, tutti i reati sono stati commessi in Svizzera, motivo per cui per gli stessi la giurisdizione svizzera e quella cantonale (art. 22 CPP) sono senz'altro date, circostanza peraltro non contestata dalla ricorrente. Ha aggiunto che il reato di "riciclaggio transfrontaliero grave (art. 305bis CP) ", invocato dalla ricorrente, di certo rientra nelle competenze della giurisdizione federale (art. 24 CPP), ma ch'esso non è oggetto dell'atto di accusa.  
 
Il fatto che la decisione del 23 dicembre 2015 del Tribunale ordinario di Milano, richiamata dalla ricorrente, abbia dichiarato di non volersi procedere nei suoi confronti per difetto di giurisdizione in ordine ai reati per i quali era stata processata in Italia e contestualmente disposto la trasmissione degli atti all'autorità elvetica, nulla muta, sempre secondo la CRP, alla conclusione che finora, per detta ipotesi di reato, non risulta essere stato aperto un procedimento a suo carico davanti alle autorità cantonali o federali penali. 
 
La Corte cantonale, richiamando la giurisprudenza (sentenza 1B_11/2016 del 23 maggio 2016 consid. 2.2), ha aggiunto che, sebbene giusta l'art. 29 cpv. 1 CPP i reati siano perseguiti e giudicati congiuntamente qualora siano stati commessi dallo stesso imputato o se vi sia correità o partecipazione, l'art. 30 CPP prevede che per motivi sostanziali, per esempio per ossequiare il principio di celerità rispettivamente per evitare di procastinare inutilmente il procedimento, il PP e il giudice possono disgiungere i procedimenti penali. Ne ha concluso che, anche nell'ipotesi in cui nei confronti della ricorrente fosse avviato un procedimento per il reato di riciclaggio di denaro, il procedimento penale già pendente dinanzi alla Corte delle assise criminali, in rispetto del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP), deve proseguire il suo corso. 
 
2.2. Riguardo alla criticata competenza procedurale delle autorità cantonali la ricorrente disattende che l'art. 92 cpv. 1 LTF, secondo cui le decisioni pregiudiziali e incidentali concernenti la competenza notificate separatamente possono essere impugnate immediatamente, non si applica a una decisione resa nel corso dell'istruzione e che non regola la questione della competenza territoriale in modo definitivo. Una siffatta decisione non comporta infatti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 IV 288 consid. 2.1 e 2.2 pag. 290 seg.).  
 
2.3. Per di più, come si vedrà, neppure l'esame sommario e provvisorio dei presupposti processuali sulla base dell'art. 329 cpv. 1 lett. b CPP da parte di chi dirige il procedimento è impugnabile: la ricorrente potrà infatti riproporre la critica dell'incompetenza delle autorità ticinesi all'inizio del dibattimento (art. 339 cpv. 2 lett. b CPP), per cui non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile (sentenza 1B_317/2013 del 15 luglio 2014 consid. 1.2.2 e 1.3.2). Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile.  
 
2.4. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, neppure il fatto di dover subire un procedimento penale con i relativi inconvenienti costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291). Secondo l'invalsa prassi, nemmeno l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141).  
 
2.5. Del resto, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). L'insorgente disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2), quand'anche il ricorso su questo punto fosse ammissibile, si limita a sostenere che, trattandosi al suo dire di riciclaggio internazionale, competenti al riguardo sarebbero le autorità federali, non dimostrando l'insostenibilità giuridica delle conclusioni della CRP (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72). Aggiunge poi di aver introdotto un "reclamo multiplo" dinanzi al Tribunale penale federale (incarto. RH.16.003).  
 
3.  
 
3.1. Nella misura in cui si riferisce a un sequestro, la sentenza impugnata costituisce una decisione resa in materia penale emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) ed è quindi di massima impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1 pag. 2.1; al riguardo vedi DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii; 137 IV 340 consid. 2.4 pag. 346). Come noto alla ricorrente (sentenza 1B_287/2015, citata, consid. 1.5), questo provvedimento di natura coercitiva ai sensi dell'art. 196 segg. CPP non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF) e costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 140 IV 57 consid. 2.3), ossia in particolare quando può causare un pregiudizio irreparabile, ciò che la ricorrente, contrariamente a quanto le incombeva, non dimostra e, come si vedrà, non è ravvisabile nel caso in esame. Il ricorso su questo punto è pertanto inammissibile.  
 
3.2. Circa la contestata ordinanza del 29 marzo 2016 del Presidente della Corte delle assise criminali sul mancato dissequestro, la CRP ha ricordato che la conclusione di mantenere provvisoriamente il sequestro, come già deciso in precedenza (vedasi sentenza 1B_287/2015, citata), è corretta, non essendo nel frattempo subentrati fatti nuovi, né essendo mutate le circostanze che giustificavano e giustificano la criticata misura cautelare, fondata sulla verosimiglianza. Ha ribadito che sarà soltanto al momento del giudizio di merito che saranno eventualmente sanciti una confisca, un risarcimento equivalente oppure un'assegnazione alla parte lesa, motivo per cui, fintanto che il procedimento penale non è concluso, il sequestro dev'essere mantenuto, non essendo in concreto immediatamente manifesto e indubbio l'adempimento delle condizioni per una sua revoca. Ha sottolineato che la questione della titolarità degli averi contestati potrà e dovrà essere discussa in quel momento. Ha osservato che la ricorrente potrà censurare davanti alla Corte di merito anche la pretesa illegalità e l'inutilizzabilità del rapporto della "équipe" finanziaria del Ministero pubblico, ricordando che il fatto che un mezzo di prova contestato rimanga acquisito agli atti non costituisce un pregiudizio irreparabile (sentenza 1B_29/2016 del 23 maggio 2016 consid. 2.3.1). Quest'ultima conclusione, non censurata dalla ricorrente, è in ogni modo corretta (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287).  
 
3.3. Ora, di nuovo, la ricorrente non censura queste motivazioni diverse e indipendenti (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4). La ricorrente in sostanza fa valere che con la decisione del 29 marzo 2016 il Presidente della Corte delle assise, respingendo la sua domanda di dissequestro avrebbe anticipato indebitamente il giudizio sul dissequestro dei fondi del conto presso UBS SA, ritenendo che l'accusatore privato ne sarebbe il proprietario. Ne deduce che se il Presidente ha già stabilito che i fondi litigiosi non le apparterrebbero ma sarebbero di proprietà dell'accusatore privato, al quale dovrebbero essere consegnati, il processo sarebbe inutile. Questo assunto è manifestamene infondato. Il Presidente non si è infatti pronunciato sulla titolarità dei fondi litigiosi, ma ha semplicemente confermato il mantenimento provvisorio del sequestro. Spetterà alla Corte delle assise criminali pronunciarsi sulla proprietà dei beni sequestrati e sul loro destino nell'ambito del processo fissato dal 3 all'11 ottobre 2016.  
 
3.4. La CRP ha poi ritenuto che non poteva esprimersi quale prima istanza di giudizio sulla domanda di estromettere l'accusatore privato dal procedimento penale, questione non oggetto della decisione impugnata. La ricorrente non dimostra l'incompatibilità di questa conclusione con il diritto federale.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Tribunale penale cantonale e, per conoscenza, al Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 29 settembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri