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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_304/2019  
 
 
Sentenza del 22 maggio 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jametti, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia, 
4. D.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ripetuta appropriazione indebita qualificata, tentata estorsione, ingiuria; indennità, pretese civili; arbitrio, diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 29 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.46+104). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 5 ottobre 2016 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere, nell'esercizio della sua professione di avvocato, indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatile, in particolare, nel periodo dal 4 novembre 2009 al 10 maggio 2011, euro 454'193.90 e fr. 25'000.-- di pertinenza di B.________ nonché euro 50'000.-- di pertinenza di C.________. L'imputata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, per avere, nel periodo dal 4 novembre 2009 al 18 novembre 2010, sottratto e disposto degli importi sottoposti a sequestro penale nelle sue mani di euro 362'188.90 e fr. 25'000.-- di pertinenza di B.________. È altresì stata dichiarata autrice colpevole di ripetuta coazione, in parte tentata, per avere, il 23 aprile 2010, minacciandolo di grave danno, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre C.________ ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio, presentandogli per il pagamento tre note professionali per complessivi euro 2'308'020.--, nonché, nel periodo dal 7 giugno 2010 al 13 dicembre 2010, intralciato la libertà di agire di B.________ costringendolo a tollerare la mancata consegna di atti e documenti di sua pertinenza. Le è inoltre stato rimproverato di avere commesso tale reato nel periodo dall'8 luglio 2010 al 13 dicembre 2010 anche ai danni di E.________. A.________ è infine stata riconosciuta autrice colpevole di ripetute soppressioni di documento ai danni di E.________ e di C.________ e di ripetuta diffamazione, per avere offeso l'onore di diverse persone tra cui D.________. Ella è poi stata prosciolta da ulteriori imputazioni con riferimento ad altri fatti ed è stata condannata alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, parzialmente aggiuntiva a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 400.-- ciascuna inflittale con un decreto d'accusa del 12 settembre 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. Di questa pena pecuniaria è inoltre stata revocata la sospensione condizionale. Gli ulteriori punti del dispositivo non devono essere qui evocati. 
 
B.   
Con sentenza del 29 gennaio 2019 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto sia l'appello dell'imputata sia l'appello incidentale del Procuratore pubblico contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatile, segnatamente, a partire dal 31 dicembre 2009, di euro 137'340.99 di pertinenza di B.________, nonché di tentata estorsione, per avere, il 23 aprile 2010, minacciandolo di grave danno, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre C.________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, presentandogli per il pagamento tre note professionali per complessivi euro 2'308'020.--. L'imputata è pure stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione, per avere offeso l'onore di diverse persone, tra cui D.________, nei confronti del quale è parimenti stata ritenuta colpevole di ingiuria. A.________ è per contro stata prosciolta dalle rimanenti imputazioni. Confermata la revoca della pena pecuniaria inflittale con il decreto d'accusa del 12 settembre 2013, la Corte cantonale l'ha condannata alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'350.--. Degli ulteriori punti del dispositivo non è necessario fare menzione. 
La sentenza della CARP è stata intimata il 30 gennaio 2019 al difensore d'ufficio dell'imputata e a lei medesima. 
 
C.   
A.________ impugna personalmente questa sentenza con un ricorso in materia penale depositato l'11 marzo 2019 al Tribunale federale, chiedendo in particolare di annullarla e di essere prosciolta dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita qualificata, tentata estorsione e ingiuria. Postula l'annullamento della pena detentiva e della revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, oltre ad ulteriori conclusioni su altri punti del dispositivo che non occorre evocare. La ricorrente chiede inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo e di ammetterla al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
D.   
La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni. Il Ministero pubblico chiede di respingere il gravame. B.________ e C.________ chiedono di respingerlo nella misura della sua ammissibilità, mentre D.________ non si è espresso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La ricorrente ha comunicato il 9 maggio 2019, con riferimento alla causa qui in esame (6B_304/2019), di ritirare l'istanza di ricusazione del Presidente di questa Corte, presentata l'8 aprile 2019. Preso atto di questo ritiro, la domanda non deve essere vagliata in questa sede. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii).  
 
2.2. Presentato contro una decisione finale, resa in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF. La legittimazione della ricorrente, imputata nel procedimento penale, è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ricorso deve essere tempestivo, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF. L'opponente B.________ contesta l'adempimento di questo requisito. Adduce che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al patrocinatore della ricorrente verosimilmente il 31 gennaio 2019, sicché il gravame da lei presentato l'11 marzo 2019 sarebbe tardivo.  
 
2.3.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Questo termine non è prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF). L'art. 112 cpv. 1 LTF esige una notificazione per scritto delle decisioni impugnabili al Tribunale federale. Le modalità della notificazione sono per contro di principio disciplinate dal diritto procedurale applicabile al procedimento dinanzi alla precedente istanza, in concreto quindi dal CPP (AMSTUTZ/ARNOLD, in: Basler Kommentar BGG, 3aed., 2018, n. 8 e 13 all'art. 44). Deve comunque essere riservata la possibilità di accertare la data della ricezione (sentenza 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.2, in: RtiD II-2011 pag. 149 segg.; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 12 all'art. 112).  
 
2.3.3. La sentenza della Corte cantonale è stata emanata nell'ambito di una procedura orale di appello, la quale è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (cfr. art. 405 cpv. 1 CPP). La norma rinvia in generale alle disposizioni della procedura dibattimentale dinanzi alla prima istanza (cfr. art. 328 segg. CPP), nella misura in cui non siano applicabili disposizioni specifiche. Le disposizioni generali di procedura sono parimenti applicabili alla giurisdizione di appello (cfr. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 2 e 2a all'art. 405). La comunicazione delle decisioni e la notificazione delle stesse è quindi retta dagli art. 84 segg. CPP (cfr. 351 cpv. 3 CPP).  
Secondo l'art. 87 CPP, le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (cpv. 1). Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente (cpv. 2). Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo (cpv. 3). Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (cpv. 4). 
 
2.3.4. La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che l'art. 87 cpv. 3 CPP non riprende espressamente talune prassi cantonali, esistenti sotto l'egida del previgente diritto cantonale di procedura, che permettevano di distinguere tra l'istituzione di un patrocinatore e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo (DTF 144 IV 64 consid. 2.5). La disposizione comporta un'unificazione delle diverse precedenti prassi cantonali (MACALUSO/TOFFEL, in: Commentaire romand CPP, 2011, n. 18 all'art. 87). Invero, l'art. 127 CPP prevede che una parte possa farsi assistere da più patrocinatori per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato. Nondimeno, in tal caso, la parte ne designa uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni (cfr. art. 127 cpv. 2 CPP).  
Il legislatore federale ha pertanto chiaramente legato la designazione di un patrocinatore e il domicilio della notificazione presso di lui, senza possibilità per la parte assistita di riservarsi una notificazione al suo domicilio personale o a un altro recapito personale. Lo scopo delle regole sulla notificazione è quello di assicurare la sicurezza del diritto e l'economia procedurale. La parte che informa l'autorità penale di farsi assistere da un patrocinatore domiciliato in Svizzera, comunica al riguardo un recapito di notificazione semplice e sicuro per le autorità. La giurisprudenza ha precisato che l'art. 87 cpv. 3 CPP è di natura imperativa e non lascia spazio a una riserva della parte assistita o del suo patrocinatore secondo cui le comunicazioni concernenti la causa in relazione alla quale è stato designato tale patrocinatore le pervengano direttamente. Se è stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente soltanto a quest'ultimo (DTF 144 IV 64 consid. 2.5 pag. 68). Questa giurisprudenza si applica analogamente anche al caso in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio (cfr. sentenze 1B_700/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.1 e 6B_286/2014 del 6 ottobre 2014 consid. 1.2). 
 
2.3.5. Dinanzi alla Corte cantonale, la ricorrente era validamente rappresentata dal proprio difensore d'ufficio, con studio legale in Svizzera. La facoltà del patrocinatore di assisterla nel procedimento di appello e di ricevere le comunicazioni dell'autorità era incontestata. Del resto, la ricorrente gli ha in seguito conferito il mandato, poi revocato, di adire il Tribunale federale contro il giudizio contestato. La sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP è quindi stata notificata validamente al patrocinatore della ricorrente, che ha ritirato l'invio raccomandato il 31 gennaio 2019. Il termine di ricorso al Tribunale federale è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo ed è giunto a scadenza il 4 marzo 2019 (cfr. art. 44 cpv. 1 in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF).  
La ricorrente, alla quale la sentenza della Corte cantonale è pure stata intimata personalmente lo stesso giorno (30 gennaio 2019), ha presentato il ricorso in materia penale l'11 marzo 2019, precisando di essere entrata in possesso della sentenza cantonale il 7 febbraio 2019. Tuttavia, come è stato esposto, in concreto è determinante la notificazione avvenuta validamente al suo patrocinatore. Il fatto che la ricorrente abbia preso personalmente possesso del giudizio soltanto successivamente ed abbia ritirato l'invio raccomandato l'ultimo giorno del termine di giacenza presso la posta non è decisivo. Alla luce dell'art. 87 cpv. 3 CPP, di carattere imperativo, questa seconda notificazione non è infatti vincolante. In caso contrario, ciò potrebbe comportare un'incertezza sulla decorrenza dei termini di ricorso e contrasterebbe con le esigenze di sicurezza del diritto e di economia procedurale alla base della norma. La ricorrente, avvocato iscritta nel Registro cantonale, avrebbe dovuto impugnare la sentenza della Corte cantonale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione al proprio patrocinatore. Il gravame inviato prudenzialmente dal legale il 4 marzo 2019 non può essere considerato in questa sede, giacché egli non era più autorizzato a rappresentare la ricorrente, che gli aveva revocato il mandato di patrocinio il 1° marzo 2019. Interpellata al riguardo dal Tribunale federale, la ricorrente ha confermato tale revoca ed ha comunicato che l'atto di ricorso del patrocinatore era da "cestinare" e che doveva essere preso in considerazione soltanto quello da lei redatto personalmente. 
Nelle esposte circostanze, il ricorso in materia penale presentato dalla ricorrente l'11 marzo 2019 è pertanto tardivo (cfr. art. 48 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili all'opponente B.________, che ha presentato una compiuta risposta al ricorso, sono di conseguenza poste a carico della ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).  
 
3.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente B.________ un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 maggio 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni