Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_18/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 giugno 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Cristina Clemente, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Carla Speziali, 
opponente. 
 
Oggetto 
mutuo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Per diversi anni A.________ ha consegnato a B.________ somme di denaro affinché le investisse con un tasso d'interesse favorevole determinato di volta in volta dalle parti. Fra queste è sorto un litigio concernente la restituzione dell'importo di fr. 10'000.-- consegnato il 15 gennaio 2012 e i relativi interessi. 
In parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha, con sentenza 1° luglio 2015, condannato B.________ a pagare all'attrice fr. 12'100.--, oltre interessi. 
 
2.   
Con sentenza del 10 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento dell'appello di B.________, invece integralmente respinto la petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che risulta unicamente documentata la predetta consegna di fr. 10'000.--, ma che le parti avevano firmato il 22 giugno 2012 una dichiarazione che annullava e sostituiva ogni e qualsiasi impegno precedente da esse sottoscritto e in cui B.________ si proclamava debitore di A.________ di fr. 30'000.--, importo su cui non erano dovuti interessi e che non sarebbe stato rimborsato prima del 30 giugno 2014. L'autorità inferiore ha poi indicato che il 19 settembre 2013 la creditrice confermava di aver ricevuto fr. 2'000.-- " quale anticipo sull'accordo del 22.06.2012 " da B.________ e che il 30 giugno 2014 essa ha firmato un'ulteriore ricevuta per fr. 28'000.-- a saldo completo dell'impegno del 22 giugno 2012 con l'aggiunta " Con questo ultimo versamento l'importo di frs. 30'000.-- è estinto e non vengono più avanzate pretese al debitore: B.________ ". I Giudici d'appello ne hanno concluso che B.________ aveva provato di avere estinto il rapporto di mutuo, ragione per cui, dopo il 30 giugno 2014 non vi era più spazio per pretese dell'attrice a titolo di capitale o d'interessi e che contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado nemmeno l'e-mail del 21 ottobre 2013, inviato dal convenuto all'attrice, rendeva plausibile l'esistenza di un altro debito. 
 
3.   
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 28 marzo 2017 A.________ postula che la sentenza di appello sia annullata e riformata nel senso che la decisione di primo grado sia confermata. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La ricorrente lamenta un'errata e arbitraria valutazione delle prove, affermando di avere messo a disposizione dell'opponente fr. 40'000.-- e che il pagamento di fr. 2'000.-- era in realtà stato effettuato per corrispondere gli interessi su tale somma. Asserisce che qualsiasi persona "dotata di buon senso comune" interpreterebbe l'e-mail del 21 ottobre 2013 nel senso che l'opponente si riteneva debitore di un importo di denaro e che anche il Procuratore pubblico (pure dotato "di buon senso comune") nel suo decreto di abbandono aveva ritenuto che l'opponente avesse inviato dei messaggi in cui manifesterebbe l'intenzione di pagare interessi. La Corte cantonale avrebbe pure ignorato gli SMS scambiati fra le parti, il fatto che l'opponente non ha contestato le tabelle inviategli, nonché un ulteriore scritto del 1° luglio 2014. La ricorrente conclude l'impugnativa invocando una violazione degli art. 2 e 8 CC
Non è stato ordinato uno scambio di scritti 
 
4.   
Con un ricorso - sussidiario - in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 117 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). 
In concreto il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui non è invocata una violazione di disposizioni costituzionali, ma semplicemente una violazione di norme del CC. Per il resto, la ricorrente sostiene di prevalersi di un apprezzamento arbitrario delle prove, ma si limita in realtà a inammissibilmente proporre una sua lettura dei documenti agli atti, dando una particolare importanza a una personale interpretazione della corrispondenza elettronica scambiata fra le parti e ignorando il tenore della dichiarazione e delle ricevute sottoscritte su cui è invece fondata la sentenza impugnata. Per validamente motivare una censura fondata sull'art. 9 Cost. non basta nemmeno sostenere che la conclusione dell'autorità inferiore non coinciderebbe con quella a cui giungerebbe una persona "dotata di comune buon senso", ma occorre dimostrare che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii). 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, non motivato in modo sufficiente, si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF. In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti