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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1124/2019  
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Reclamo tardivo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.178). 
 
 
Considerando:  
che A.________ ha presentato il 24 maggio 2019 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ e di C.________ sostanzialmente per il titolo di abuso di autorità; 
che, con decisione del 28 maggio 2019, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dato alcun indizio di reato; 
che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato il 28 maggio 2019 al denunciante; 
che l'invio postale raccomandato non è stato ritirato dal denunciante ed è quindi stato rinviato il 6 giugno 2019 dalla Posta al Ministero pubblico; 
che il 1° luglio 2019 A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) contro il decreto di non luogo a procedere, del quale gli era stata nel frattempo trasmessa per posta semplice una copia per conoscenza; 
che, con sentenza del 21 agosto 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 26 settembre 2019, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
 
ch'egli è quindi legittimato a fare valere che la Corte cantonale avrebbe a torto dichiarato irricevibile il suo reclamo; 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che la CRP ha infatti ritenuto tardivo in applicazione dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere; 
che, secondo questa norma, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; 
che la Corte cantonale ha inoltre negato una restituzione del termine di reclamo in virtù dell'art. 94 cpv. 1 CPP
che, ai sensi di questa disposizione, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza; 
che la possibilità di una restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.; sentenza 6B_530/2016 del 26 luglio 2017 consid. 2.1); 
 
che il ricorrente ammette di essere stato assente dal proprio domicilio dal 28 maggio 2019 all'11 giugno 2019 e sostiene in modo generico di avere adottato imprecisate misure organizzative volte a salvaguardare un eventuale termine di ricorso; 
ch'egli non fa tuttavia valere la violazione degli art. 85 cpv. 4 lett. a e 94 CPP, in particolare non spiega con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe accertato a torto la tardività del reclamo e, sempre a torto, avrebbe negato l'adempimento dei requisiti per una restituzione del termine; 
che, come rettamente rilevato dalla CRP, in caso di assenza dal proprio domicilio, la parte deve organizzarsi in modo da poter rispettare i termini, quando deve attendersi una notificazione (cfr. DANIEL STOLL, in: Commentaire romand CPP, 2011, n. 10 all'art. 94); 
che il ricorrente, che aveva presentato una denuncia penale al Ministero pubblico e doveva quindi attendersi una notificazione, non considera tali esigenze, disattendendo che le misure organizzative a seguito della sua assenza incombevano a lui personalmente e non al Ministero pubblico; 
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP
che, a prescindere dalla questione della legittimazione ricorsuale nel merito, le contestazioni sollevate in questa sede riguardo ai fatti oggetto della denuncia penale esulano dal tema del litigio e sono di conseguenza inammissibili; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 ottobre 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni